RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Clausole campione

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. L’area di Relazioni e diritti sindacali compare in 811 accordi (44%) e si articola in sei istituti contrattuali. Tra questi il più significativo è sicuramente quello relativo a Coinvolgimento e partecipazione, che compare in circa il 32,5% di accordi aziendali, in particolare con la voce Esame congiunto (26%). Gli istituti meno contrattati sono Responsabilità sociale d’impresa -che compare poco e solo associata a codici di condotta- e Bilateralità -che come si è visto nel capitolo 2 interessa soprattutto gli accordi territoriali-. È stata aggiunta anche una voce residuale Altro per classificare gli istituti non compresi nella griglia principale, e comprende sostanzialmente tutti casi in cui si fa riferimento al CAE o a questioni contrattuali come il passaggio di CCNL o mancati rinnovi. Val. Ass. Val.% Elezioni Rsu /Rsa/delegato di sito o bacino 43 2,3 Coordinamenti 36 2 Rappresentanze Sindacali N.112; 6,1% Permessi sindacali Contributi sindacali 43 14 2,3 0,8 Locali sindacali e affissione 50 2,7 Diritti Sindacali Individuali N.63; 3,4% Assemblee e referendum 54 2,9 Monte ore sindacale 16 0,9 Relazioni Sindacali N.236; 12,8% Sciopero /clausole di raffreddamento/composizione 20 1,1 Commissioni paritetiche 217 11,8 Coinvolgimento e Partecipazione N.598; 32,5% Diritti di informazione 137 7,4 Diritti di consultazione 72 3,9 Esame congiunto 483 26,3 Responsabilità Sociale d’impresa N.18; 1% Bilancio sociale 5 0,3 Codici di condotta 14 0,8 Relazioni con enti locali/Regione/Istituzioni 3 0,2 Bilateralità N.76; 4,1% Adesione a Ente/Fondo bilaterale/Cassa edile 11 0,6 Salute e sicurezza 5 0,3 Formazione 38 2,1 Sostegno al reddito 12 0,7 Welfare integrativo 3 0,2 Come si può vedere dalla figura che segue, l’intera area e i singoli istituti mostrano andamenti piuttosto diversi rispetto al settore. Nei Servizi la partecipazione, e in particolare l’esame congiunto, viene prevista da oltre il 35% degli accordi. Il Settore pubblico, invece, tratta più frequentemente di rappresentanze e relazioni sindacali. Nella Manifattura è abbastanza consistente la voce relativa alle relazioni sindacali che contiene quella degli osservatori e delle commissioni paritetiche. 46% 43,4% 40% 42,4% 35,3% 32,5% 31,3% 31,6% 17,5% 8,8% 10% 10,7% 6,7% 7,6% 7,4% 2,7% Settore pubblico Terziario Servizi Manifattura
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. ARTICOLO 3 -ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. CAPO I – Relazioni sindacali Art.3 – Obiettivi e strumenti
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. L’area di relazioni e diritti sindacali (53,4%) si articola in sei istituti contrattuali che complessivamente compaiono in 1.423 accordi, ovvero circa 84% del totale. Tuttavia è bene sottolineare il fatto che questa area tematica contiene la voce Valutazione e obbiettivi di premessa che da sola compare in circa il 70% degli accordi totali (1.185) per il carattere generale che la contraddistingue. Di fatto si tratta di una voce molto ampia, che include introduzioni generiche e formali poste in avvio dei testi di accordo, affermazioni di principio sulla natura delle relazioni sindacali, fino a preamboli economico-finanziari sullo stato dell’azienda e sul contesto di mercato (soprattutto nei difensivi). Per evitare, quindi, di distorcere eccessivamente i dati e avere una prospettiva più attendibile dell’intera area tematica, è opportuno scorporare questo singolo tema dall’area di competenza generale7. L’area Relazioni e Diritti Sindacali al netto della voce Valutazione e obbiettivi di premessa ricorre pertanto in 906 accordi, il 53,3% del totale. 2,6% 6,3% 5,2% Contributi sindacali Locali sindacali e affissione 3,2% 4,8% 1,4% 5,5% Relazioni Sindacali 16,5% Sciopero /clausole di raffreddamento Osservatori/Commissioni paritetiche 13,7% Diritti di informazione Diritti di consultazione Diritti di codeterminazione/esame… Obbligo di riservatezza Codici di condotta/ etico Relazioni con enti locali 0,5% 3,2% 3,2% Bilateralità 12% Adesione a Ente/Fondo bilaterale/Cassa…
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI capo 1 (relazioni sindacali)
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI. In materia di relazioni sindacali il contratto, pur confermando l’assetto vigente, ha operato alcune modifiche al fine di adeguare le procedure della contrattazione integrativa all’esigenza di dare maggiore effettività alle trattative di secondo livello, prevedendo una tempistica più stringente e introducendo elementi di maggiore trasparenza nelle varie fasi del percorso negoziale. In linea di massima, si è cercato di pervenire ad una maggiore flessibilità del sistema, eliminando quegli elementi che potevano in qualche modo ritardare l’avvio delle trattative. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, è stato modificato l’arco temporale previsto per l’individuazione della delegazione di parte pubblica, per il quale il precedente termine di trenta giorni dalla stipula del CCNL è stato ridotto a quindici. Inoltre, in relazione all’obbligo di convocare la delegazione sindacale per l’apertura delle trattative entro i 60 giorni dall’entrata in vigore del CCNL, è stato precisato che questo può avvenire sulla base della documentazione presentata dall’Azienda, anche in mancanza della presentazione delle piattaforme da parte delle Organizzazioni sindacali, al fine di evitare che il mancato invio di queste ultime potesse costituire un ostacolo nella fase di avvio delle trattative. Inoltre, è stato stabilito che il negoziato deve concludersi entro il termine massimo di 150 giorni dalla stipula del CCNL. La previsione di un limite temporale perentorio è preordinato ad indurre le parti a compiere ogni possibile sforzo per portare a compimento le trattative, atteso che per la dirigenza medica molto spesso i contratti integrativi vengono sottoscritti con molto ritardo rispetto alla tempistica prevista dai contratti collettivi nazionali oppure non si concludono affatto, determinando una situazione del tutto anomala rispetto agli altri comparti ed aree. In ogni caso, al fine di rispettare l’autonomia delle parti, il contratto prevede che tale termine possa essere differito qualora, in presenza di un negoziato già in fase conclusiva, le parti siano d’accordo sulla necessità di poter disporre di ulteriori margini temporali per la definizione delle trattative. In tale senso va segnalato che l’obiettivo della norma non era quello di limitare il dibattito contrattuale, ma di stimolare e responsabilizzare le parti sulla necessità di portare comunque a termine il negoziato in sede di Azienda. Sempre nella logica di favorire lo svolgimento delle trattative, nelle successive disp...