Piano formativo Clausole campione

Piano formativo. I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
Piano formativo. (1) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 vale quanto previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti. (2) Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente CCNL. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori. (3) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l’EBNT i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente CCNL. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.
Piano formativo. Il tirocinio professionale ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. In accordo con il Soggetto Ospitante, il tirocinante definisce il Piano Formativo contenente: − il nome del Tirocinante; Ordine A.P.P.C. della Provincia di Siena − il nome del Responsabile del Tirocinio; − gli estremi identificativi del Soggetto Ospitante; − gli estremi identificativi delle coperture assicurative; − obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio − il periodo di svolgimento del Tirocinio. Il carico complessivo dell'attività di Tirocinio Professionale viene quantificata in 900 ore da svolgersi entro 12 mesi ovvero 24 per soggetti diversamente abili come specificato dal DPR 328/2001. A tale carico dovrà fare riferimento il Piano Formativo . Le attività di Tirocinio Professionale possono essere svolte, presso i Soggetti Ospitanti accreditati, a condizione che possano garantire la figura di un Responsabile del Tirocinio che sia iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. e che segua un solo tirocinante per volta: − Studi professionali di Architetti in forma singola o Associata; − Studi professionali o Società di Ingegneria; − Aziende, imprese o cooperative del settore delle costruzioni; − Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, ecc.).
Piano formativo. Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione del presente CCNL potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. È allegato al presente accordo un modulo di piano formativo individuale (Allegato) che potrà essere eventualmente integrato con l’assistenza dell’Ente bilaterale territorialmente competente o in mancanza di questo, dall’Ente bilaterale nazionale. Sono altresì allegati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, recanti il programma formativo standard per le figure professionali tipizzate dal CCNL (Allegato). Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all’EBIPAN e sue articolazioni territoriali di competenza, entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista. Laddove la singola azienda intenda definire ed avviare percorsi formativi per profili non espressamente previsti dalla presente intesa, sottoporrà il profilo professionale definito e il relativo percorso formativo per la verifica di conformità all’EBIPAN o sue articolazioni territoriali. In assenza di risposta da parte di ▇▇▇▇▇▇, decorsi quindici giorni dalla richiesta dell’azienda il Piano formativo è da intendersi conforme e approvato. Ebipan, a sua volta, anche in relazione agli esiti del monitoraggio sopra regolato e delle richieste di conformità pervenute dalle singole aziende, definirà eventuali ulteriori profili formativi per la formalizzazione degli stessi nell’ambito della contrattazione collettiva.
Piano formativo. INDIVIDUALE 1. Azienda
Piano formativo. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già pos- sedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale - definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell’assisten- za degli stessi enti - alla specifica commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT nazionale ovvero dell’Ebit territoriale laddove costituito che esprimerà il pro- prio parere di conformità entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per le aziende multi localizzate la verifica di cui al comma precedente può essere effet- tuata dall’EBIT nazionale. Le aziende multi localizzate potranno depositare presso l’EBIT i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure professionali che in- tendono assumere in apprendistato, nel rispetto delle modalità di svolgimento della forma- zione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei piani. Decorso detto termine, in assenza di tale parere le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti, inviando al’EBIT copia dell’attestazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendi- stato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire a cura del datore di lavoro tramite apposita atte- stazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo. I profili formativi, alleg...
Piano formativo. L’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 4, produrrà un “Piano formativo” volto all’individuazione del percorso formativo in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione e monitoraggio. Tale “Piano formativo” sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del Contratto. Nel caso in cui la valutazione del “Piano formativo” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano formativo” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato tecnico “A” al presente atto negoziale.
Piano formativo. I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi del d.lgs. 167/2011, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014. - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. Resta inteso che questi limiti potranno essere ridotti per gli apprendisti che hanno già completato uno o più moduli formativi, in precedenti rapporti di apprendistato
Piano formativo operatore Pres. Comp.-1 Comp.-2 Media Media + Coeff. Punteggio 1 A.I.C. BROKER SRL 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 0,40000 2,000 2 RTI: AON SPA* – ASSITECASPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00000 5,000 3 CENTRALE SPA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80000 4,000 4 EUROPEAN BROKERS SRL 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30000 1,500 5 RTI: GBSAPRI SPA* – ARIOSTEABROKER SRL 0,40 0,50 0,40 0,43 0,43333 2,167 6 INSER SPA 0,60 0,60 0,50 0,57 0,56667 2,833 7 MARSH SPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00000 5,000 8 MEDIASS S.P.A. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60000 3,000 A.I.C. BROKER SRL Valutazione Il broker mette a disposizione un piano di formazione ed aggiornamento del personale finalizzato alla conoscenza delle diverse coperture assicurative concordato con l'Ente. Inoltre precisa che possono essere previsti programmi di aggiornamento in merito alle evoluzioni normative. Il piano prevede incontri programmati nelle sedi concordate, dunque anche presso la sede del Comune (non via webinar). L'AIC propone dei corsi indicando dei contenuti non sempre coincidenti con quanto indicato nel criterio n. 5, inoltre non indica né la durata degli stessi né il numero delle sessioni annue previste. La formazione prevede anche la conoscenza del sistema informatico che l'AIC metterebbe a disposizione all'Ente. Nel complesso l'offerta formativa del broker manca di alcune informazioni come ad esempio la durata delle sessioni formative e quindi il livello di approfondimento degli argomenti, pertanto l'offerta risulta essere parzialmente adeguata.
Piano formativo. 1) L’Azienda si impegna a trasmettere all’Ordine entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il piano formativo che intende realizzare in collaborazione con ▇▇▇▇▇▇▇▇ al fine del rilascio di CFP ai propri dipendenti per l’anno solare in corso. 2) Per gli anni solari successivi a quello di sottoscrizione, l’Azienda si impegna a trasmettere il piano formativo entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce. 3) Il piano formativo, per ogni singolo evento, deve contenere le seguenti informazioni minime: a) tipologia dell'evento (secondo la classificazione di cui all’art. 1.3); b) titolo; c) sede, data e orario (indicativa); d) programma dell’evento (se già stabilito); e) nominativi dei docenti (se già individuati). 4) Il piano formativo è da intendersi come indicazione dell’attività formativa prevista e potrà essere variato ed integrato nel corso dell’anno, previa comunicazione ad OrdIngTS da inviare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al periodo di realizzazione dei singoli eventi all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇.