CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clausole campione

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; in particolare: - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 costituisce motivo di esclusione, la mancata produzione di documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi ...
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità giuridica per la partecipazione alla gara deve essere prodotta – a pena di esclusione – la seguente documentazione:
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Nell’ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (tra cui rientrano a titolo esemplificativo: a) trasporto di materiali in discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti) è previsto che i concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell’art. 29, del D.L. 90/2014, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In merito la stessa ANAC con l’Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento del 21 gennaio 2015 n. 1, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, (art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. 90/2014). L’ANAC ha rilevato la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco (istituito presso ogni prefettura) da parte degli enti appaltanti, ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco (art. 2, comma 2 del DPCM 18 aprile 2013). Le criticità attengono al fatto che in mancanza di un intervento normativo chiarificatore rimane un’incertezza interpretativa sulla “sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria).” Ad oggi, si legge nella segnalazione, “l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose (…) rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore.” “Ciò ri...
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione CCIAA per l’attività corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto comprovata da certificato con dicitura antimafia ex art. 9 DPR 252/98, di data non anteriore a 6 mesi;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Il concorrente dovrà individuare, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il rapporto conclusivo. Ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di cui all’art. 83 del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito indicati. Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall‟art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006, nonché del presente bando.