Permessi per cariche sindacali Clausole campione

Permessi per cariche sindacali. I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.
Permessi per cariche sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle XX.XX. nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette. I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all'azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Permessi per cariche sindacali. Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 (una/o) per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
Permessi per cariche sindacali. Art. 80 - Aspettativa sindacale
Permessi per cariche sindacali. I lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dei Sindacati stipulanti il presente accordo, nella misura di 1 (uno) per Organizzazione e per ogni Sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: - 12 (dodici) ore annue nelle Organizzazioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici); - 24 (ventiquattro) ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta alla Organizzazione di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive XX.XX.
Permessi per cariche sindacali. I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle RSA dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, sono i seguenti: - unità produttive da 16 a 50 dipendenti: 3 ore annue per dipendente; - unità produttive da 51 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente; - unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente, a cui sommano 288 ore annue fisse; - unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse; - unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per dipendente. All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente, per la loro agibilità, per i membri dei comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell’Articolo 30 della legge 20 maggio 1973 n. 300 Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL, verranno mantenute se derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello. I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre diritto ai permessi previsti dall’articolo 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970 n. 300. L’utilizzo dei permessi di cui sopra dovrà tener conto delle obiettive necessità produttive ed organizzative dell’azienda, in particolare nelle aziende di piccole dimensioni. I permessi sindacali sono riferiti al numero dei seguenti dipendenti in effettivo servizio, calcolato come media dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre), arrotondata all’unità inferiore: - lavoratori a tempo indeterminato (a dodicesimi per i lavoratori assunti o dimessi in corso d’anno e, per i lavoratori a tempo parziale, in proporzione al loro orario di lavoro rispetto al tempo pieno); nonché, dal 1° gennaio 2001: - lavoratori stagionali di cui al punto a) della legge 18.4.1962 n. 230 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso 12); - lavoratori assunti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8 del presente CCNL, di durata non inferiore a sei mesi (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso 12).
Permessi per cariche sindacali. I medici componenti i Consigli direttivi nazionali e regionali della CIMOP hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cu- mulabile oltre l'anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli ai sensi dello Statuto della stessa Organizzazione firmataria del presente contatto o a riunioni sindacali. Inoltre, ai componenti degli organi centrali dell’Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle Sedi nazionali delle associa- zioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 gior- ni, per ciascuno, di permessi retribuiti. I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi. La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convalidata da docu- mentazione e comunque richiesta per iscritto alla Struttura sanitaria, di nor- ma con almeno 48 ore di anticipo. I nominativi dei medici facenti parte dei suddetti organi dell’Organizzazione, nonché della RSM Cimop aziendale, dovranno essere comunicati per iscrit- to alle Amministrazioni delle Strutture sanitarie interessate. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate da entrambe le parti.
Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri di Organi direttivi di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie. Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli Organi di cui al 1° comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette a quella territoriale degli industriali, che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale. Per il t.f.r. detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 297/1982.
Permessi per cariche sindacali. Le spese per permessi per cariche sindacali e il fondo per la compensazione delle spese per lunghi periodi di assenza per motivi sindacali saranno demandate all’Ente bilaterale, anche territoriale, qualora esistente. I lavoratori componenti i consigli o comitati direttivi nazionali e periferici dei sindacati stipulanti il presente accor- do, nella misura di 1 (uno) per organizzazione e per ogni sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retri- buiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: - 12 (dodici) ore annue nelle organizzazioni aziendali con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici); - 24 (ventiquattro) ore annue nelle organizzazioni aziendali con oltre 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali di cui al comma primo hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in mi- sura non inferiore a 8 (otto) giorni all’anno. I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta alla azienda, di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.