Disciplina fiscale Clausole campione

Disciplina fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale cui viene assoggettato il contratto preliminare, si fa notare che, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto preliminare è soggetto a registrazione e sconta un’imposta fissa pari ad euro 168,00. Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria scontano un’imposta di registro nella misura dello 0,50%, sia se il contratto preliminare è soggetto ad IVA sia in caso contrario. Tale imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Sugli acconti prezzo, invece, è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3%, solo se il contratto preliminare non è soggetto ad IVA. L’imposta di registro è imputata all’imposta principale qualora sia dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Da segnalare che, se nel contratto preliminare (soggetto ad IVA) è prevista la clausola per persona da nominare, l’eventuale nomina effettuata entro un anno comporta per la società venditrice l’emissione di una nota di accredito per gli importi ricevuti dal contraente originario. In base a quanto disposto dall’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, c’è tempo un anno perché la società venditrice possa restituire al promissario acquirente che si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare, le somme già ricevute, comprensive di IVA. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile non è più possibile per la società venditrice ottenere il rimborso dell’IVA versata, con la conseguenza che potrà essere restituito esclusivamente l’imponibile.
Disciplina fiscale. 20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Nuovenergie è tenuta a pagare allʼAmministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
Disciplina fiscale. 16.1 Le normative fiscali riguardanti la somministrazione dell’acqua non prevedono, ad oggi, alcun trattamento fiscale agevolato in relazione a particolari classi di utenza. Eventuali variazioni vengono recepite, accertata l’esistenza dei relativi requisiti, su richiesta del Cliente.
Disciplina fiscale. Per quanto attiene alla disciplina fiscale dell'operazione di sponsorizzazione, si rimanda a quanto previsto in proposito dall'art. 57 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Disciplina fiscale. Il presente contratto configura un rapporto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986
Disciplina fiscale. L’articolo 23 del decreto, nel definire gli elementi caratterizzanti del contratto di godimento in argomento, non individua la disciplina fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, per la tassazione dei contratti in argomento. Secondo la circolare 4E 19 febbraio 2015 dell’agenzia delle entrate il contratto di Rent to Buy configura un negozio giuridico complesso caratterizzato:
Disciplina fiscale. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sperimentale risponde ai requisiti previsti dall’art. 1 comma 182 e seguenti della legge n. 208
Disciplina fiscale. La disciplina fiscale prevede tre dif- • Nel caso di trasferte all’interno del territorio co- ferenti regimi, a seconda delle mo- munale, le indennità o i rimborsi spese concor- dalità e delle forme dei trattamenti rono alla formazione del reddito, con esclusione economici previsti in occasione del- dei rimborsi spese di trasporto comprovate da la trasferta. documenti provenienti dal vettore.
Disciplina fiscale. 1. Gli importi riconosciuti al personale a titolo di rimborso spese vengono accreditati, in relazione alla tipologia di rapporto che intercorre tra l’Ateneo e il soggetto avente diritto, nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia.
Disciplina fiscale. Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E in esame, a completamento del quadro normativo introdotto dall’art. 23, DL n. 133/2014, è recentemente intervenuta per fornire il regime fiscale in merito alla nuova fattispecie contrattuale, che configura un negozio giuridico complesso caratterizzato: