Previgente disciplina Clausole campione

Previgente disciplina. Come noto, secondo la disciplina previgente, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 124 per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, per un importo massimo di lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato; • i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza previsione di alcun limite di importo. Per i lavoratori soci di cooperative, i contributi dagli stessi versati ai fondi pensione non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 6 per cento dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. I medesimi contributi, se versati da lavoratori autonomi e imprenditori, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. Ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) – ossia ai cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi” - detto regime non si applica: per essi è previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più favorevole trattamento tributario, ossia quello ad essi riservato dalla disciplina transitoria già contenuta nel D.Lgs. n. 124. Pertanto, i contributi versati dai predetti soggetti usufruiscono della totale deducibilità.
Previgente disciplina. La previgente disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, è contenuta nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482. Tale disposizione stabilisce che sui capitali corrisposti le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. In relazione a tali contratti, l’articolo 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che nell’esercizio di attività commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore di tale legge, la predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto.
Previgente disciplina. Il previgente regime tributario applicabile alle rendite è disciplinato dall’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, in base al quale le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, di cui alla lettera h) dell’articolo 47 dello stesso TUIR, costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta. Tale criterio sottintende evidentemente che il rendimento finanziario – che concorre alla formazione del reddito complessivo – sia costituito dal 60 per cento dell’ammontare della rata stessa.
Previgente disciplina. Il precedente testo dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR consente la deducibilita' dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, intendendosi per tali quelli il cui omesso versamento comporta l'applicazione di sanzioni dirette o indirette da parte dell'ente pensionistico di appartenenza. Inoltre, sono deducibili soltanto i contributi versati per costituire una propria posizione previdenziale. I contributi previdenziali non obbligatori trovano collocazione nella lettera f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR, dove ne viene Circolare del 20/03/2001 n. 29 riconosciuta la detrazione nella misura del 19 cento, con riguardo al limite di lire 2.500.000, in concorrenza con i premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni nonche' per i contributi previdenziali non obbligatori per legge. Identico regime si applica ai contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 (cosiddetto fondo delle casalinghe).
Previgente disciplina. 2.9.2. Nuova disciplina
Previgente disciplina. Per il datore di lavoro i contributi versati alle forme pensionistiche - sulla base della normativa contenuta nell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs.
Previgente disciplina. Come gia' anticipato, sulla base della previgente disposizione, tutti i fondi pensione e le casse soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 e che erogano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalita' di costituzione, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, a norma dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto, nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, oltre alla predetta imposta in misura fissa, sono tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge. Come si ricordera', l'imposta proporzionale dello 0,50 per cento si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo o della cassa risulti direttamente investito in beni immobili; pertanto, per i fondi costituiti all'interno di societa' od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della societa' e' dovuta unicamente l'imposta in misura fissa. I fondi in argomento, qualora per gli immobili concessi in locazione optino per la libera determinazione dei canoni, devono applicare l'IRPEG sui redditi derivanti dalla locazione degli immobili stessi, cosi' come stabilisce l'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. Come accennato a commento della disciplina fiscale dei contributi, per effetto del comma 6 dell'articolo 15 della legge n. 335 del 1995, le vecchie forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 124, sono tenute al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, lo stesso articolo 14, al comma 1, stabilisce che le ritenute sui redditi di cap...
Previgente disciplina. L'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR, nella precedente formulazione, dispone la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dei premi contro gli infortuni e dei contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di Circolare del 20/03/2001 n. 29 durata minima. Viene, inoltre, previsto che in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione applicando una aliquota non superiore al 19 per cento. In questo caso l'impresa assicuratrice e' tenuta ad operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi ed effettivamente portati in detrazione.
Previgente disciplina. Come noto, sulla base della previgente disciplina, le prestazioni erogate in forma periodica si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lettera h-bis) dell’articolo 47, comma 1, del TUIR e sono assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto, ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, lettera d), dello stesso testo unico. Tale disciplina, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, si è resa applicabile alle prestazioni periodiche comunque erogate, sia ai nuovi che ai vecchi iscritti, a decorrere dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata legge).