Piano formativo Clausole campione

Piano formativo. I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, sussista l'obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta dalle regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee-guida adottate in Conferenza Stato-regioni per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
Piano formativo. (1) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 vale quanto previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti.
Piano formativo. Il tirocinio professionale ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. In accordo con il Soggetto Ospitante, il tirocinante definisce il Piano Formativo contenente: − il nome del Tirocinante; − il nome del Responsabile del Tirocinio; − gli estremi identificativi del Soggetto Ospitante; − gli estremi identificativi delle coperture assicurative; − obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio − il periodo di svolgimento del Tirocinio. Il carico complessivo dell'attività di Tirocinio Professionale viene quantificata in 900 ore da svolgersi entro 12 mesi ovvero 24 per soggetti diversamente abili come specificato dal DPR 328/2001. A tale carico dovrà fare riferimento il Piano Formativo . Le attività di Tirocinio Professionale possono essere svolte, presso i Soggetti Ospitanti accreditati, a condizione che possano garantire la figura di un Responsabile del Tirocinio che sia iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. e che segua un solo tirocinante per volta: − Studi professionali di Architetti in forma singola o Associata; − Studi professionali o Società di Ingegneria; − Aziende, imprese o cooperative del settore delle costruzioni; − Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, ecc.). − presentare il Piano Formativo al Responsabile della Gestione dei Tirocini per dare corso alle procedure amministrative previste relative all'avvio delle attività di Tirocinio; − svolgere le attività previste dal Piano Formativo con le specifiche del Regolamento del Tirocinio Professionale; − rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; − rispettare i vincoli di segretezza e deontologia per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi ed ad ogni altra attività professionale o informazione di cui venissero a conoscenza durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante; − frequentare il Soggetto Ospitante nei tempi e con le modalità previste dal Piano Formativo , rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati. Il Soggetto Ospitante, che deve essere accreditato presso l’Ordine provinciale, e il Responsabile della Gestione dei Tirocini si impegnano a: − rispettare e far rispettare il Piano Formativo concordato in tutti gli aspetti secondo le specifiche del Regolamento del Tirocinio Professionale; − segnalare tempestivamente al Tutor qualsiasi problema possa verificarsi relativa al Tirocinio in corso nonc...
Piano formativo.  Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle profonde trasformazioni in atto, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all’adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  I progetti formativi oggetto del presente accordo saranno realizzati previa approvazione da parte di Anpal dell’istanza presentata dalle singole imprese nei termini previsti dall’Avviso;  Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.  Il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo, sarà sottoscritto dalle Parti entro il 31 dicembre 2020 o entro la data che dovesse essere indicata da successivi provvedimenti, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto attuativo.  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020 le parti concordano sull’individuazione dei seguenti fabbisogni:  nuove o maggiori competenze;  introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;  attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'agenzia/impresa;  adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;  conseguimento di una qualificazione di livello 6° e 5°;  sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore;  lavoro agile;  altro………………………………… Verranno descritte le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo/prodotto da cui discende la necessità di sviluppare specifici fabbisogni formativi e sviluppo di competenze in risposta alle esigenze produttive del datore di lavoro e il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione ai fabbisogni individuati.
Piano formativo. Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione del presente CCNL potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. È allegato al presente accordo un modulo di piano formativo individuale (Allegato) che potrà essere eventualmente integrato con l’assistenza dell’Ente bilaterale territorialmente competente o in mancanza di questo, dall’Ente bilaterale nazionale. Sono altresì allegati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, recanti il programma formativo standard per le figure professionali tipizzate dal CCNL (Allegato). Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all’EBIPAN e sue articolazioni territoriali di competenza, entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista. Laddove la singola azienda intenda definire ed avviare percorsi formativi per profili non espressamente previsti dalla presente intesa, sottoporrà il profilo professionale definito e il relativo percorso formativo per la verifica di conformità all’EBIPAN o sue articolazioni territoriali. In assenza di risposta da parte di Xxxxxx, decorsi quindici giorni dalla richiesta dell’azienda il Piano formativo è da intendersi conforme e approvato. Ebipan, a sua volta, anche in relazione agli esiti del monitoraggio sopra regolato e delle richieste di conformità pervenute dalle singole aziende, definirà eventuali ulteriori profili formativi per la formalizzazione degli stessi nell’ambito della contrattazione collettiva.
Piano formativo. INDIVIDUALE Sede (indirizzo) Legale rappresentante (nome e cognome)
Piano formativo. (1) Il piano formativo individuale dovrà essere definito – anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell’assistenza degli stessi Enti – entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Piano formativo. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già pos- sedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale - definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell’assisten- za degli stessi enti - alla specifica commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT nazionale ovvero dell’Ebit territoriale laddove costituito che esprimerà il pro- prio parere di conformità entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per le aziende multi localizzate la verifica di cui al comma precedente può essere effet- tuata dall’EBIT nazionale. Le aziende multi localizzate potranno depositare presso l’EBIT i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure professionali che in- tendono assumere in apprendistato, nel rispetto delle modalità di svolgimento della forma- zione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei piani. Decorso detto termine, in assenza di tale parere le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti, inviando al’EBIT copia dell’attestazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendi- stato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire a cura del datore di lavoro tramite apposita atte- stazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo. I profili formativi, alleg...
Piano formativo. I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi del d.lgs. 167/2011, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014. - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. Resta inteso che questi limiti potranno essere ridotti per gli apprendisti che hanno già completato uno o più moduli formativi, in precedenti rapporti di apprendistato
Piano formativo. Valutazione e certificazione degli esiti formativi