Diritto di Acquisto Clausole campione

Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere a seguito dell’Offerta anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima entro il Periodo di Adesione e/o durante la, o a seguito della, procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente.
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell’articolo 111 del TUF, nel caso in cui l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, direttamente o indirettamente, a seguito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta) e/o a seguito dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia), anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati in tale periodo al di fuori dell’Offerta medesima, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall’Emittente saranno computate nella partecipazione dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore).
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Ordinarie Oggetto dell’Offerta Obbligatoria ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l’Offerente venga a detenere a seguito dell’Offerta Obbligatoria, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta Obbligatoria medesima entro il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini e/o durante la, o a seguito della, procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale ordinario dell’Emittente.
Diritto di Acquisto. (a) Nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 10.03, l’altra Parte avrà diritto di acquistare e la Parte che abbia esercitato il diritto di conversione avrà l’obbligo di vendere, azioni della stessa natura e tipologia di quelle derivanti dall’esercizio della conversione delle Obbligazioni, in misura tale per cui dette azioni siano ripartite fra le Parti nel rispetto della proporzionalità originaria della partecipazione delle Parti al capitale sociale della Società (80 (ottanta) % Pirelli - 20 (venti) % Edizione)
Diritto di Acquisto. Il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico Finanza, delle
Diritto di Acquisto. Il diritto riconosciuto a Castor Bidco ai sensi dell’art. 111 del
Diritto di Acquisto. Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 98%, ad esito dell’Offerta (o dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale), l’Offerente si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni dell’Emittente, quale previsto dall’articolo 111 del Testo Unico. La decisione in ordine all’eventuale esercizio del diritto di acquisto sarà riportata nell’avviso sui risultati dell’Offerta di cui al precedente punto c.5 (ovvero nell’avviso sui risultati dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale). Si precisa che il prezzo di acquisto xxxxxxx verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano in conformità al disposto dell’articolo 111 del Testo Unico (tenendo conto quindi, tra l’altro, del Corrispettivo e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre). Preventivamente all’eventuale esercizio del diritto di acquisto, le azioni ordinarie dell’Emittente saranno cancellate dal listino, ai sensi dell’art. 2.5.1, c. 5, del vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’offerta. Il trasferimento delle azioni acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte dell’Offerente presso una banca all’uopo incaricata. L’Emittente contestualmente procederà alle conseguenti annotazioni a libro soci. Si precisa, infine, che, ai sensi dell’articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione di cinque anni dalla data del deposito del prezzo di acquisto, l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. e 2943 e ss. del Codice Civile.
Diritto di Acquisto. Il diritto riconosciuto a Generali ai sensi dell’art. 111 del TUF di acquistare le rimanenti Azioni Cattolica nel caso in cui, a esito della Procedura, ivi inclusa l’eventuale proroga del Periodo di Presentazione delle Richieste di Xxxxxxx, Generali venisse a detenere, per effetto delle adesioni alla Procedura e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della Procedura da Generali entro la fine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Xxxxxxx (come eventualmente prorogato), una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dell’art. 111 del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella partecipazione complessiva detenuta direttamente o indirettamente da Generali (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore).
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell’art.
Diritto di Acquisto. Il diritto di Time for Ticket di acquistare le residue Azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF.