Imposta di registro Clausole campione

Imposta di registro. Solamente per i contratti abitativi a canone convenzionato (art.2 co.3 L.431/98) e per quelli per studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98), in assenza dell’opzione del regime fiscale della cedolare secca: • imposta di registro annuale, pari al 2% dell’importo annuale del canone, ridotta del 30% Per i contratti abitativi a canone convenzionato (art.2 co.3 L.431/98): • per il proprietario, persona fisica o società (se tassati come redditi fondiari), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall’importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5% • per l’inquilino persona fisica che ha adibito l’immobile ad abitazione principale, detrazione d’imposta pari ad € 495,80 se il reddito è inferiore ad € 15.493,71 ed € 247,90 se il reddito è inferiore ad € 30.987,41 • per l’inquilino, NON persona fisica, nessun beneficio Per i canoni degli studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98): • per il proprietario, persona fisica o società (se tassati come redditi fondiari), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall’importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5% • per l’inquilino, persona fisica residente in un comune sito in una provincia diversa e distante almeno 100 km (la distanza è ridotta a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate), detrazione d’im- posta pari al 19% di quanto speso con il limite di spesa di € 2.633. Per i seguenti contratti in cui sia il proprietario sia l’inquilino siano persone fisiche al di fuori di una attività imprendito- riale o professionale: • unità abitative e relative pertinenze locate a titolo di abitazione (art.2 co.3 L.431/98), indipendentemente dal fatto che il conduttore la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali • unità abitative e relative pertinenze locate a studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98) alle condi- zioni stabilite dagli Accordi Territoriali • unità abitative e relative pertinenze locate ad uso transitorio (art.5 co.1 L.431/98) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali. Le agevolazioni consistono: • per il proprietario, imposta pari al 10% (cedolare secca); contratto esente da xxxxx e da imposta di registro • per l’inquilino, contratto esente da xxxxx e da imposta di registro, nessun aggiornamento del canone di locazione finché è in vigore l’opzione della cedolare secca. L’aliquota agevolata del 10% è stata confermata “a regime” dal comma 6 art. 1 L.27.12.2019 ...
Imposta di registro. L'imposta di registro è una imposta indiretta (che cioè colpisce il trasferimento di ricchezza: ad es., l'acquisto di un appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima.
Imposta di registro. Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200 solo “in caso d’uso”, a seguito di registrazione volontaria o in caso di “enunciazione”.
Imposta di registro. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, istitutivo dell'imposta di registro, i contratti si distinguono in: • atti soggetti a registrazione in termine fisso (tariffa parte I) • atti soggetti a registrazione in caso d'uso (tariffa parte II) • atti esenti da registrazione (tabella). Il contratto deve necessariamente contenere l'espressa indicazione dell'assoggettamento o dell'esenzione dello stesso dalla registrazione, con l'esatto riferimento normativo. In caso di atto sottoposto al regime IVA30: -se si tratta di scrittura privata non autenticata, la stessa è sottoposta a pagamento dell'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso; -se si tratta di scrittura privata autenticata o atto pubblico, è sempre necessaria la registrazione in termine fisso ed in misura fissa. In caso di atto non sottoposto al regime IVA, si applica aliquota proporzionale rapportata alle singole specifiche fattispecie (di norma, il 3% del valore del contratto). Per le concessioni, l'aliquota è del 2%. I termini per la presentazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono:
Imposta di registro. Per determinare l’imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni: ▪Annualità successive 02 Locazione di immobili urbani 2% 03 Locazione di altri immobili 2% 04 Leasing di immobili abitativi 2% 05 Leasing di immobili strumentali 1% 06 Leasing di immobili strumentali con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA 1% 07 Leasing di altro tipo In base alla normativa vigente 08 Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori 2% 09 Locazione di immobili strumentali 1% 10 Locazione di immobili strumentali con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA 1% 11 Locazione di immobili abitativi Art 6 L 13 maggio 1999, n. 133 2%
Imposta di registro. Nel caso in cui il contratto preliminare per persona da nominare non sia soggetto ad IVA, in aggiunta all’imposta di registro da corrispondere per la registrazione del contratto, si applica uno specifico regime impositivo in relazione alla dichiara- zione di nomina. La disciplina dell’imposta di registro applicabile alla dichiarazione di nomina è det- tata dall’art. 32 del DLgs. 131/86. Tale norma stabilisce che alla dichiarazione di nomina si applica:  l’imposta di registro in misura fissa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:  la dichiarazione di nomina è prevista dalla legge o da espressa riserva contenuta dell’atto cui la dichiarazione si riferisce;  la dichiarazione di nomina viene effettivamente resa entro 3 giorni dalla stipula del contratto;  la dichiarazione di nomina è inserita in un atto pubblico, ovvero in una scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro 3 giorni;  nessuna imposta di registro se la dichiarazione di nomina è contenuta nel medesimo atto in cui è formulata la riserva; Con la C.M. 37/86, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’ipotesi di nomina effettuata nel medesimo atto in cui è prevista (per la quale non è prevista imposizione) va riferita per lo più agli atti di aggiudicazione formati dagli ufficiali roganti delle pubbliche Amministrazioni, ove la nomina della persona per la quale un soggetto ha concorso avviene di regola dopo l’aggiudicazione stessa, ma nello stesso atto.  l’imposta di registro nella misura stabilita per l’atto cui si riferisce la di- chiarazione di nomina, “in ogni altro caso”, ovvero, nel caso in cui si veri- fichi anche una sola delle seguenti situazioni:  la dichiarazione di nomina interviene oltre il termine tassativo di tre gior- ni;  la dichiarazione di nomina è resa in forma di scrittura privata non au- tenticata e non viene presentata per la registrazione entro 3 giorni, ov- vero è resa oralmente;  la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva (poiché, ad esem- pio, prevede la nomina di una persona non compresa all’interno della ca- tegoria di soggetti individuata al momento dell’atto). Si rileva che le condizioni richieste dall’art. 32 del DPR 131/86 affinché la dichiarazione di no- mina sconti imposta di registro in misura fissa non coincidono con i requisiti che il codice civile (artt. 1401 – 1403 c.c.) richiede ai fini della validità della dichiarazione di nomina. L’art. 32 del DPR 131/86, infatti, non fa alcuna menzione, tra ...
Imposta di registro. Imposte e spese del presente atto saranno a carico delle par- ti al 50% (cinquanta per cento) ciascuna. Trattandosi di rapporto soggetto ad I.V.A. che intercorre tra imprenditori commerciali, ed essendo il valore normale dei fabbricati inferiore al 50% del valore del ramo, come so- pra ribadito sub art. 6, si chiede l'applicazione dell’impo- sta di registro in misura fissa. Le spese dell’eventuale atto di vendita sono, come per leg- ge, a carico della parte compratrice.
Imposta di registro il contratto di comodato di beni immobili va registrato ed assoggettato ad imposta in misura fissa (168 euro). sul contratto di comodato si applica l’imposta di bollo in misura pari a 14,62 euro per ogni foglio, che è composto da quattro facciate, cioè quattro pagine (art. 5 del Dpr 642/72). il soggetto passivo è anche qui il comodante, proprietario dell’immobile o titolare di diritto reale di godimento sullo stesso, poiché il comodatario è estraneo al prelievo fiscale (circolare nr. 7/1106 del 10/6/1993, risposta 5.11).
Imposta di registro. (“Impuesto de sellos”)
Imposta di registro. Per quanto riguarda l’imposta di registro (dovuta in misura proporzionale) l’Agenzia precisa che, in caso di cessione di fabbricati abitativi:  si deve tener conto degli importi già corrisposti a titolo di acconto sul prezzo per i quali detta imposta non è stata assolta al momento del pagamento.  al momento del rogito, va applicata l’imposta di registro sul valore del bene immobile, a l n e t t o della parte di corrispettivo assoggettata ad IVA.