CESSIONE DI CREDITI Clausole campione

CESSIONE DI CREDITI. L'utente non può alienare il software in riservato dominio, salvo espressa autorizzazione scritta del Licenziante. Qualora l'utente rivenda il software in riservato dominio, il credito derivante dalla rivendita è automaticamente ceduto al Licenziante (cessione del credito).
CESSIONE DI CREDITI. Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/91, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DI CREDITI. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DI CREDITI. 1) E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
CESSIONE DI CREDITI. La cessione del credito, gli ordini di riscossione specifici o altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza preventiva ed espressa approvazione dell’Acquirente.
CESSIONE DI CREDITI. Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, l'impresa aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
CESSIONE DI CREDITI. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice. Rimango a carico dell’esecutore gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla stessa, che non potranno in nessun caso essere computati quale canone.
CESSIONE DI CREDITI. 1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione.
CESSIONE DI CREDITI. I crediti del Fornitore nei confronti del Cliente possono essere ceduti solo con l’espresso consenso scritto del Cliente.
CESSIONE DI CREDITI. Per la cessione di crediti si applicheranno le disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 106 del D. Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i. Non saranno accettate cessioni di tutti o di parte dei crediti prima che gli stessi vengano a maturazione.