Procedura competitiva con negoziazione Clausole campione

Procedura competitiva con negoziazione. 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
Procedura competitiva con negoziazione. Articolo 74.
Procedura competitiva con negoziazione. In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto, ameno che non si siano già impegnate nel bando ad aggiudicare sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti con modalità definite nel comma 9, e riservatezza delle informazioni rese.
Procedura competitiva con negoziazione. C. Accordo quadro.
Procedura competitiva con negoziazione. L’art. 62 disciplina la nuova procedura competitiva con negoziazione, (cfr. art. 29 dir. 2014/24/UE) in cui qualsiasi OE può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente:  l’indicazione dell’oggetto dell'appalto,  la descrizione delle esigenze della SA e le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare,  i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto,  i requisiti minimi degli offerenti. Nella c.d. fase di negoziazione, può prevedere fasi successive per la riduzione del numero di offerte da negoziare. Inoltre, vengono previsti obblighi in materia di trasparenza e parità di trattamento.
Procedura competitiva con negoziazione. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura competitiva con negoziazione nelle ipotesi previste dall’articolo 62 D.Lgs. 50/2016.
Procedura competitiva con negoziazione. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Procedura competitiva con negoziazione. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore
Procedura competitiva con negoziazione. Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 64 Dialogo competitivo
Procedura competitiva con negoziazione. L'articolo 62 disciplina la procedura competitiva con negoziazione, recependo l'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE. L’articolo dispone che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando, altresì, i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. L’articolo individua, poi, il termine minimo (30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara) per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte iniziali (30 giorni dalla data di trasmissione dell’invito), prevedendo le modalità di negoziazione.