IL TIROCINIO Clausole campione

IL TIROCINIO. Il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento finalizzato a fornire risorse conoscitive utili a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro formativo e professionale, e a favorire l’inserimento lavorativo attraverso un’esperienza di affiancamento in azienda che consenta di precisare il proprio obiettivo professionale sperimentandone l’effettiva coerenza con le proprie attitudini e potenzialità, e al contempo di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro; pertanto, tutte le attività del tirocinante in azienda devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel progetto di tirocinio. Il tirocinante è inserito nel contesto lavorativo dell’azienda ospitante, ma in nessun caso può svolgere attività non riconducibili al progetto di tirocinio o essere utilizzato in sostituzione di personale contrattualizzato, né per sopperire a carenze di organico o picchi di attività produttiva. Per le imprese, il tirocinio rappresenta un’opportunità di individuare lavoratori da inserire, immediatamente o in futuro, nel proprio organico, oltre che di costruirsi direttamente e secondo le proprie esigenze professionalità difficili da reperire sul mercato del lavoro, di sperimentare e rafforzare la propria capacità di formare il personale, e di innovare la propria cultura organizzativa e i propri processi operativi grazie all’apporto di un punto di vista esterno e di nuove competenze e stili di comportamento da applicare nelle proprie attività.
IL TIROCINIO. Il candidato può reperire autonomamente un’impresa1 disposta ad averlo come tirocinante, può cioè proporre di svolgere il tirocinio in un’impresa con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Per finalizzare l’offerta di tirocinio egli dovrà inviare all’impresa il fac-simile della lettera di accettazione (Acceptance Letter), disponibile sulla home page del formulario on line. L’impresa dovrà compilare, stampare su carta intestata e rispedire al candidato la lettera di accettazione e questi provvederà all’upload in formato pdf della stessa nel formulario on line al momento della domanda. I candidati senza una offerta di tirocinio potranno richiedere l’intermediazione degli uffici competenti di Ateneo. Questi potranno però procedere alla ricerca di tirocinio solo a beneficio dei vincitori assegnatari (successivamente alla firma di accettazione del contributo), sulla base delle offerte, delle disponibilità e delle procedure di selezione delle imprese in partenariato con il Consorzio. N.B. L’intermediazione degli uffici dell’Ateneo non costituisce garanzia di reperimento di un’impresa. L’accettazione del tirocinante è sempre subordinata alla valutazione dell’azienda ospitante per mezzo della firma del Learning Agreement for Traineeship2. Lo studente non avrà diritto al tirocinio qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: • non risulti iscritto nell’a.a. 2015/2016 o laureando in una sessione dell’a.a. 2014/2015 presso gli atenei consorziati all’INBB; • si laurei prima della pubblicazione della graduatoria definitiva; • l’azienda ospitante non certifichi le attività previste dal suo Learning Agreement for Traineeship; 1Qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l’economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006)
IL TIROCINIO. L’impresa ospitante potrà essere reperita con una delle seguenti modalità:
IL TIROCINIO. I tirocini attivabili nell’ambito del presente Bando hanno durata semestrale e possono essere attivati in modalità a tempo pieno o parziale, se l’orario è inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. La sede di svolgimento del tirocinio deve trovarsi all’interno del territorio di una delle Province liguri territorialmente competente. Il tirocinio prevede la corresponsione alla persona inserita, da parte del datore di lavoro, di un’indennità mensile di partecipazione dell’importo di 500,00 Euro per un importo massimo di 3.000 Euro, secondo le modalità specificate al paragrafo 8. Qualora il tirocinio a tempo parziale preveda un impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l’importo è ridotto del 50%. I datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali per la promozione delle assunzioni, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanza sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. In tali casi, come dettagliato in seguito, sono previste condizioni di maggiore incentivazione dei tirocini e delle assunzioni.
IL TIROCINIO. Il candidato può proporre di svolgere il tirocinio in un’impresa1 con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Per perfezionare l’offerta di tirocinio il candidato dovrà inviare all’impresa il fac-simile della lettera di accettazione (acceptance letter) disponibile sulla home page del formulario on line. L’impresa dovrà compilarla, stamparla su carta intestata e rispedirla al candidato, che a sua volta dovrà provvedere all’upload (in formato pdf) della stessa nel formulario on line. I candidati che non sono in possesso di un’offerta di tirocinio potranno richiedere l’intermediazione dell’Ufficio Erasmus+ Traineeship di Xxx Xxxxxxx, che avrà luogo solo a beneficio degli assegnatari
IL TIROCINIO. “Erasmus Traineeship” può essere svolto nei Paesi partecipanti al Programma2. L’organizzazione/impresa presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella versione 2 (2017) della Programme Guide rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù”. Questa definizione comprende: *Costituito da: Università “Tor Vergata” (Coordinatore), Università “a Sapienza”, ’Università “Roma Tre”, l’Università “Xxxx Xxxxxxx”, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, Università del Salento e Consorzio INBB.
IL TIROCINIO. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma POSSIBILITA’’ IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE» APPRENDISTATO DI ALTA

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.