Percentuale di conferma Clausole campione

Percentuale di conferma. 1. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Percentuale di conferma. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Percentuale di conferma. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lett. l), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
Percentuale di conferma. La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata dell'apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e non risultino aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori, ovvero di uno su due, ovvero di due su tre, il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli licenziati per mancato superamento del periodo di prova, e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al 1° comma del presente articolo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione di ulteriori apprendisti è vincolata al rispetto di una percentuale di conferme in servizio nell’ultimo triennio, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia contrattuale. L’obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
Percentuale di conferma. 4.1. Gli enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Percentuale di conferma. La disciplina dell’apprendistato di cui al presente Xxxx non è applicabile alle impre- se che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere man- tenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 90% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi pre- cedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiu- tato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le limita- zioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Percentuale di conferma. Art. 47 (Procedure di applicabilità) Art. 48 (Periodo di prova)
Percentuale di conferma. Le parti concordano di sostituire l'articolo 46 come segue:
Percentuale di conferma. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lett. l), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% 80%dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei ventiquattromesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera I), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio biennioprecedente siano venuti a scadere meno di cinque un solocontratti di apprendistato. Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale 1 dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.