Tribunale arbitrale Clausole campione

Tribunale arbitrale. Per le controversie tra le parti contraenti che concernono l’interpretazione e l’ap- plicazione del presente CCL e delle rispettive appendici è competente un tribu- nale arbitrale con sede a Berna. Sono esclusi i tribunali ordinari. Il tribunale arbitrale decide inoltre in merito all’adeguamento dei salari, se le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo nell’ambito delle trattative salariali. Per quanto concerne le controversie relative ad un piano sociale, il tribunale arbi- trale può unicamente constatare la violazione del presente CCL.
Tribunale arbitrale. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente accordo, le parti contra- enti possono sottoporre il caso a un tribunale arbitrale. Salvo altrimenti concor- dato dalle parti in quella sede, trovano applicazione le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, art. 353 e segg.). Prima della sua decisione il tribunale arbitrale può avanzare una proposta di conciliazione. Il tribunale arbitrale è costituito da un/una presidente e da due membri. Ciascuna parte nomina un membro entro 30 giorni. I membri scelti dalle parti a loro volta nominano un/una presidente entro 10 giorni. Nel caso in cui non trovino un’inte- sa sulla nomina di un/una presidente, la carica sarà assunta dal/dalla presidente del tribunale commerciale del Cantone di Zurigo oppure da una persona scelta da quest’ultimo/a. La sede del tribunale arbitrale è Zurigo. La procedura arbitrale dovrà concludersi il più velocemente possibile. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive.
Tribunale arbitrale. 1 Il Tribunale arbitrale si compone di un giudice di carriera o di un altro giurista perito e indipendente quale presidente, nonché di 3 giudici arbitrali esperti per ogni parte contraente che verranno designati da queste ultime.
Tribunale arbitrale. 1 All'occorrenza, un tribunale arbitrale può essere istituito nei casi seguenti: - disaccordo delle parti contraenti sull'applicazione o l'interpretazione del presente CCL; - mancato accordo fra le parti contraenti in merito alle trattative salariali.
Tribunale arbitrale. 10.1 Il tribunale arbitrale è composto da un giudice come presidente e due membri. Il presidente viene designato di comune accordo dalle parti contraenti ed è nominato per un periodo limitato. Gli altri due membri vengono nominati dalle parti contraenti coin- volte nella procedura: uno da parte dei datori di lavoro ed uno da parte dei lavoratori. Se tale designazione non viene effettuata en- tro il termine stabilito dal presidente, la nomina compete al pre- sidente stesso.
Tribunale arbitrale. Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conciliazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall’arri- vo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del datore di lavoro e quella del dipendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; dopodiché si procederà al sorteggio. I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata massima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di mediazione. Le parti contraenti del CCL possono concordare, prima dell’inizio o durante la con- ciliazione, che al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora soggette a controversie. Un tale patto d’arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbi- tro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contraenti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato sull’arbitrato. Una conciliazione in caso di divergenze nelle trattative annuali sui salari, art. 5 CCL, deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell’anno successivo. Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti contraenti ad un colloquio e le ascolta. Questo/a, qualora espressamente richiesto da entrambe le parti, può presentare una proposta di risoluzione. Qualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall’apertura del proces- so, la proposta viene considerata rifiutata. Ogni parte si assume le proprie spese. L’indennizzo del/della mediatore/trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione vengono ripartite equamente tra la parte del datore di lavoro e quella del dipendente. Per tutta la durata della conciliazione non sono consentite controversie in pubblico. Per le controversie legali tra le parti del CCL sull’interpretazione e l’applicazione del presente CCL e delle relative appendici, che non possono essere accomo- date tramite una conciliazione conformemente all’art. 26.1 CCL, è competente, escludendo i tribunali ordinari, un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale si compone di tre persone. Allpura, da una parte, e i sinda- xxxx firmatari del contratto, dall’altra, nominano ciascuna un arbitro. Q...
Tribunale arbitrale. 1 Per tutta la durata del contratto è istituito un Tribunale arbitrale permanente, che delibera definitivamente su divergenze tra le parti contraenti riguardanti questioni di interpretazio- ne del presente contratto.
Tribunale arbitrale. Nel caso di una controversia tra le parti contraenti queste ultime si adoperano al fine di trovare un accordo tramite negoziati im- mediati. Se non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sarà presa da un tribunale arbitrale. Le parti nominano i propri giudici. Il collegio arbitrale si compone di almeno tre membri. La presidenza viene nominata di comune accordo dalle parti contrattuali. Per il resto le parti contrattuali sono rappresentate in maniera paritetica nel collegio arbitrale. I costi della procedura verranno sostenuti dalle parti contraenti in base alla decisione sulle spese.
Tribunale arbitrale. Art. 13 Violazioni della CCNL: rispetto della Convenzione, violazioni della Convenzione, pene convenzionali
Tribunale arbitrale. 12.1 Il tribunale arbitrale è composto da un presidente e due membri. Il presidente deve essere giurista e avere esperienza pratica in materia di procedura processuale in veste di giudice, avvocato o altro. Quali membri devono essere nominate, secondo la natura della controversia, persone competenti e giuristi.