Common use of Permessi per cariche sindacali Clause in Contracts

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri Per l’attività sindacale dei comitati direttivi componenti gli Organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, ovvero aderenti alle Confederazioni sindacalisindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale CONFIMI IMPRESA e CGIL -CISL-UIL del 1° agosto 2013, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, componenti gli Organismi sindacali aziendali - Rappresentanze sindacali unitarie - saranno concessi permessi retribuitiretribuiti pari a 3 ore l’anno per ciascun dipendente. La titolarità del monte ore complessivo così determinato è attribuita per 1/3, ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie e i rimanenti 2/3 alle Organizzazioni sindacali di cui sopra. Qualora non siano state costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie ed esistano componenti degli Organismi di cui sopra, questi avranno diritto di fruire di 1/3 del monte ore complessivo di cui al 1º comma per ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui sopra. Ai lavoratori componenti gli Organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoriali delle Organizzazioni di cui sopra, dipendenti da aziende con un organico inferiore alle 16 unità, potranno essere concessi permessi retribuiti fino ad una giornata lavorativa al mesea 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni. I permessi indicati nei commi precedenti dovranno essere richiesti almeno 24 ore prima della prevista fruizione che dovrà comunque garantire, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmentein ogni reparto, lo svolgimento dell’attività produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate comunicate per iscritto dalle Organizzazioni competenti sindacali alle Associazioni territoriali degli industriali del sistema Confimi Impresa, che provvederanno a comunicarle all’azienda di cui il lavoratore appartieneè dipendente. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori Le ore di permesso sindacale retribuite saranno pagate in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale base alla retribuzione globale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzafatto.

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Samples: www.fim.torino.it

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessilicalzaturieri, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta dall'avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi Organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda all'azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi Organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione l'Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato mancata risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessilicalzaturieri, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente espres- samente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti impedi- menti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 4544. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicatecomunica- te, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione so- stituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti stipulan- ti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattualecontrattua- le. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'Art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta dall'avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda all'azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione l'Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato mancata risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri Per l’attività sindacale dei comitati direttivi componenti gli organismi statutari, confederali e federali, naziona- li e territoriali delle Confederazioni sindacaliorganizzazioni sindacali stipulanti, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, componenti gli organismi sindacali aziendali - rappresentanze sindacali unitarie - saranno concessi permessi retribuitiretribuiti pari a 3 ore l’anno per ciascun dipendente. La titolarità del monte ore complessivo così determinato è attri- buita per 1/3, ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai componenti le rappresentanze sinda- cali unitarie e i rimanenti 2/3 alle organizzazioni sindacali stipulanti. Qualora non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie ed esistano componen- ti degli organismi di cui sopra, questi avranno diritto di fruire di 1/3 del monte ore complessivo di cui al primo comma per ognuna delle organizzazioni sindacali stipulanti. Ai lavoratori componenti gli organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoria- li delle organizzazioni stipulanti, dipendenti da aziende con un organico inferiore alle 16 unità, potranno essere concessi permessi retribuiti fino ad una giornata lavorativa al mesea 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni. I permessi indicati nei commi precedenti dovranno essere richiesti almeno 24 ore prima della pre- vista fruizione che dovrà comunque garantire, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmentein ogni reparto, lo svolgimento dell’attività produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicatecomunicate per iscrit- to dalle organizzazioni sindacali alle associazioni territoriali della CONFAPI, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno provvederan- no a comunicarle all’azienda di cui il lavoratore appartieneè dipendente. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori Le ore di permesso sindacale retribuite saranno pagate in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale base alla retribuzione globale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzafatto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati di organi direttivi delle Confederazioni sindacaliOrganizzazioni sindacali nazionali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessilio comunali, saranno concessi brevi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti di ordine tecnico aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali nazionali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali della categoria o dei Sindacati provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali della categoria potranno essere concessi brevi permessi fino ad un massimo di 30 ore semestrali, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale, con la corresponsione di un importo pari alla normale attività retribuzione di altri lavoratorifatto delle ore effettivamente usufruite per il disimpegno delle loro funzioni. Per Detto limite massimo di 30 ore semestrali potrà essere superato per il singolo lavoratore, purché la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le media delle ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmenteper tutti i membri di organi direttivi della stessa Organizzazione sindacale non superi le 30 ore semestrali e sempre che non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Il trattamento di cui al comma precedente non potrà in ogni caso comportare, per ogni singolo stabilimento avente non più di 150 lavoratori, un onere superiore a complessive 60 ore annuali per ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie e non più di complessive 120 ore annuali per stabilimenti aventi più di 150 lavoratori. Le qualifiche sopra menzionate sopramenzionate e le variazioni relative relative, nonché le richieste di permesso retribuito, dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate comunicate per iscritto dalle Organizzazioni competenti predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle e all’azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette alle aziende interessate e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45lavoratori delle aziende stesse. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate menzionate, il numero dei componenti, e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale l’entità delle richieste di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenzapermesso sia ritenuta eccessiva, la stessa questione sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionaledemandata all’esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri Per l’attività sindacale dei comitati direttivi componenti gli organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacaliorganizzazioni sindacali stipulanti, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, componenti gli organismi sindacali aziendali - rappresentanze sindacali unitarie - saranno concessi permessi retribuitiretribuiti pari a 3 ore l’anno per ciascun dipendente. La titolarità del monte ore complessivo così determinato è attribuita per 1/3, ai sensi della legge 20/5/1970, n. 300, ai componenti le rappresentanze sindacali unitarie e i rimanenti 2/3 alle organizzazioni sindacali stipulanti. Qualora non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie ed esistano componenti degli organismi di cui sopra, questi avranno diritto di fruire di 1/3 del monte ore complessivo di cui al primo comma per ognuna delle organizzazioni sindacali stipulanti. Ai lavoratori componenti gli organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoriali delle organizzazioni stipulanti, dipendenti da aziende con un organico inferiore alle 16 unità, potranno essere concessi permessi retribuiti fino ad una giornata lavorativa al mesea 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni. I permessi indicati nei commi precedenti dovranno essere richiesti almeno 24 ore prima della prevista fruizione che dovrà comunque garantire, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmentein ogni reparto, lo svolgimento dell’attività produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate comunicate per iscritto dalle Organizzazioni competenti organizzazioni sindacali alle Associazioni associazioni territoriali degli industriali della CONFAPI, che provvederanno a comunicarle all’azienda di cui il lavoratore appartieneè dipendente. In relazione a quanto previsto dal presente articoloLe ore di permesso sindacale retribuite saranno pagate in base alla retribuzione globale di fatto. - Norma transitoria - Qualora non siano costituite le rappresentanze sindacali unitarie, sino al 30/6/1995 si applicano le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattualenorme dell’art. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione territoriale 32 del contratto collettivo nazionale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzalavoro 19/12/1990.

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Samples: www.reteomeo.it

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei comitati Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 45. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi Organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda all'azienda cui il lavoratore appartiene. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi Organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l’Associazione l'Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato mancata risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale. CHIARIMENTO A VERBALE - Chiarimento a verbale Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: moodle.adaptland.it