Aspettativa sindacale Clausole campione

Aspettativa sindacale. E' costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 79. A questo monte giornate l’AIOP partecipa per 1.631 giornate, l’ARIS partecipa per 1.602 giornate e la Fondazione don X.Xxxxxxx per 267 giornate. Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all'anno. I permessi, nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto alle Associazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso. Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le XX.XX. stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività. In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di continuità.
Aspettativa sindacale. All' operatore/operatrice dirigente con cariche sindacali (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge 300/70, sarà corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo, di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento ( All.C), afferente alle mansioni esplicate - stabilito con delibera del Comitato Esecutivo della Struttura - depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili. L’indennità complessiva non può comunque essere inferiore al 12 trattamento economico goduto al momento del collocamento in aspettativa presso il datore di lavoro. L’indennità sarà adeguata in relazione alla dinamica della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa, attestata dal datore di lavoro ogni anno. L’indennità applicata deve essere rapportata alle ore mensili dell’aspettativa sindacale. All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa no n retribuita, ai soli fini del trattamento economico e fiscale, è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente. All’operatore/operatrice dirigente sindacale , in aspettativa non retribuita potrà essere riconosciuta - previa delibera di Segreteria e compatibilmente con la situazione economica e finanziaria della Struttura, incluso il rispetto del punto 9) del preambolo - una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell’attività sindacale incrementata delle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 3 c. 5). All’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita verrà altresì riconosciuta, al momento della cessazione dell’aspettativa stessa, una indennità di fine rapporto, calcolata secondo le modalità previste per il TFR ed assoggettata al trattamento tributario di cui all’art.17, comm a 1, lett. a, del DPR 917/1986 (tassazione separata). L’operatore/operatrice dirigente sindacale in aspettativa non retribuita, deve riconfermare al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, ogni anno, la richiesta di aspettativa, con riferimento alla Legge 300/70.
Aspettativa sindacale. Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a rincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
Aspettativa sindacale. Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro nove mesi dalla firma del presente CCNL. I dirigenti sindacali, dipendenti dalle Strutture Associative, eletti a cariche provinciali, regionali, nazionali, hanno diritto ad una aspettativa non retribuita, anche frazionata, per tutta la durata del loro mandato.
Aspettativa sindacale. Fermo restando le aspettative sindacali eventualmente già concessi, le parti si impegnano ad incontrarsi, al fine della regolamentazione della materia, entro sei mesi successivi dalla firma del presente CCNL. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Aspettativa sindacale. 1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità. La ripartizione delle aspettative, tra le organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il "quorum" di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il "quorum" pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
Aspettativa sindacale nel caso in cui un aderente al Fondo sospenda momentaneamente il servizio presso un datore di lavoro per aspettativa sindacale, il datore di lavoro medesimo deve inviare al Fondo la comunicazione di interruzione della contribuzione al Fondo e conseguentemente dalla contribuzione. L’aderente che intenda però proseguire la contribuzione può presentare al Fondo, tramite il sindacato, un nuovo modulo per rendere nuovamente operativa l’adesione per il tramite del sindacato. Al termine dell’aspettativa sindacale il datore di lavoro comunica la ripresa dell’attività lavorativa e della contribuzione e provvede nuovamente al versamento della contribuzione.
Aspettativa sindacale. È costituito dalle associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 79. A questo monte giornate l’Aiop partecipa per 1.631 giornate, l’Aris partecipa per 1.602 giornate e la Fondazione Don
Aspettativa sindacale. ART. 14 -
Aspettativa sindacale. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. La titolarità a richiederle resta in capo alle sole organizzazioni sindacali rappresentative. A ciò aggiungasi che l’aspettativa consente al dirigente sindacale, facente parte di organismi direttivi statutari, di svolgere attività nell’ambito del sindacato stesso sino al termine del mandato, mantenendo il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione. Anche per tale fattispecie è possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 del CCNQ sopra richiamato modificato dall’art. 2 CCNQ integrativo medesimo, in misura che può essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75% (art. 2 CCNQ integrativo del 24.9.2007). Peraltro il combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ 7.8.1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi (parere Aran del 19.4.2006).