Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, dell’appalto si applicherà una penale pari al 1% all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo di ciascun singolo volumecontrattuale, al netto dello sconto applicatodell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoclausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso al Fornitore saranno applicatela stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, oltre l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla penale maturatastazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero la stessa impresa aggiudicataria non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiavrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore affinché la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatostessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si verifichino altri disservizi o inadempimenti applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per cause imputabili la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleprimo esito sfavorevole, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo ovvero la verifica di € 100,00 ad un massimo conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di € 2.000,00ritardo. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate dall’Ateneo applicabili superi il l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: unikore.it, unikore.it, unikore.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna nello svolgimento dei lavori di manutenzione invernale, oggettivamente accertato attraverso i media, i rappresentanti di Enti Pubblici territoriali e quelli della reportistica previstaforza pubblica interessata, ovvero riscontrato dal personale della Provincia di Rieti, l'Impresa sarà applicata soggetta ad una penale di 100 € Euro 50,00 (diconsi cinquanta/00) per ogni giorno Km. di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni strada non agibile o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € sulla quale siano stati riscontrati problemi per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatola circolazione. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della Provincia di Rieti per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di trenta minuti dall'ordine stesso, resta inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale di Euro 50,00 (diconsi cinquanta/00) su ogni macchina operatrice per ogni ora di ritardo. Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, commisurata alla gravità dell’inadempienza la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e quantificata materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità che varieranno, a suo insindacabile giudizio del tecnico incaricato dell’Amministrazione, da un minimo di € 100,00 Euro 50,00 ad un massimo di € 2.000,00Euro 1.000,00. Tutte In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con sospensioni di pagamento di cui sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo. Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste non esime l'impresa dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. Nel corso del contratto in caso di gravi inadempienze, in numero superiore a tre contestate in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

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Samples: www.comune.fiamignano.ri.it, www.comune.torriinsabina.ri.it

Penalità. Poiché i termini L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dalle presenti Condizioni di esecuzione delle prestazioni fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di consegna regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni delle monografie devono intendersi essenzialipresenti Condizioni di fornitura, l’Ateneol’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R. L’Aggiudicatario, nel entro 15 giorni consecutivi dalla data del ricevimento delle osservazioni di cui sopra, può produrre le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso in cui di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, la mancata effettuazione o il ritardo notifica della penale applicata deve avvenire entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte di quest’ultimo. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepuntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti Condizioni di fornitura, si riserva di applicare una penalele seguenti penalità: - disfunzione nell’erogazione dei servizi, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00200,00 a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione. Tutte le Le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimovengono saldate a scomputo dei crediti dell’Aggiudicatario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaL’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo ciò non avvenga, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a disposizione per lottospese del prestatore di servizi, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportogli interventi previsti e non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude esclude il diritto dell’Ateneo dell’Amministrazione Comunale a richiedere pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni di fornitura inerenti la risoluzione del contratto. L’Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

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Samples: www.comune.terni.it, www.comune.terni.it

Penalità. Poiché i termini Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di esecuzione PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle prestazioni spese e dei danni di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicui sopra, l’Ateneo, nel il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi ditta aggiudicataria dovrà essere data comunicazione scritta ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla data proposta progettuale presentata in fase di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casogara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il Fornitore non provveda committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoun richiamo scritto. In caso di ritardo nella consegna inadempienza si procederà all’applicazione della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In sanzione; in caso di mancata attivazione ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del servizio visioni o contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità dalla notifica della contestazione scritta dell’inadempienza stessa. Si procede al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento recupero della stessa penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali difese scritte da parte violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito provvedimenti da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivacommittente sono notificate alla controparte per via amministrativa. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocommittente applica specifiche penali, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.come di seguito indicato:

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Samples: www.sardegnaambiente.it, www.regione.sardegna.it

Penalità. Poiché Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi relativi ai singoli contratti di affidamento basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo: Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, sarà invece applicata la relativa penalità di seguito indicata: Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo Quadro; qualora i termini ritardi siano tali da comportare una penale di esecuzione importo superiore alla predetta percentuale, il contratto sarà risolto. L'applicazione delle prestazioni e penali di consegna cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli contratti, varrà lo stesso principio: pertanto l'importo complessivo delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalepenali irrogate non potrà superare, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garasingolo contratto, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumeil 10 per cento dell'importo del contratto medesimo. Qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) sarà risolto il contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, al netto dello sconto applicatoa mezzo PEC, fino alla concorrenza massima da parte del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre competente Ufficio: la Ditta affidataria avrà facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi 10 (di ritardo giustificato e di mancata consegnadieci) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casoconsegna della contestazione. Qualora il Fornitore le controdeduzioni non provveda all’invio entro i pervengano nei termini previstiindicati o qualora le stesse non siano ritenute - in tutto o in parte - valide, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstasi procederà, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo ad insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoredell’Amministrazione, con la sola formalità all’applicazione della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipenale.

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Samples: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Penalità. Poiché A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i termini contratti di esecuzione appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle prestazioni sia imputabile conseguenze legate al Fornitoreritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si riserva procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di applicare una penale, penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimocontratto. In caso di ritardo nella consegna risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € appaltatrice a conseguire il compenso per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatole prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si verifichino altri disservizi riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi altro atto giudiziale, commisurata alla gravità dell’inadempienza con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di € 100,00 rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un massimo indennizzo pari alla percentuale di € 2.000,00utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreL’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, con la sola nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità della di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità è addebitato mediante deduzione di pari importo sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (dieci per centoquindici) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste giorni dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

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Samples: www.asst-fbf-sacco.it, www.asst-fbf-sacco.it

Penalità. Poiché i termini L’Azienda USL si riserva il diritto di esecuzione attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle prestazioni norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: in caso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialisospensione, l’Ateneo, nel caso in cui la abbandono o mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoredel servizio, si riserva di applicare anche parziale, sarà applicata una penale, penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato servizio; in caso di consegna offerto impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto; in sede caso di garagravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari al 1% dell’importo a € 1.000,00, per ogni fatto; in caso rifiuto o di ciascun singolo volumeritardato avvio superiore a 30 giorni del Progetto Personalizzato con BdS, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di rifiuto di fornire informazioni e relazioni scritte su uno o più Progetti Personalizzati, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al netto dello sconto applicatoreferente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche con stesura di un soggetto terzoapposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaditta per mezzo di posta elettronica certificata. La mancata consegna Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenticontabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, eliminati dai piani editoriali dell’editore in caso di disservizio e/o esauritiassenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoratal caso, tutti gli oneri saranno a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna carico della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta aggiudicataria.

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Samples: Disciplinare Di Gara, ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di Qualora intervengano ritardi nella consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione degli autobus e/o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo degli impianti rispetto al termine di consegna cui al presente capitolato, o il miglior termine offerto dalla ditta in sede di gara, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari al 1allo 0,15% dell’importo del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto autobus e/o impianto oggetto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero fornitura non ancora pubblicati o in ristampaconsegnato; Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiAi fini dell’applicazione della penale, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla la data di ricevimento dell’ordine. Qualoraconsegna è quella di pervenimento del bus presso il Comune cui è destinato l'autobus, a seguito regolarmente omologato, immatricolato e completo di controlli effettuati dall’Ateneotutti gli allestimenti e componenti previsti, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casocosì come risultante dal verbale di accettazione/consegna degli autobus. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro ritardo di consegna superi i termini previsti90 giorni solari, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel comunque nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni suddette, il Committente si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalerecupero dei danni subiti e delle penalità, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti totale carico del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla stesso. Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: www.regione.sicilia.it, www.regione.sicilia.it

Penalità. Poiché i termini Qualora l’Appaltatore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di esecuzione cui al presente Capitolato Speciale, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi a mezzo PEC.) di contestazione degli addebiti da parte delle prestazioni AA.OO., avverso la quale l’Appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire al protocollo delle AA.OO. entro e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o non oltre il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto 15 giorni solari dal ricevimento della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimostessa. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstamancato riscontro entro i termini di cui sopra, sarà applicata o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare la penale prevista dagli atti di 100 € gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. Resta inoltre impregiudicata ogni azione delle AA.OO. verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità. Parimenti, l’inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l’A.O. dovesse sopportare per effetto dell’inadempimento. L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizzano le AA.OO. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto delle AA.OO. al risarcimento di ogni giorno eventuale danno. Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni costituzione in mora e ogni atto o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoprovvedimento giudiziale. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi di incameramento totale o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparziale della cauzione, commisurata la ditta dovrà provvedere alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricostituzione della stessa per eventuali difese scritte da parte nel suo originario ammontare. In particolare, le AA.OO. applicheranno le seguenti penali: Il mancato rispetto di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo questo contenuto nel presente capitolato speciale, a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.carico della ditta aggiudicataria le seguenti penali:

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Samples: www.asst-brianza.it

Penalità. Poiché i Nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di appalto, l’Istituto Burlo Garofolo procederà all’applicazione di penalità, variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato; nello specifico: - nel caso di inadempimento o ingiustificato ritardo rispetto il termine contrattuale, nell’effettuazione delle prestazioni previste, sarà applicata una penale pari ad € 200,00.- (duecento) ogni qualvolta si verifichi il fatto; - qualora dall'inadempienza conseguano per l'Istituto danni, pericoli o disagi, la penale potrà essere elevata fino ad € 2.000,00.- (duemila), fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento nel caso di danni materiali e/o morali; - nel caso di inadempimento in termini di esecuzione disponibilità di mezzi, operatori, DPI, sarà applicata una penale pari ad € 300,00.- (trecento) ogni volta si verifichi il fatto. - € 100/giorno di ritardo nell’esecuzione di prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria. L’Istituto Burlo Xxxxxxxx richiamerà la ditta aggiudicataria, con comunicazione scritta, informando circa le applicazioni delle prestazioni eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate. Le penalità, a carico dell’Impresa, saranno direttamente trattenute sui compensi ad essa dovuti operando detrazioni sulle fatture emesse dall’impresa medesima. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare applicazione di consegna penali per un importo complessivo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto della risoluzione del contratto. Il dipendente dell’Impresa dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento delle monografie devono intendersi essenzialidiverse strutture sanitarie territoriali e presidi, l’Ateneodelle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonchè assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda sanitaria o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio. La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’ ISTITUTO BURLO XXXXXXXX ed a terzi, dall’adempimento del servizio disciplinato dal presente Capitolato. L’assicurazione deve coprire i danni a cose di proprietà dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxxx e i danni a terzi e a cose di terzi. Qualsiasi danno arrecato a beni di proprietà dell’ISTITUTO BURLO GAROFOLO da parte del personale della ditta affidataria, sarà risarcito a spese della ditta medesima. Il Dipartimento Servizi Condivisi procederà oltre alle informazioni inerenti l’applicazione delle penalità di cui all’art..13 del presente capitolato, ad ammonire l’aggiudicatario in cui caso di sue carenze gravi accertate. Sono da intendersi carenze gravi: - la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile degli adempimenti contrattuali, così come riportati anche nell’elenco di cui al Fornitoremedesimo art.13 citato, qualora si riserva di applicare una penale, ripetano per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento almeno due volte nel corso della stessa per eventuali difese scritte da parte settimana; - tutte quelle che pregiudicano significativamente la sicurezza del comprensorio ospedaliero e delle sedi distaccate, ritenute tali dalla stazione appaltante . A tal proposito l’Istituto Burlo Garfolalo provvederanno preliminarmente a comunicarne l’effettiva sussistenza onde evidenziarne la pericolosità e l’urgenza (es.: necessità di quest’ultimomettere in sicurezza una determinata area/zona causa problematiche strutturali emerse). L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero L'appalto potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci risolto di diritto in qualsiasi momento, ai sensi e per cento) dell’importo messo a disposizione per lottogli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.senza necessità di previa diffida, nei seguenti casi:

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Samples: arcs.sanita.fvg.it

Penalità. Poiché i termini L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisposizioni contenute nel presente capitolato, l’Ateneoprovvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata effettuazione esecuzione integrale della prestazione € 2.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e per il ritardo confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Biglietteria on site Regolare e l’irregolarità puntuale funzionamento delle prestazioni sia imputabile biglietterie on-site Non erogazione Grave entità, per frazione di giornata verrà calcolata in maniera proporzionale Pagamento con carte di debito, carte di credito e comunque nelle forme indicate dall’Amministrazione Non erogazione di una delle modalità alternative al Fornitorepagamento in contanti Entità marginale Verifica del possesso dei requisiti di titoli / requisiti per avere diritto a biglietti ridotti e/o gratuiti Mancata verifica Entità bassa Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si riserva applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Corretta tenuta dei locali concessi per uso biglietteria Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità alta Biglietteria on line Regolare funzionamento del sistema on line H24 e 7 giorni su 7 Non erogazione per una o più giornate Grave entità in caso di applicare sospensione del servizio per frazioni di giornata, la penale sarà calcolata in maniera proporzionale Possibilità di pagamento con carta di debito, carte di credito Non erogazione di una penaleo più modalità Entità media Servizio assistenza , orientamento e vigilanza Regolare funzionamento del servizio di assistenza clienti Non erogazione per una o più giornate Grave entità , per sospensione del servizio per frazioni di giornate la penale sarà calcolata in maniera proporzionale Regolare presidio dei varchi Non erogazione Grave entità , la penale sarà calcolata anche per frazioni di giornata in maniera proporzionale alla mancata custodia del varco Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni giorno singolo operatore trovato non conforme Aspetti generici Mancata pulizia e riordino di ritardo tutti gli immobili affidati Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità Alta Mancato versamento dei corrispettivi derivanti dall’appalto nei tempi e modi previsti dall’art. 14 Non erogazione Entità Grave Mancata trasmissione report previsti dall’art. 14 Non erogazione Entità Alta Riservatezza dei dati raccolti e cura nella gestione delle comunicazioni da parte del gestore e dei dipendenti Divulgazione dei dati a soggetti non autorizzati Entità alta Comunicazione di informazioni richieste dall’Amministrazione in base ad esigenze specifiche Mancato invio Entità alta Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Mancato utilizzo di DPI Non conforme Entità alta Insufficiente vigilanza sui beni affidati in merito all’appalto Danneggiamento per mancanza di vigilanza Entità grave Personale insufficente rispetto al termine di consegna ha quello richiesto dal CSA ed offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo gara Non conforme Entità alta Mancate comunicazioni dei nominativi del personale adibito all’appalto ed aggiornamenti in caso di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% recessi contrattuale Non conforme Entità alta Altre irregolarità in seguito ad ordini di detto importo. L’Ateneo ha inoltre servizio non rispettati Definite dalla S.A. in corso d’appalto e con i criteri della Tabella A Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato risolvere il contratto e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale maggiore danno subito. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati mensilmente ovvero sul deposito cauzionale; in questo ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

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Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni Nell'esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, l’Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni previste dal presente capitolato, dalle vigenti normative e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara, pari al 1% dell’importo avendo cura di ciascun singolo volumeconformare i servizi alle disposizioni emanate ed emanande dall’Amministrazione Comunale. A tal fine l’A.C., al netto dello sconto applicatoin sede di controllo sui servizi resi e a suo insindacabile giudizio, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionecontestare all’Aggiudicataria i profili di non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, avvalendosi anche gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di un soggetto terzogara, nonché dalle vigenti norme di legge e di CCNL. In tal caso al Fornitore saranno applicatetale sede l’A.C. si riserva di richiedere all’Aggiudicataria di produrre entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni e giustificazioni, oltre alla formulando contestualmente l’invito a conformarsi entro tale termine in sede di ottemperanza agli obblighi previsti e specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per rimuovere la non conformità. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’A.C. si riserva di procedere all’irrogazione di una penale maturatavariabile da € 300,00= a € 3.000,00=, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati da commisurare a Suo insindacabile giudizio dell'inadempienza, all’eventuale interruzione totale/parziale del servizio e/o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentirapporto alla gravità al grado di disservizio arrecato, eliminati dai piani editoriali dell’editore all’eventuale pregiudizio, disagio, danno e/o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorarischio arrecato all’Amministrazione, all’utenza e/o a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane terzi ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoalla recidività della condotta. In caso di ritardo nella consegna comminazione di penalità, si procederà al recupero della reportistica previstasomma mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell’Aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all’importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, sarà applicata penale decurtato dell’importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di 100 € credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per ogni giorno di ritardo rispetto l’ammontare corrispondente a quanto previsto dal Capitolatoquello della penalità. In caso tali casi l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili procedere al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità recupero coattivo della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisomma dovuta.

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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregolamentari, l’Ateneodalle Ordinanze Municipali, nel caso in cui la mancata effettuazione o e dal presente Capitolato, queste saranno accertate dagli agenti municipali mediante rapporto indirizzato al Dirigente Settore Sport che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R con l’indicazione della penale applicabile e l’invito a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al congruo termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre che le verrà assegnato; l’impresa affidataria avrà la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro venti giorni dal ricevimento della pubblicazionecomunicazione. Trascorsi i venti giorni, avvalendosi anche di un ed esaminate le giustificazioni, qualora l’impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateaffidatario non siano condivise dalla Stazione Appaltante, oltre alla penale maturata, o ancora qualora le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero stesse non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 dovessero pervenire all’Ente nei venti giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaminore o maggiore gravità dell’infrazione, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a fatto salvo quanto previsto dal Capitolatosuccessivo articolo 33. In caso Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleciascuna inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora esso non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato direttamente dal deposito cauzionale senza ulteriori comunicazioni.

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Samples: portale.comune.giugliano.na.it

Penalità. Poiché Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque- per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, per i termini danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiforza maggiore, l’Ateneo, nel caso non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la mancata effettuazione colpa dell’Appaltatore o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva persone di applicare una penale, per cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto al termine di consegna offerto in sede di garaai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10allo 0,2% (dieci zero/due per cento) dell’importo messo dell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, EUR potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoqualsiasi titolo. L’applicazione L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.. regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi

Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni e inadempienza da parte dell’appaltatore sono previste le seguenti penalità: Xxxxxxx nella consegna con le modalità previste di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui ogni singola tranche di fornitura Per lotto di fornitura 1 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, tranche per ogni giorno di ritardo Mancanza di uno o più componenti, componenti rotti o deformati di fabbrica >20% del lotto di invio Sostituzione materiale a spese appaltatore più addebito del 10% del valore del lotto di fornitura Caratteristiche tecniche dei mastelli e bidoni carrellati non conformi rispetto al termine campione presentato >20% del lotto di consegna offerto in sede invio Sostituzione materiale a spese appaltatore più addebito del 10% del valore del lotto di garafornitura Mancanza di documentazioni Per lotto di fornitura Invio documentazione più addebito del 10% del valore del lotto di Fornitura In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore PEC contenente la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatocontestazione. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi l’appaltatore non presenti osservazioni o inadempimenti per cause imputabili nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalecontratto, commisurata alla gravità dell’inadempienza nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva descritta nel presente capitolato. In caso le penalità vengano trattenute dalla cauzione, la sua successiva reintegrazione deve avvenire entro 15 giorni naturali e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimorelativa comunicazione. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo netto contrattuale, la stazione appaltante avvierà le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere causa dell’inadempimento stesso. La richiesta e/o il proprio rapporto. L’applicazione pagamento delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.e-comune.it

Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di esecuzione delle prestazioni norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturatagravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 100,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimomaggiori danni. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstarecidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa è applicata una penalità fissa di € 200,00 per interruzione, sarà applicata penale anche parziale, dell’appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoeventuali scioperi del personale adibito. In tale caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Dopo n. 5 [cinque] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 1 [uno] anno di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 3 [tre] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

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Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Poiché i I responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito degli Enti Committenti, notificheranno formale diffida, a mezzo PEC, al Soggetto assicuratore quando, durante lo svolgimento del servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il mancato rispetto delle condizioni di servizio, previste dal Capitolato tecnico, con particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.a e 7.b relativamente ai termini di esecuzione delle prestazioni attivazione dell’assistenza diretta e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneorimborso in caso di assistenza indiretta - Ove il Soggetto assicuratore, nel caso corso dello stesso anno, incorra in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepiù diffide per negligenza ed inadempienza, si riserva l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penalesegnalarla all’ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare. Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate, i Responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando al Soggetto assicuratore un termine massimo di 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garacaso, pari al 1superare il 10% dell’importo contrattuale. Il Soggetto assicuratore, con cadenza trimestrale e in ogni caso tre mesi prima della scadenza contrattuale, invierà ai suddetti Enti committenti, un elenco aggiornato dello stato di ciascun singolo volumeavanzamento dei sinistri denunciati dal personale in servizio e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella Polizza Base, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoradecorrenza del contratto, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneotramite una tabella, risulti elaborata sia in formato excel modificabile che in pdf non modificabile, contenente i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione seguenti dati: - numero del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla sinistro - data di ricevimento accadimento - luogo (Regione) e data della stessa per eventuali difese scritte da parte denuncia ----------------------------------- - sesso ed età dell’assicurato - tipologia di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.) - se la prestazione sia stata in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN; - l’indicazione dello stato di trattazione del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.seguito indicati:----------------------

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Penalità. Poiché i termini di esecuzione Il fornitore accreditato è tenuto a garantire l’esecuzione delle prestazioni previste nel Buono di Servizio secondo i tempi, le modalità e di consegna i costi in esso previsti e nel rispetto delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneocondizioni indicate nell’Avviso, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo presente Disciplinare, nell’Allegato 1, nel Patto di Accreditamento, nella documentazione tecnica e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoproposta progettuale. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni violazione e/o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi carente, tardiva o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata incompleta esecuzione degli obblighi a suo insindacabile giudizio da un minimo carico previsti nell’ Allegato 1 - Requisiti Minimi e Parametri di € 100,00 ad un massimo Qualità, l’Ufficio Plus competente ha facoltà di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare procedere all’applicazione delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione sotto riportate, fatta salva comunque la possibilità per l’Amministrazione di note chiedere il risarcimento di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoeventuali ulteriori danni. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. Il pagamento della penale non esonera l’operatore accreditato dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato all’Ente gestore e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Eventuali costi ed i danni causati all’utente saranno addebitati al Soggetto inadempiente; è fatto pertanto salvo il diritto dell’Ateneo del Committente al risarcimento del maggior danno. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, comunicata con ogni mezzo (PEC, posta elettronica, etc.), a richiedere firma del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del PLUS trasmessa all’operatore accreditato per le sue eventuali controdeduzioni entro le 48 ore successive da rendersi in ogni caso entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l’Ente gestore procedente provvederà ad applicare le penalità e, se necessario, ad indicare il risarcimento degli eventuali maggiori danni.termine entro il quale l’operatore deve rimuovere la causa che ha determinato l’applicazione della penalità. Le penalità previste sono le seguenti:

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Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.9): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.9).In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. • Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.10). In tal caso, l’Ateneole Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 12). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.15. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.18). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit di infusione e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreAi sensi dell’articolo 113 bis comma 2, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare l'entità delle penali applicate dall’Ateneo superi legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci 10 per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneola AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzione dell'attività, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La AOUBO si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o ai referti, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: www.ausl.bologna.it

Penalità. Poiché i Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi di esecuzione delle prestazioni e estensione sopra indicati, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:  Per interventi di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui estensione fino a 200 metri di lunghezza la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, penale è pari a € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ritardo;  Per interventi di consegna offerto in sede estensione di garalunghezza superiore ai 200 metri, la penale è pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi a € 200,00 (di ritardo giustificato e di mancata consegnaeuro duecento) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In Nel caso di mancata attivazione mancato rispetto dei termini indicati nella programmazione fornita dal Committente, per l’esecuzione degli interventi di ripristino del servizio visioni o tappetino di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà usura, verrà applicata una penale pecuniaria di 100 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo. Qualora l’impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche, relativamente al tipo di materiale da impiegarsi e alle sue modalità di esecuzione, sarà facoltà del Committente pretendere la totale sostituzione e/o il rifacimento degli interventi affidati provvedendo comunque all’applicazione di una penale pari al 10% (dieci-per-cento) del valore dell’intervento eseguito. Tale penale non potrà in ogni caso essere inferiore a € 100,00 (euro cento). La contabilità e la liquidazione dei lavori è comunque subordinata alla consegna da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione richiesta nelle Specifiche Tecniche. Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza, si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione lavori in corso di pagamento o con deduzioni da altri lavori ancora da liquidare. Qualora il ritardo rispetto a sia registrato in attività di pronto intervento, si riporta quanto previsto dal Capitolatoscritto al punto “2.10.A – Reperibilità” “L’Appaltatore dovrà garantire entro un’ora, in qualsiasi momento del giorno e della notte e per tutto l’anno, (anche nei giorni di chiusura per ferie dell’Impresa), l’organizzazione di una squadra di pronto intervento dotata dei mezzi d’opera necessari. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili l’Appaltatore non fosse rintracciabile telefonicamente nel posto di recapito nel giro di mezz’ora, dovrà corrispondere al Fornitore l’Ateneo potrà applicare Committente una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo penalità di € 100,00 ad un massimo 500,00= (Euro cinquecento). Nel caso invece il personale dell’Appaltatore non si trovasse sul posto di intervento entro il tempo sopra indicato, all’Appaltatore stesso sarà applicata una penale di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% 100,00= (dieci per Euro cento) dell’importo messo per la prima ora (o frazione di essa superiore a disposizione 10 minuti) di ritardo e per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoogni persona interpellata; per le ore o frazioni di ore successive sarà applicata una penale di € 500,00 all’ora. L’applicazione delle penali previste La committenza si riserva inoltre la facoltà di rivalersi per danni a persone e cose o sanzioni derivanti dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannimancato intervento nei tempi stabiliti. La committenza si riserva inoltre la facoltà di risoluzione del contratto al secondo mancato intervento nei tempi stabiliti.

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Samples: Lavori Di Manutenzione E Costruzione Delle Reti Tecnologiche Interrate

Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. • Non rispondenza degli interventi di consegna delle monografie devono intendersi essenzialimanutenzione con quanto richiesto nel presente capitolato speciale (vedi Art. 14). In tal caso, l’Ateneola AOUBO si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), la AOUBO si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. • Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la AOUBO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzione dell'attività, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 200,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Poiché La ditta ed i termini propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del capitolato, del Piano annuale dei Trasporti, nonché alle indicazioni impartite dal Servizio Scuola del Comune di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima Ventasso durante lo svolgimento del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoservizio. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaviolazione degli obblighi contrattualmente assunti, sarà applicata penale il Comune applicherà le penali di 100 seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni: – mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio scuola del Comune di Ventasso 100,00; – trasporto di utenti superiore a quello consentito per ogni giorno singolo automezzo € 100,00; – mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso forza maggiore € 200,00; – trasporto promiscuo di mancata attivazione utenti del servizio visioni in oggetto con altri utenti € 1.000,00; – sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno € 500,00; – per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00; – mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00; – infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di ritardo nell’invio particolare gravità, € 1.500,00; – mancato rispetto delle visioni superiori ai 15 giorni condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, € 1.000,00; – utilizzo di automezzo non idoneo € 1.000,00. Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio preceduta da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della regolare contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitoree motivata, inviata con termine PEC, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di 5 opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte liquidazione. L’azione di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito controllo e vigilanza da parte del FornitoreServizio Scuola del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ovvero ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci rivalersi sulla garanzia, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ulteriori.

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Samples: www.comune.ventasso.re.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiL’Amministrazione, l’Ateneo, nel caso in cui verificata la mancata effettuazione della fornitura, l’effettuazione tardiva, o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorein modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti dal presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di applicare una penale, comminare al Fornitore le penali per ciascun evento contestato con riferimento. In particolare: - per ogni giorno di ritardo rispetto : uno per mille sull’importo contrattuale - fornitura non conforme all’ordinativo (difformità di taglia, di materiali, difetti, ecc…) Euro 50,00; L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampasuccessivo articolo 15. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) misura complessiva della penale non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi superare il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per lottola stazione appaltante, l’Ateneo potrà di risolvere il proprio rapportocontratto in danno del Fornitore. L’applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali previste dal presente articolo di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non preclude il diritto dell’Ateneo siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniinsindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dei contratti discendenti.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

Penalità. Poiché i termini L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi:  ritardo nella esecuzione delle prestazioni operazioni programmate;  mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore;  esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti;  inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale;  mancato rispetto delle norme di sicurezza La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicatepuò considerare, oltre alla penale maturataqualità tecnica delle prestazioni, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentianche il rispetto delle norme di sicurezza, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato igiene pubblica e la percentuale normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di sconto offerta da quest’ultimo. In caso una penale per ritardata esecuzione di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoreeseguire comunque la prestazione stessa, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportole modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude esclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al Committente e la relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, fintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo l’obbligo per l'Appaltatore di reintegrare l’importo originario.

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Samples: www.comunecairomontenotte.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna offerto nell’esecuzione della fornitura (e posa in sede di gara, opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari al 1% all’1‰ (uno per mille) dell’importo di ciascun singolo volumecontrattuale, al netto dello sconto applicato, fino dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla concorrenza massima del 39% sicurezza sui luoghi di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà lavoro derivante dai rischi di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatonatura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si verifichino altri disservizi o inadempimenti applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per cause imputabili la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleprimo esito sfavorevole, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo ovvero la verifica di € 100,00 ad un massimo conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di € 2.000,00ritardo. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate dall’Ateneo applicabili superi il l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: www.urp.cnr.it

Penalità. Poiché In caso di mancata rispondenza o di anomalie nella prestazione del servizio, l’ASLBI contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i termini di esecuzione tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni e di consegna contestate. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima eventuali controdeduzioni del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturataaggiudicatario, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta quali dovranno pervenire entro 10 5 giorni dalla data di ricevimento dell’ordinecontestazione. QualoraMancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a seguito mezzo raccomandata con ricevuta di controlli effettuati dall’Ateneoritorno, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in delle seguenti penali: - per ogni casomancanza di conformità alle prestazioni richieste nel presente capitolato: Euro 500,00. Qualora il Fornitore la violazione risulti di lieve entità e non provveda all’invio entro i termini previstiabbia provocato alcuna conseguenza, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimopotrà essere comminata una semplice ammonizione. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstarecidiva superiore alle 3 volte l’ASL si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudi- catario, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno inadempienza ulteriori € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASL. Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’ASL di ritardo sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione alla corretta erogazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatosevizio, alla tutela della sicurezza degli utenti, al decoro ed all’immagine dell’ASL, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l’ASL ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorefornitore, con tutte le conseguenze di legge che la sola formalità risoluzione com- porta, ivi incluso il maggior danno. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al fornitore in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute (oppure con apposita fattura emessa dall’ASL a carico del fornitore) o sulla cauzione definitiva se queste non sufficienti. Nel caso di incameramento totale o parziale della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento cauzione il fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa per eventuali difese scritte da parte nel suo originario ammontare. Nel caso di quest’ultimoincameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaPer quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto1453 e ss. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannic.c.

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Samples: aslbi.piemonte.it

Penalità. Poiché L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e i termini contenuti del presente capitolato. Qualora i referenti dell’Amministrazione comunale rilevino mancanze di esecuzione qualsivoglia natura nell’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, queste verranno direttamente contestate alla ditta, per il tramite del Responsabile unico. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità: eventuali mancati adempimenti delle prestazioni prescrizioni previste all’art. _ del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto all’art. 14 del capitolato speciale) una penale di € 500,00. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di consegna contestazione, potranno comportare l’incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore. Le contestazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R e, sempre per iscritto, la ditta potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle monografie devono intendersi essenzialicontestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, l’Ateneosi provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Mancando la mancata effettuazione o ditta appaltatrice in forma reiterata e non giustificata anche solo ad uno degli obblighi ad essa imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima rapporto ai sensi dell’art. 1456 del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoCodice civile. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre tale evenienza il Comune ha diritto alla penale maturata, le eventuali rifusione dei danni e delle spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero per l’ammontare eventualmente non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni coperto dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatocauzione. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalela ditta appaltatrice richieda la risoluzione del contratto sarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude fatto salvo il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannialla rifusione dei danni anche verso terzi, e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto del menzionato pegno.

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Samples: www.comune.collebeato.bs.it

Penalità. Poiché i termini Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione delle prestazioni e del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui ciò la mancata effettuazione ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garacui all’art. 8.1, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata si applicherà una penale di 100 150,00/giorno per ogni giorno veicolo fino ad un massimo di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui la macchina consegnata sia difforme da quella richiesta, la fornitura potrà essere rifiutata. Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore del bene, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna del mezzo in manutenzione e non sia fornito, nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si verifichino altri disservizi o inadempimenti applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta//00) per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo ogni giorno di ritardo. Tutto ciò potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo essere applicato ad insindacabile giudizio dell’ASA Tivoli Spa e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da un minimo parte della Stazione Appaltante, in sede di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoreliquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la sola formalità risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. Le penalità eseguite in danno della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della eventuali somme dovute alla stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci precedenti forniture o per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniquelle in corso.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Penalità. Poiché i termini L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisposizioni contenute nel presente capitolato, l’Ateneoprovvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al l’aggiudicatario non contro deduca nel termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaassegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal Capitolatopresente articolo. In caso Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata attivazione esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio visioni in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o Da € 1.000 ad € 1.999,00 immateriale all’Amministazione ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di ritardo nell’invio altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un minimo di lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 ad un massimo Tabella B Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con tutta la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti gestione del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.

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Samples: www.comune.terni.it

Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art. 6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.7): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.7). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art. 8). In tal caso, l’Ateneole Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 10). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.13. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art. 18). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna delle buste/contenitori e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni e mancata sottoscrizione del contratto per inadempienze imputabili al comportamento dell’affidatario è prevista una penale di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine alla formale convocazione per la sottoscrizione. In relazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di consegna offerto in sede di gara, una somma determinata nella misura pari al 1doppio del danno conseguente all’irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall’Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% dell’importo del valore complessivo del contratto. Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di ciascun singolo volumelettera raccomandata con ricevuta di ritorno. All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, al netto dello sconto applicatola penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza massima del 39% di detto importostabilita. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli Sono in ogni casocaso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20 del presente capitolato. Qualora il Fornitore non provveda all’invio l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Ateneo l’Amministrazione può procedere all’acquisto addebitando in danno commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoquale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere Per il risarcimento degli dei danni, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali maggiori dannicrediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, anche in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

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Penalità. Poiché i termini Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di esecuzione delle prestazioni qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel 100 (cento) giorni solari. Nel caso in cui all’esito della verifica di conformità finale la mancata effettuazione fornitura risulti anche solo parzialmente difforme rispetto ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al Disciplinare posti a base di gara nonché alle caratteristiche e/o il ai parametri dichiarati in sede di “offerta tecnica, e tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, l’Amministrazione valuterà la penalità da applicare in base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del parere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio. Il “Servizio di addestramento e formazione” di cui all’art. 2 del presente contratto è sottoposto ad una penale dell’1 per mille sul valore del contratto qualora iniziasse con un ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, superiore ai 3 giorni solari dal giorno stabilito dall’Amministrazione calcolando la citata penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine in più. Per il “Servizio di consegna offerto in sede assistenza tecnica e manutenzione” di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima cui all’art.2 del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non presente contratto verranno applicate le penali seguenti penalità da calcolarsi sul valore del contratto: - Assistenza tecnica di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli II livello: in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna superamento del tempo massimo di intervento (72 ore) verrà applicata per ogni ora in più la penale dell’1 per mille; - Ripristino e perfetta efficienza del dispositivo, in caso di guasti critici in un massimo di 30 giorni solari: in caso di superamento della reportistica previstacitata tempistica verrà applicata, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In in più, una penale dell’1 per mille; - Durante l’intero periodo di manutenzione ed assistenza tecnica assicurato in caso di mancata attivazione guasto critico ad uno dei sistemi di controllo flow through la società aggiudicataria, qualora previsto dalla stessa, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al ripristino della piena efficienza del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da sistema sostituito entro un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data segnalazione dell’Ufficio: in caso di ricevimento superamento della stessa citata tempistica verrà applicata, per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoogni giorno in più una penale dell’1 per mille. L’ammontare complessivo delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo messo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento a disposizione per lottoverifiche di conformità o nella consegna della fornitura costituisca grave inadempimento, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportol’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023. Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà liquidata la somma limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione ed applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalità.

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Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con xxxxxxx.Xx tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. • Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto. In tal caso, l’Ateneole Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati negli articoli precedenti. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto . Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreAi sensi dell’articolo 113 bis comma 2, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare l'entità delle penali applicate dall’Ateneo superi legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci 10 per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiinadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicatel’APPALTATORE, oltre alla penale maturatadecurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione dell’ENTE. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneoammende negli importi riportati nell’allegato “Elenco Penalità” facente parte integrante del progetto guida, nonché del presente contratto e da ritenersi strettamente vincolante per l’applicazione delle ammende stesse. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto Le voci dell’Elenco Penalità perdono di efficacia qualora l’eventuale inadempienza si sia verificata per ragioni non dipendenti dall’APPALTATORE. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata per iscritto all’APPALTATORE con l’indicazione del numero d’ordine di riferimento dell’“elenco penalità”, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. Resta chiarito e inteso che la formale contestazione da parte della S.A., a pena di nullità della stessa, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, FAX o Raccomandata A/R, nonché sempre puntualmente circostanziata, nel senso che la stessa dovrà, esattamente e analiticamente, indicare (e, ove possibile, essere corredata da apposita documentazione fotografica): il giorno, l’ora, la Via, il civico e il Comune e/o Località in cui l’asserita inadempienza è stata rilevata, e se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauritiquest’ultima è stata accertata da personale incaricato dell’Unione piuttosto che frutto di una segnalazione da parte dell’utenza oppure altro ancora. In queste ultime ipotesi ogni caso, la contestazione dovrà riportare qualsiasi riferimento possa rivelarsi utile all’Appaltatore al fine di consentirgli una immediata attenta verifica ed esercitare il diritto, previsto dalla vigente normativa di riferimento, di formulare le proprie controdeduzioni. Resta, altresì, chiarito e inteso che laddove l’Appaltatore, recuperasse il servizio il giorno stesso della contestazione, la Stazione Appaltante non darà seguito ad alcuna applicazione di penale. L’APPALTATORE avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro il termine di 6 (di ritardo giustificato e di mancata consegnasei) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna notifica della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimocontestazione. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in pagamento. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipubblico servizio.

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Penalità. Poiché i termini In caso di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni e affidate alla Associazione è stabilita la clausola penale di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, €. 50,00 per ogni giorno di ritardo ritardo, inadempimento o mancato rispetto al termine di consegna offerto in sede di garadel calendario delle attività, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importofatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo art. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo18. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstachiusura, sarà applicata parziale disponibilità o altra limitazione all’utilizzo dell’impianto per causa imputabile ad inadempimento del concessionario, è stabilito la clausola penale di 100 € €. 200,00 per ogni giorno fatto accertato, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo articolo 18. Ai fini dell’applicazione della penale, le inadempienze o irregolarità sono comunicate al concessionario, il quale può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà dalla ricezione della comunicazione. L’Amministrazione comunale adotta le determinazione in merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi presentati dal concessionario. L’importo di penale è progressivo e si calcola moltiplicando l’importo corrispondente alla sanzione per il numero delle penali inflitte. La penale è applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo mediante detrazione della somma corrispondente dall'importo che il comune è tenuto a versare al concessionario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente concessione- contratto. Qualora si rilevassero inadempimenti, irregolarità o danni rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause agli obblighi assunti con il presente contratto imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleconcessionario, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata il Comune eserciterà rivalsa a suo insindacabile giudizio da un minimo mezzo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità detrazione della contestazione scritta dell’inadempienza somma corrispondente al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanno o inadempimento dall’importo stabilito all’articolo 11.

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Penalità. Poiché i termini L’Azienda USL si riserva il diritto di esecuzione attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso ovvero in alcune sue parti. In caso di inosservanza delle prestazioni norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, l’Azienda USL potrà applicare le penalità di consegna seguito elencate, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle monografie devono intendersi essenzialisue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: ⮚ in caso di sospensione, l’Ateneo, nel caso in cui la abbandono o mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoredel servizio, si riserva di applicare anche parziale, sarà applicata una penalepenale € 1.500,00, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato servizio; ⮚ in caso di consegna offerto impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; ⮚ in sede caso di garagravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell’aggiudicatario o da esso incaricati, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni fatto; ⮚ in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari al 1% dell’importo a € 500,00 per ogni fatto. In caso di ciascun singolo volumesegnalazioni di inadempimenti, il Direttore del Distretto di Bologna, o un suo incaricato, comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo fax o pec, al netto dello sconto applicatoreferente della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche con stesura di un soggetto terzoapposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaditta per mezzo di posta elettronica certificata. La mancata consegna ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenticontabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, eliminati dai piani editoriali dell’editore in caso di disservizio e/o esauritiassenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoratal caso, tutti gli oneri saranno a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna carico della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta aggiudicataria.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Poiché Fatti salvi i termini casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL BI contraente o imputabili all’Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, l’ASL BI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: - per ogni giorno solare di ritardo – non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito – rispetto alla somma del tempo massimo di inizio intervento e del tempo massimo di risoluzione del problema, come indicato nella documentazione tecnica: fino all’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto di IVA; - in caso d’inadempimento delle prestazioni e obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto, al netto di consegna IVA, per ogni inadempienza; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle monografie devono intendersi essenzialieventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, l’Ateneo, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. lavorativi dalla data della contestazione. L’ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui la mancata effettuazione o il le penali per ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, raggiungessero un valore pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocontratto. L’Ateneo ha inoltre È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in esperire ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € altra azione per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli dell’eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali maggiori dannicrediti della Ditta.

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Samples: aslbi.piemonte.it

Penalità. Poiché Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i termini responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di esecuzione delle prestazioni 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di consegna delle monografie devono intendersi essenzialifatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare una penalele penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni giorno decade di ritardo maturata rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimocontrattuale. In caso di ritardo nella consegna superamento di 30 (trenta) giorni della reportistica previstascadenza contrattuale, sarà applicata penale il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di 100 proroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancata o incompleta sincronizzazione di preavvisi e verbali tra i dispositivi mobili e la piattaforma SaaS 500 € per ogni preavviso, verbale o altro contenuto non sincronizzato e/o perso. L’obiettivo è prevenire la “perdita” di preavvisi e verbali emessi e non trasferiti al sistema centrale per le fasi successive di trattamento. Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500 € per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10 € per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato ripristino dei dispositivi hardware forniti in uso agli enti in seguito a guasti 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche richieste da disciplinare. L’obiettivo è quello di mantenere pienamente efficaci i kit dedicati al personale operativo su strada. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 funzionlità, GDPR, sicurezza, etc… 50 a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto previsto per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi1. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal Capitolatocommittente. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleL’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza quale l’Impresa avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte stessa. La riscossione delle penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannienti.

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Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Poiché A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione della fornitura, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia del prodotto offerto come da art.5 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i termini contratti di esecuzione appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle prestazioni sia imputabile conseguenze legate al Fornitoreritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si riserva procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di applicare una penale, penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatocontratto. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si verifichino altri disservizi riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi altro atto giudiziale, commisurata alla gravità dell’inadempienza con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di € 100,00 rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un massimo indennizzo pari alla percentuale di € 2.000,00utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreL’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, con la sola nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità della di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità è addebitato mediante deduzione di pari importo sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (dieci per centoquindici) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste giorni dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

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Samples: www.asst-fbf-sacco.it

Penalità. Poiché i In caso di ritardi nella consegna del lavoro, rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiprevisti si applica, l’Ateneoa carico dell’appaltatore, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, penalità del 1% calcolata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo e per l’importo imponibile di ciascun singolo volumeordinativo, al netto dello sconto applicatocome stabilito nell’art.16. Qualora il ritardo nell’esecuzione degli ordinativi, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre su segnalazione degli Uffici, comprometta l’efficacia delle iniziative intraprese, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato rifiutare la fornitura e di mancata consegna) affidare ad altra ditta i lavori non effettuati, addebitando i costi alla ditta inadempiente, considerando la circostanza quale interruzione del servizio e grave inosservanza delle clausole contrattuali o, in alternativa, di accettare la fornitura applicando una penale, quale danno arrecato, che verrà quantificato dalla Stazione Appaltante o da personale da essa incaricato. Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all’impresa appaltatrice, successivamente alle operazioni di verifica di regolare esecuzione delle opere, direttamente dalla Stazione Appaltante; in particolare dovrà essere specificato il tipo di prestazione non eseguita, eseguita in ritardo o male, ovvero la segnalazione di altre eventuali inadempienze. All’impresa è concesso un termine di 7 giorni per controdedurre, trascorso il quale ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, verranno applicate le penali di sui soprapenalità previste. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare L’importo delle penalità è addebitato sui crediti applicate ai sensi del Fornitore presente articolo sarà detratto o dai pagamenti dovuti all’appaltatore o dalla cauzione. Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione modi di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportolegge. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo penalità non preclude toglie all’Amministrazione la facoltà di ricorrere a provvedimenti più rigorosi quale la risoluzione del contratto per colpa del fornitore, fermo restando il diritto dell’Ateneo a richiedere chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori riconoscimento dei danni.

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Samples: www.comune.napoli.it

Penalità. Poiché i termini Il fornitore nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di esecuzione delle prestazioni uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiriferimento. A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, l’Ateneo, nel per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito individuate rilevate dal Comune aderente all’A.Q.: - caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo fornitore si renda colpevole di manchevolezze e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel presente capitolato; - caso in cui si verifichino altri disservizi il fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio; - caso in cui il fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute; - caso in cui il fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; - caso in cui il fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; - caso in cui il fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per cause imputabili iscritto al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo dal Comune di € 100,00 ad un riferimento; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di € 2.000,00n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Tutte Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali verranno applicate previo contraddittorio con come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa Fornitore è responsabile anche per gli eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoinadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’ammontare delle penalità è addebitato sui L’Amministrazione potrà compensare i crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare derivanti dall’applicazione delle penali applicate dall’Ateneo superi di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il 10% (dieci pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportola quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori maggior danni.

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Samples: www.comune.ap.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicontrattuali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo l’ATS dell’Insubria ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazioneapplicare, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateprevia contestazione formale, oltre penali rapportate alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimogravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstanell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, sarà applicata l’ATS potrà applicare una penale di 100 € pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. In caso di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo difformità della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti prescritto, potrà essere applicata una penale per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di € 2.000,00cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Tutte Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorecome sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al Fornitore, con termine risarcimento di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Bottiglie Da Laboratorio in Vetro Occorrenti All’ats Dell’insubria

Penalità. Poiché i termini Il FORNITORE, in caso di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione inadempienze e/o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garanel compimento delle sue prestazioni, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumeè tenuto a sottostare ad una penale pecuniaria. DEA S.p.A., al netto dello sconto applicatononostante l'applicazione delle penali, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre conserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In particolare se, a causa di ritardi imputabili al FORNITORE, il cliente dovesse incorrere in penalizzazioni previste dagli Enti Regolatori del settore Distribuzione o Misura Energia Elettrica o ritardi nella fatturazione, DEA S.p.A. ha facoltà di rivalersi sul FORNITORE stesso. La penale viene applicata dal cliente con semplice comunicazione scritta al FORNITORE; il relativo importo viene dedotto dall'importo dei compensi ad esso spettanti, anche durante il corso del contratto. Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, DEA S.p.A., per il recupero del suo credito residuo, può avvalersi delle garanzie indicate nel presente Capitolato e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale DEA S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. Le situazioni che, se rilevate, danno diritto di procedere all’applicazione della penale saranno le seguenti: • Ritardo nella messa a disposizione dell’Ambiente di Collaudo (termine della fase A): 0,1% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. • Ritardo nel positivo superamento del collaudo delle funzionalità “CORE” (termine della fase B), comprese integrazioni con i sistemi legacy aziendali: 0,1% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. • Ritardo nella messa in produzione dell’Ambiente Software a seguito di positivo collaudo (termine della fase C), escluse le funzionalità “NON CORE”: 0,2% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. • Ritardo nel positivo superamento del collaudo delle funzionalità “NON CORE” (termine della fase D), escluse eventuali funzionalità OPZIONALI installate: 0,05% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il conteggio dei giorni di ritardo rispetto ad una determinata fase di progetto sarà calcolato sulla differenza tra i giorni effettivamente trascorsi a partire dalla data di stipula del contratto e la durata massima dal progetto prevista per la conclusione della fase in questione (ad. es. per la fase C = 60 + 45 + 15 gg solari). Non saranno contabilizzabili eventuali ritardi imputabili a DEA S.p.A. Descrizione Gravità1 Livelli di Servizio (SLA) Penale Tempo a disposizione per la presa in carico di segnalazioni di anomalia all’Ambiente Software in produzione 1 1 ora lavorativa dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nella presa in carico della segnalazione 2 4 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nella presa in carico della segnalazione 3 8 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di ritardo nella presa in carico della segnalazione Tempo a disposizione per la risoluzione, anche con soluzione temporanea, dell’anomalia segnalata 1 6 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 200,00 per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella risoluzione della segnalazione 2 2 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 100,00 ogni ora lavorativa di ritardo di ritardo nella risoluzione della segnalazione 3 5 gg lavorativi lavorative segnalazione dell’anomalia al fornitore € 300,00 per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione della segnalazione Tempo a disposizione per la risoluzione definitiva della anomalia 20 gg lavorativi dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 400,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione della segnalazione 1 Gravità 1 – Applicativo o singola funzionalità critica bloccata: condizione di emergenza. Gravità 2 - Applicativo o singola funzionalità non operativa: l’operatività complessiva non è immediatamente compromessa, esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare temporaneamente al problema. Gravità 3 - Applicativo o singola funzionalità non critica funziona in maniera degradata: l’operatività complessiva non è immediatamente compromessa.

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Samples: www.deaelettrica.it

Penalità. Poiché i termini La Ditta, senza esclusione alcuna di esecuzione eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle prestazioni più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialinel contratto che seguirà l'aggiudicazione, l’Ateneo, sarà soggetta a penalità nel caso in cui trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato, alle clausole contrattuali, alle modalità di esecuzione del servizio ovvero qualora, sulla base di ripetute segnalazioni da parte degli incaricati dell’Ente, la mancata effettuazione o il ritardo qualità del servizio prestato sia inferiore a quanto richiesto dal capitolato e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoDitta aggiudicataria. In caso di ritardo nella consegna inosservanza alle norme del presente capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, verranno applicate le penalità variabili a seconda dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. La misura della reportistica previstasingola penalità potrà variare da un minimo di euro 100 (cento) ad un massimo di euro 1500 (millecinquecento), sarà applicata penale secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Ente, restando sempre ferma la facoltà di 100 € per ogni giorno risolvere il contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta aggiudicataria che avrà facoltà di ritardo rispetto presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dalla notifica della contestazione, le quali potranno essere ritenute valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione dell’Ente. Le penalità a quanto previsto dal Capitolatocarico della Ditta saranno detratte dalle competenze ad essa dovute sulle fatture emesse dalla Ditta o utilizzando la cauzione presentata. In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni. In caso di mancata attivazione del servizio visioni lieve inadempienza si procederà al richiamo verbale o scritto alla Ditta. In caso di ritardo nell’invio ripetute lievi inadempienze, nonostante i richiami effettuati, l’Ente procederà all’applicazione delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso penalità in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata relazione alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicaso.

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Samples: www.ipab.vicenza.it

Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di esecuzione norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio della stazione di ricarica, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in sede di gara [€ 500,00 per ogni mese e per ogni stazione di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, ricarica]; — per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto mancato funzionamento, in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati tutto o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiparte, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (della singola stazione di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo della stessa da parte degli utenti [€ 500,00]; — per ogni ora di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro oltre i termini previstiindicati all’articolo 2, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di copertina pagato esecuzione dell’appalto e la percentuale di sconto offerta degli obblighi derivanti da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto questo capitolato [fino a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare ]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo prestazioni appaltate [fino a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni€ 500,00].

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Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Poiché Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione scritta da parte del COMUNE DI TRECASE, sentite le motivazioni della ditta appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penalità: Per i termini casi di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso inadempienza sono previste ammende pari agli importi indicati nella sottostante tabella : dei rsu in cui la mancata effettuazione o maniera differenziata con il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, sistema porta a porta. Rifiuti Urbani Organico 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine Fino ad un massimo di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati 500 € per inadempienza o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (150 € per giorno di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso per attrezzatura 0 automezzo 200 € per singola contestazione 150 € per giorno di ritardo nella consegna della reportistica prevista, e/o per ciascuna inadempienza 1.000 € per giorno di ritardo 500 € per giorno di ritardo 250 € per giorno di ritardo 130 € cadauno 130 € cadauno 17.170 ml x 1 ml di carreggiata)= mq 34.340,00 . Per spazzamento eseguito solo parzialmente sarà applicata una penale di 100 in termini direttamente proporzionale. 500 euro/die 250 € cadauno 500 € per ogni giorno di ritardo. 250 € per giorno di ritardo rispetto 300 € per singola inadempienza All’Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata alla ditta interessata per iscritto, anche a quanto previsto dal Capitolatomezzo pec, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del COMUNE DI TRECASE. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal COMUNE DI TRECASE la penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatocarico della ditta senza ulteriori comunicazioni. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili Alla ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto al Fornitore l’Ateneo primo pagamento utile successivo .Il contratto potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte essere risolto allorquando l’inosservanza delle prescrizioni contrattuali da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste della ditta sarà considerata dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniCOMUNE DI TRECASE inadempienza grave.

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Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’AteneoQualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte della Ditta affidataria, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione la Ditta è tenuta a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. L’aggiudicatario, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal contratto, sarà soggetto a penalità di importo pari a € 200,00 qualora: - trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione; - riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili; - non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente; - non ripristini il materiale di consumo cartaceo ed i prodotti per l’igiene delle mani; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 500,00 nel caso di: - interruzione del servizio senza giustificati motivi; - logorio abnorme dei locali interessati dal servizio di pulizia causati da incuria o prolungato utilizzo di prodotti inadeguati; - violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento i rifiuti; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 2.500,00 per ogni persona non regolarmente assunta in servizio; Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di cui sopra, la mancata effettuazione o il ritardo penalità prevista sarà raddoppiata e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorealla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di numero tre penali l’Ente si riserva di applicare una penale, per ogni giorno precedere alla risoluzione del contratto. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in detrazione in occasione della prima scadenza di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannifatturazione utile successiva all’accertamento dei relativi inadempimenti.

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Penalità. Poiché i termini Le inosservanze di esecuzione delle prestazioni qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza dell'attività oggetto del presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della Ditta del risarcimento di consegna delle monografie devono intendersi essenzialieventuali danni diretti e indiretti, l’Ateneocomunque, nel derivanti alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 300,00 e massima di € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza. In particolare, in caso in cui la mancata effettuazione o il di ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, nell’esecuzione degli interventi programmati si riserva applicherà una penale di applicare una penale, € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1ingiustificato sino alla concorrenza del 3% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocontrattuale complessivo annuo previsto per la manutenzione ordinaria/programmata. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I Per i ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno nell’esecuzione degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorainterventi straordinari, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, guasto e d’urgenza o disposti direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante si applicherà una penale di 100 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoingiustificato. L'importo di tale penale nel suo complesso non può in ogni caso superare il 5% (cinque per cento) dell'ammontare del canone annuale fissato e sarà stabilita in relazione all'entità delle inadempienze. In caso di mancata attivazione del servizio visioni ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di ritardo nell’invio inadempienza particolarmente grave l’appaltatore potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di 100 € per ogni giorno risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleinadempienze ritenute, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo giudizio, particolarmente gravi. La Ditta è tenuta al pagamento di € 100,00 ad un massimo penali qualora nello svolgimento del servizio e di € 2.000,00. Tutte ogni altra prestazione vengano riscontrate, in particolare, le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine deficienze di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.seguito riportate:

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto cui all’art. 7, in sede riferimento a ciascun ordinativo mensile di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaciascuna azienda, sarà applicata penale addebitato all’Appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatotutti i dipendenti della società cui i buoni non sono stati consegnati nel termine previsto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi il ritardo dovesse raggiungere i 7 giorni dal termine di cui all’art. 7, la società potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell’Appaltatore per inadempimento. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dall’ufficio competente all’Appaltatore, che dovrà comunicare le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette contro deduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalenon fossero accolte, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo le penali, ad insindacabile giudizio da un minimo del suddetto settore, saranno definitivamente applicate. La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di € 100,00 diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le società. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l’Appaltatore si impegna ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa contestazione dell’errata consegna, senza costi aggiuntivi per eventuali difese scritte da parte SO.GE.M.I S.P.A.. Restano a carico l’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale. Qualora, nel corso dell’appalto, all’Appaltatore fossero revocate o annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non risultassero più adeguate alle prescrizioni di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontratto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisalva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.

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Samples: Contratto Di Appalto

Penalità. Poiché i In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialimerci oggetto della fornitura, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di l’ATS potrà applicare una penale, penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo. In tutti gli altri casi di inadempienze da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate, per un importo minimo di € 100,00, fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di consegna offerto cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di garapagamento dello stesso, pari al 1% dell’importo senza obbligo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% preventivo esperimento di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoazione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si verifichino altri disservizi rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di inadempimento totale o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparziale da parte dell’Appaltatore, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorealtro soggetto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al Fornitore, con termine risarcimento di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.ats-insubria.it

Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 5 punti 2 e 3, dell’art. 6 punti 3 e 4, l’affidatario è passibile di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, penale pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volumedell’ammontare contrattuale, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre salvo la facoltà dell’Amministrazione, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionerisolvere il contratto e, avvalendosi anche ove si ravvisino gli estremi di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicatereato, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoesporre denuncia all’Autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 6 punto 1 qualora la ditta non provveda alla sostituzione delle professionalità indicate in sede di offerta o, se sostituite con personale non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni. L’aggiudicatario dell’incarico che termina in ritardo il lavoro, ai sensi dell’artt. 9 e 10, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione, o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale misura di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaEuro 300,00 (trecento) giornalieri. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo il ritardo superi di 30 giorni il 10% (dieci tempo utile concesso per cento) dell’importo messo portare a disposizione per lottotermine il lavoro, l’Ateneo potrà è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto per inadempienza con proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere decreto e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo riservandosi il risarcimento degli eventuali maggiori dannidi ogni danno e spesa. Inoltre, è fatto obbligo all’aggiudicatario di consegnare il lavoro svolto fino a quel momento.

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Samples: www.sito.regione.campania.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione Per il ritardato adempimento delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare obbligazioni assunte verrà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garamisura giornaliera, pari all’1 per cento dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 1% dell’importo 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e che hanno avuto l’effetto di ciascun singolo volumerendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori. L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima risarcimento del 39% di detto importodanno ulteriore. L’Ateneo ha inoltre All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della pubblicazionecontestazione. Qualora dette deduzioni non vengano presentate, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, saranno applicate, oltre alla penale maturata, applicate all’aggiudicataria le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampapenali come indicate all’articolo che precede. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore richiesta e/o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima penale. In caso di ritardo nella consegna inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti. Le suddette violazioni, oltre a comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, altresì, di valutazione in ragione della reportistica previstagravità delle stesse, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione la risoluzione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.

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Samples: Accordo Quadro Rivolto a Piu’ Operatori Economici Per Ex

Penalità. Poiché Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Azienda Ospedaliera. Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto – si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1/1000 dell’importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue: ⮚ per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta; ⮚ interruzione della fornitura, esclusi i termini casi di esecuzione forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’Azienda; ⮚ violazione delle prestazioni e prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003. In tutti gli altri casi di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisservizi/inadempienze documentati, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso l’ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni giorno ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile. Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l’attività dell’Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garaadottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumeponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, al netto dello sconto applicatosenza eccezione, fino alla concorrenza massima risoluzione del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.

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Samples: www.ospedalesancarlo.it

Penalità. Poiché i termini Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all’aggiudicatario penali variabili a seconda dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. Pertanto, l’operatore economico assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione delle prestazioni e anche in caso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiscioperi o vertenze sindacali del suo personale, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaservizio medesimo. La mancata consegna sarà considerata giustificata se esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione, fatti salvi i libri risultassero inesistenticasi di giusta causa e giustificato motivo, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauritiincamerando la garanzia fideiussoria. In queste ultime ipotesi (L’ATS della Città Metropolitana di ritardo giustificato e Milano – fatta salva eventuale richiesta di mancata consegna) non verranno applicate le penali richiesta di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) risarcimento per il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in maggior danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € cagionato dall’inadempienza – previa contestazione formale – per ogni giorno di ritardo disservizio/inadempimento rispetto a quanto previsto dal Capitolatodescritto nel presente Documento Unico di Procedura, applicherà le penalità di seguito dettagliate. In - nel caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà effettuazione degli eventi formativi, verrà applicata una penale di 100 pari a 500,00 (Iva esclusa) per ogni giorno corso non effettuato; - nel caso di ritardo rispetto mancata erogazione degli altri servizi contemplati, a quanto previsto dal Capitolatotitolo esemplificativo e non esaustivo la mancanza del materiale didattico cartaceo/informatico, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Iva esclusa). Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o dovessero configurarsi due inadempimenti nella vigenza del contratto, il DEC ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che potrà richiedere la risoluzione del contratto. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un iscritto dall’Amministrazione all’affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivacontestazione. Qualora l’ammontare delle dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportocome sopra stabilite. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell’Ateneo dell’Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannimaggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

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Samples: Patto Di Integrita’ in Materia Di Contratti Pubblici Della Regione Lombardia E Degli Enti Del Sistema Regionale Di Cui All’all. A1 Alla l.r. 27 Dicembre 2006

Penalità. Poiché i termini La Stazione Appaltante, attraverso il personale all’uopo designato, può eseguire sopralluoghi presso l’impianto al fine di esecuzione verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dall’appalto, verificare la corretta utilizzazione delle prestazioni attrezzature e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel degli impianti. Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, venissero accertate a seguito di ispezioni e controlli effettuati dall’Ateneodi cui al precedente comma, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italianedeficienze di servizio, librerie online italiane ed estereo di inadempienza, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli constatate in contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente specificato nel successivo Art.37), secondo la gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando impregiudicata ogni casoazione del Stazione Appaltante verso l’Aggiudicatario per gli eventuali danni subiti. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previstidovessero riscontrarsi difetti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno irregolarità o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, l’Aggiudicatario dovrà porvi rimedio, ripristinando le condizioni di normale funzionamento. Se nell’effettuare le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoripristino delle stesse saranno poste a carico dell’Aggiudicatario. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale inadempienza degli obblighi sopra descritti o di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto qualsiasi altro obbligo derivante previsto dal Capitolato. In caso presente C.S.A., se entro il termine assegnato dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario non avrà provveduto all’esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Stazione Appaltante avrà facoltà di mancata attivazione del servizio visioni far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalesostituzioni, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoreaddebitandone il relativo importo all’Aggiudicatario, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare ferma restando l’applicabilità delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipreviste.

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Samples: www.srrato7ragusa.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui il concessionario non provveda alla gestione il servizio in concessione in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, è dovuta a favore del committente una penale commisurata all’importanza dell’infrazione stessa. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il committente avvierà le procedure previste per la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo. Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del concedente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, al concessionario, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il concessionario resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzopenalità viene addebitato sulla cauzione. In tal caso al Fornitore saranno applicatetali casi, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 10 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordinedella relativa comunicazione. QualoraLe penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione relazione motivata del competente responsabile del servizio visioni o della stazione appaltante. Il concessionario che intende richiedere l'abbandono di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata al concessionario ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 60 giorni sarà applicata penale dalla data della lettera con la quale il committente notifica al concessionario la determinazione di 100 € applicare penalità per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatole inadempienze contestate. Nel caso Non possono essere abbandonate penalità applicate in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti relazione ad inadempienze determinate per cause imputabili di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniconcedente.

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Samples: Bando Di Gara Per La Concessione in Gestione, Al Fine Della Sua Valorizzazione, Del Complesso Turistico, Sportivo E Ricreativo, Con Annesso Bar Ristorante, Denominato “Campus Paolo Valenti

Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di esecuzione norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l’ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 20,00 ed € 100,00 per ciascuna bicicletta, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni e affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di consegna risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — per ogni giorno di ritardo rispetto al nella consegna delle bici elettriche oltre il termine di consegna offerto stabilito in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 gara [50,00] per ciascuna bici; — per ogni giorno di ritardo ritardo, per ciascuna bici, oltre i termini indicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio € 1.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 prestazioni appaltate [fino a per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni500,00].

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Penalità. Poiché I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o regolamenti che riguardano il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturataservizio stesso, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneodisposizioni del presente capitolato e/o quelle emanate dall’ Ente Appaltante. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero Ove non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (è tenuta al pagamento di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorala cui entità monetaria varia a seconda della gravità, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di 100,00 200,00 ad un massimo di € 2.000,003.000,00 ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante. Tutte In caso di non ottemperanza nei termini previsti, L’Ente Appaltante provvede, con lettera raccomandata, ad inviare seconda formale diffida ed applica una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni inadempienza considerata di lieve entità e da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio dell’ Ente Appaltante, oltre al pagamento di eventuali danni derivanti all’utenza o all’ Ente Appaltante per il perdurare dell’inadempienza. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax o PEC. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa Aggiudicataria che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia presentato le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni scritte o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all’Appaltatore stesso. Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora venissero applicate più di tre penalità, o indipendentemente dal numero, le penali verranno complessivamente applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresuperino nel biennio il 10 per cento dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimofatto o per colpa dell’aggiudicataria. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Penalità. Poiché In caso di difformità rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento, sulla base del seguente schema: Mancata, parziale o ritardata consegna e installazione dell’attrezzatura entro i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, indicati € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garaMancato, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati parziale o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 indicati 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto Tempo di intervento previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o per la riparazione dell’apparecchiatura € 50,00 per ogni ora di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale Risoluzione degli interventi di 100 manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura 300,00 per ogni giorno(o frazione di giorno) di ritardo interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura € 200,00 per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata L’ammontare delle penali comunque non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere l’Ordinativo di Fornitura. L’Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria interessata alla fornitura, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Dopo il quindicesimo giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel per le varie ipotesi sopra descritte le Aziende Sanitarie avranno in ogni caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo di risolvere l’Ordinativo di Fornitura, incamerare il deposito cauzionale e porre a richiedere il risarcimento degli carico del contraente gli eventuali maggiori dannidanni conseguenti.

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Penalità. Poiché i termini E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle prestazioni penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e di consegna l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il conseguenze legate al ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecomunque non superiori, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumecomplessivamente, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% 10 per cento di detto importoammontare netto contrattuale. L’Ateneo ha inoltre L’eventuale applicazione delle penali non esime la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreDirettore dell’esecuzione, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza nota indirizzata al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare Dirigente propone l’applicazione delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle suddette penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportospecificandone l’importo. L’applicazione delle penali previste sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal presente articolo non preclude ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannideposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

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Penalità. Poiché Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i termini danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiforza maggiore, l’Ateneo, nel caso non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la mancata effettuazione colpa della Contraente o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva persone di applicare una penale, per cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto al termine di consegna offerto in sede di garaai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10allo 0,2% (dieci zero/due per cento) dell’importo messo dell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoqualsiasi titolo. L’applicazione La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di seguito indicate per ciascuna infrazione contestata. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e dei relativi contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:

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Samples: Contratto

Penalità. Poiché i termini L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisposizioni contenute nel presente capitolato, l’Ateneoprovvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al l’aggiudicatario non contro deduca nel termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaassegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal Capitolatopresente articolo. In caso Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata attivazione esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio visioni in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di ritardo nell’invio altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un minimo di lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 ad un massimo Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con tutta la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti gestione del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.

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Samples: www.comune.terni.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo documentazione tecnico specialistica oggetto del presente appalto non venga consegnata da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara, in particolare nel Capitolato Speciale e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, pari al 1% dell’importo o vengano riscontrate carenze e inadempimenti nella documentazione stessa, oltre all’obbligo di ciascun singolo volumeovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, al netto dello sconto applicatosaranno addebitate le penalità di seguito indicate. E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi il ritardo anche di un soggetto terzosolo giorno rispetto sia ai termini di consegna della documentazione, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. In tal Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cause di forza maggiore e/o a caso al Fornitore saranno applicatefortuito, oltre alla verrà applicata una penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi pari all’uno per mille (1‰) dell’importo del contratto per ogni giorno solare di ritardo giustificato e rispetto ai termini di mancata consegnaconsegna previsti. Non verranno considerati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non verranno siano accoglibili a giudizio del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatosopra indicate. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 recuperare ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con incamerare la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportocauzione. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto dell’Ateneo a richiedere di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto attuativo, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento degli eventuali maggiori dannidi tutti i danni eventualmente subiti.

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Samples: Contratto Di Appalto Condizionato (Schema)

Penalità. Poiché i termini In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di esecuzione € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile dell’Ente. Per grave inadempienza si intende: ‐il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile; ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati attraverso dichiarazione di proprietà o contratto/convenzione d'uso presentata al Comune; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle prestazioni sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiraccolta differenziata, l’Ateneodi cui al precedente art.15, nel l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 65% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 2% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 65% di raccolta differenziata al termine del III anno di espletamento del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla rescissione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorel'I.A. non abbia ottemperato, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumesi procederà, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione previa diffida scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi Responsabile del servizio, alla rescissione del contratto ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipossedimento dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria.

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Samples: www.unionecomunialtocilento.sa.it

Penalità. Poiché i termini Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di esecuzione delle prestazioni sanzioni previste dalle leggi nazionali e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregionali vigenti, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstadifformità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo erogato rispetto a quanto previsto dal Capitolatopresente disciplinare speciale d’affidamento, il COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare prestazionale L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di igiene ambientale. In caso di mancata attivazione recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del servizio visioni Comune di Taranto, in servizi supplementari. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente documentate. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa terzi per eventuali difese scritte da parte danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di quest’ultimoTaranto, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Taranto sulla rata del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione canone in scadenza. E’ facoltà del Comune di note Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA si rifiuti di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul nuovo corrispettivo

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Samples: www.amiutaranto.it

Penalità. Poiché i termini Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione delle prestazioni e del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui ciò la mancata effettuazione ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garacui all’art. 8.1, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata si applicherà una penale di 100 150,00/giorno per ogni giorno mezzo mancante fino ad un massimo di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in tutto o inadempimenti per cause imputabili in parte, rifiutata. Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al Fornitore l’Ateneo giorno della regolarizzazione della fornitura, l’Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente. Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penalepenale pari al valore della difformità riscontrata. Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio della Società Alto Belice Ambiente SpA ATO PA2 e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da un minimo parte della Stazione Appaltante, in sede di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoreliquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la sola formalità risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. Le penalità eseguite in danno della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della eventuali somme dovute alla stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottodella ditta stessa, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisaranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

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Samples: www.comune.monreale.pa.it

Penalità. Poiché i termini L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. E’ facoltà dell’U.C.M.A.N. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di esecuzione legge e a quelle previste nel presente Capitolato. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’U.C.M.A.N. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’ UCMAN stesso oltre che al valore delle prestazioni e non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri: * 50% dell’importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisagio generatosi, l’Ateneo, nel caso in cui per la mancata effettuazione dei servizi, totale o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoreparziale, si riserva di applicare una penaletale da costringere UCMAN a provvedere in altro modo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; *€ 100,00 per ogni giorno giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale. Le penali potranno essere irrogate fino al massimo del 10% del corrispettivo contrattuale. Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di ritardo sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocorretta erogazione dei servizi. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi L’applicazione delle penalità dovrà essere data comunicazione scritta preceduta da formale contestazione da parte dell’amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro 10 dieci giorni dalla data della contestazione. La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di ricevimento dell’ordinepagamento della medesima penale. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casoIl relativo provvedimento è assunto dal RUP. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno Si procede al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi assunto il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoprovvedimento. L’applicazione delle penali penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente articolo non preclude capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Appaltatore tramite PEC.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penalità. Poiché i L’Impresa deve ottemperare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modi stabiliti, pena l’applicazione delle seguenti penalità, quando l’inadempimento non sia imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore: − per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini risultanti in contratto relativamente agli adempimenti di esecuzione cui al presente Capitolato, verrà applicata una penale di importo pari ad Euro 100,00 − una penalità pari ad Euro 100,00 al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell’eventuale esito negativo del collaudo e la data di ripresentazione arredi al secondo collaudo − per ogni giorno lavorativo di indisponibilità e inutilizzabilità degli arredi rispetto ai tempi indicati in contratto per gli interventi in garanzia è applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni arredo diffettoso. Le penali sono applicate mediante trattenuta in sede di liquidazione dei corrispettivi o su eventuali crediti della ditta o mediante prelievo dalla cauzione. Art. 16 Risoluzione del contratto ed effetti della risoluzione L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, grave negligenza e violazione delle prestazioni norme di legge e degli obblighi e condizioni contrattuali nonché nel caso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiesito negativo del collaudo o della verifica di conformità della fornitura. L’Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto, l’Ateneoai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo nella consegna completa della fornitura superi giorni trenta e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto qualora venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoofferta. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstarisoluzione del contratto, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo la fornitura viene affidata a terzi, in danno dell’appaltatore inadempiente. Le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quanto previsto al contratto risolto sono addebitate all’appaltatore inadempiente mediante prelievo dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledeposito cauzionale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannie l’accertamento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: www.cittametropolitana.ct.it

Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna delle prestazioni apparecchiature in tempi superiori a quelli indicati all’Art.6. In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiInstallazione in tempi superiori a quelli indicati all’Art.6. In tal caso, l’Ateneol’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 300,00 oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.9). In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni corso/affiancamento non eseguito. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (Allegato B). In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari allo 0.5% dell’importo annuo della fornitura, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, l’ Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoapparecchiatura non regolarmente manutenuta. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), l’Azienda si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari allo 0.5% del totale annuo della fornitura per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.16). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei kit/ consumabili, (vedi Art.12), l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari al 5% del valore del materiale ordinato per ogni giorno solare di ritardo, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo oltre al risarcimento di € 100,00 ad un massimo altri eventuali danni. In caso di € 2.000,00fornitura di prodotti difformi, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 5% del valore del materiale ordinato. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penalità. Poiché i termini La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà l’obbligo di esecuzione delle prestazioni uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregolamento concernenti il servizio stesso, l’Ateneononché a quanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell’offerta. Qualora si verifichi l’interruzione, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre o la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza incompleta esecuzione di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data dei servizi affidati e/o delle procedure di ricevimento dell’ordine. Qualorarendicontazione verrà comminata all’appaltatore una penale graduata, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, da euro 200 (duecento) a euro 2.000 (duemila), stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione a seguito di controlli effettuati dall’Ateneoregolare contestazione di addebito alla Ditta appaltatrice e previa acquisizione di sue eventuali giustificazioni. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, risulti le segnalazioni degli utenti o del personale addetto alla vigilanza ed assistenza oltre che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione gli interessati allo svolgimento del servizio visioni o stesso. Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito approvata dal Responsabile comunale del servizio, previa contestazione scritta dell’inadempienza. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleaddebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimosi intendono accettate. L’ammontare L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettente fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di note infortuni e danni arrecati all’Amministrazione aggiudicatrice in dipendenza di credito manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. L’Aggiudicatario si impegna a non interrompere il servizio senza autorizzazione da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria terrà sollevato il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all’esecuzione del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniservizio.

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Samples: www.comunecotronei.gov.it

Penalità. Poiché i termini Qualora, nell’ambito dei controlli di esecuzione delle prestazioni processo e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al dell’attività del Fornitore, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il Committente si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta: il Committente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al Fornitore. L’importo della penale applicata verrà detratto dal compenso spettante al Fornitore nella prima fattura utile o mediante escussione della eventuale cauzione definitiva. Al Fornitore potrà altresì essere richiesto di emettere nota di accredito per l'importo della penale. Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo. • Ritardata ricezione del materiale.: tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: € 40,00 per ogni giorno di ritardo rispetto sino al termine 20° giorno; € 80,00 dal 21° giorno per ogni giorno di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importoritardo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non Le penali verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni in funzione della tipologia dell’ordine a partire dalla data di ricevimento dell’ordinescadenza prevista per la consegna del materiale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto. Qualora• Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e non autorizzate: si applicherà una penale pari al 50 % dell’importo rilevato dal listino del materiale consegnato al netto del ribasso d’asta e dell’IVA. Resta ferma, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in la risarcibilità dell’ulteriore danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimosubito dal Committente. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstainadempienze gravi, sarà applicata penale oppure lievi ma ripetute, il Committente si riserva di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione procedere alla risoluzione del servizio visioni contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.. La richiesta e/o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 10% (dieci Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportola quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Relativo Alla Fornitura Di Materiale Elettrico Per Manutenzione Degli Immobili E Impianti Di i.p. Per Il Quadriennio 2019 2022

Penalità. Poiché i termini Qualora dal controllo delle firme di esecuzione presenza (o punzonatura) degli addetti alla vigilanza, le Amministrazioni riscontrassero parziali mancate prestazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 113 –bis (comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni e non effettuate, salva la facoltà dell’Amministrazione di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione procedere all’applicazione della penale. L’appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari al 5‰ dell’importo annuale di affidamento dovuta per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una contestata. La misura della penale, per ogni giorno potrà essere ridotta sino all’1‰ in relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell’appaltatore di ritardo rispetto cui al termine di consegna offerto successivo comma. La penale sarà applicata preso atto delle contestazioni mosse dalle Amministrazioni appaltanti e comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, e delle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall’appaltatore. La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, se non direttamente versato dall’appaltatore, sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di garapagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, pari al 1% dell’importo ovvero dedotto dalla cauzione definitiva di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocui all’art. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo14. In tal caso al Fornitore saranno applicatela ditta aggiudicataria ha l’obbligo di integrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva e comunque entro dieci giorni lavorativi. Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell’appaltatore e conseguentemente di procedere, oltre alla penale maturatasenza bisogno di messa in mora, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o con provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione dei servizi in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoradanno dell’appaltatore, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoquello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che le Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le Le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude pregiudicano il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’Ente di ottenere la prestazione.

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Samples: www.regione.liguria.it

Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui la mancata effettuazione l’appaltatore ritardi in tutto o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorein parte l’esecuzione della fornitura, si riserva di applicare rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalepenalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto mancato passaggio presso la sede operativa dell’azienda sita in sede di garaXxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume48 Breno (BS) per le urgenze, al netto dello sconto applicatoper le campionature e, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoraqualora previsto dal DEC, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneoricevere gli ordinativi segnalati. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%dell’ammontare netto contrattuale, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore nel qual caso la differenza tra il prezzo di copertina pagato e stazione appaltante avvierà le procedure previste per la percentuale di sconto offerta da quest’ultimorisoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di 100 € avviare comunque le procedure per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatola risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni d’infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalecommisurata all'importanza dell’infrazione stessa, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da con un minimo di € 100,00 €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 2.000,001.000,00 (mille/00 euro). Tutte Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le penali verranno applicate previo contraddittorio eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con Il Fornitorele modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario, addebitando all’appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente. L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con la sola formalità corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitorepenalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, con termine di 5 l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa relativa comunicazione. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannile inadempienze contestate.

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Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di esecuzione norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio delle stazioni di ricarica, le stazioni appaltanti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto degli enti stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni e affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di consegna risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva sede di applicare una penale, gara [€ 500,00 per ogni mese]; — per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto mancato funzionamento, in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati tutto o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiparte, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (delle stazioni di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo delle stesse da parte degli utenti [€ 500,00]; — per ogni ora di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro oltre i termini previstiindicati all’articolo 2, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di copertina pagato esecuzione dell’appalto e la percentuale di sconto offerta degli obblighi derivanti da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto questo capitolato [fino a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare ]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo prestazioni appaltate [fino a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni€ 500,00].

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Penalità. Poiché L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione di penali. Le penali determinano l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla gravità della violazione. Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore; l’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al doppio. Il Comune può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: ▪ Applicazione di penale compresa tra € 100,00 e € 500,00: - per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi e attrezzature nonché per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria e sfalcio erba; - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio rivolto al pubblico e pratiche di adozione; - per il mancato adempimento di obblighi amministrativi e/o gestionali (compilazione e trasmissione report, registri carico/scarico controllo scadenza fornitura cibo); - ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’amministrazione comunale - gestione scorretta dei rifiuti pericolosi; - mancata applicazione dei cartelli con i dati dei cani ospiti sui relativi box. ▪ Applicazione di esecuzione penale di € 500,00 per ogni episodio di inadempienza riscontato anche una sola volta, riguardante: - mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ospiti del canile municipale; - somministrazione di alimenti avariati e/o scaduti; - mancata o non corretta somministrazione di terapie (modalità difformi dalle prescrizioni del veterinario; - mancato rispetto delle prestazioni e indicazioni veterinarie; - ogni azione od omissione (nelle attività di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneocura e/o custodia) che causi lo stato di malattia e/o danno fisico momentaneo; - ogni mancato trasporto, nel caso giorno stabilito, degli animali ospiti del canile rifugio da e presso le cliniche veterinarie. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di pulizia e sanificazione dei locali del canile e delle aree comuni; - per ogni mancata copertura dei turni giornalieri; - mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia che possa anche cagionare la morte degli animali ospiti; - per ogni iniziativa riferita ad attività messe in cui la mancata effettuazione atto dall’aggiudicatario non comprese nel capitolato e non autorizzate dalla Civica Amministrazione, specie se a scopo di lucro e/o il ritardo lesive del buon nome della Civica Amministrazione. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 1.000,00 e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva € 3.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di applicare servizio di recupero e riconsegna degli animali di proprietà in situazioni di emergenza verrà applicata una penale, penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato servizio o carenza riscontrata. - interruzione anche parziale delle prestazioni oggetto di consegna offerto affidamento; - mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo disciplinare e nel progetto- offerta presentato in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, . ▪ Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni [fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni5.000,00].

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Penalità. Poiché i termini di esecuzione Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicontrattuali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo l’ATS dell’Insubria ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazioneapplicare, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateprevia contestazione formale, oltre penali rapportate alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimogravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstanell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, sarà applicata l’ATS potrà applicare una penale di 100 € pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. Qualora la ritardata consegna fosse dovuta a cause di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di 100 ricorrere a libero mercato, addebitando, in questo caso, la sola eventuale differenza di prezzo. In caso di non conformità degli articoli/prodotti ordinati alle specifiche qualitative e quantitative prescritte, l’ATS ha la facoltà di applicare penali per un importo minimo di 100,00 per ogni giorno caso di ritardo rispetto non conformità. Il fornitore è tenuto a quanto previsto sostituire il prodotto con altro avente i requisiti richiesti (come meglio riportato nell’articolo “resi”) e ciò anche qualora lo stesso prodotto non conforme sia stato manomesso o sottoposto ad eventuali esami di controllo per accertarne le caratteristiche e le eventuali inadeguatezze. In caso di altre inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha la facoltà di applicare penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate, per un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di cinque giorni dal Capitolatoricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si verifichino altri disservizi rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di inadempimento totale o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparziale da parte dell’Appaltatore, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorealtro soggetto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al Fornitore, con termine risarcimento di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Guanti Monouso Non Sterili Sintetici in Nitrile Senza Polvere Per Il Periodo Di Tre Mesi

Penalità. Poiché i termini Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di esecuzione richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle prestazioni e controdeduzioni stesse è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva opportuna penale come di applicare una penale, seguito descritto. € 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e ora di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimopresenza. In caso di: mancato svolgimento delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 4 mancato rispetto dei tempi di ritardo nella consegna intervento di cui ai Livelli Minimi Qualitativi (SLA) e delle tempistiche di intervento di cui all’art. 6 (interventi richiesti eccezionalmente al di fuori degli orari di presidio concordati) e di rigetto delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione si applicherà una sanzione che, a seconda della reportistica previstagravità, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio va da un minimo di € 100,00 100,00= ad un importo massimo di € 2.000,002.000,00= per ogni violazione, fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni derivanti dalle inadempienze. Tutte le Tutti gli importi relativi alle penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresaranno trattenuti dal Comune di Bollate dalla fatturazione del periodo di riferimento in cui è stata applicata la penale, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite relativa emissione di note nota di credito da parte dell'Appaltatore. A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere il contratto. L’Amministrazione riscuoterà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivadanno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottoIn caso di grave inadempienza contrattuale, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Amministrazione il diritto dell’Ateneo di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a richiedere terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il risarcimento degli eventuali maggiori fatto che ha determinato l’inadempimento. Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso.

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Samples: comune.bollate.mi.it

Penalità. Poiché i termini In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto. Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalecomporterà, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato conferimento, l’applicazione della sanzione di consegna offerto in sede € 3.000,00. Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimomancato conferimento. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstainadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà applicata penale passibile di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,005.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione. Tutte L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le penali verranno applicate previo contraddittorio con proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il Fornitoreripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con la sola formalità relativo in- cameramento della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitorecauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, con termine che, comunque, andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di 5 giorni lavorativi dalla data costituzione in mora né di ricevimento della stessa alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per eventuali difese scritte da parte l’esecuzione di quest’ultimoquanto necessario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla rivalersi sulla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decor- renti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.

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Penalità. Poiché i termini Qualora in occasione di esecuzione controlli effettuati dall’ente Appaltante dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, riguardante manchevolezze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni e stabilite dal presente Capitolato, l’ente Appaltante procederà, eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di consegna delle monografie devono intendersi essenziali10 giorni. Inoltre, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, stazione appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionecomminare all’impresa, avvalendosi anche per mancata effettuazione del servizio o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti richiesti dal presente capitolato e relativi allegati, le penali di un soggetto terzoseguito specificate. In tal caso al Fornitore saranno applicateAlla comminazione delle penali si procederà in contradditorio con l’impresa, tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano come segue: -€ 50,00 per ogni mancata esecuzione degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate negli ordini di servizio, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero mancata contabilizzazione della superficie non ancora pubblicati spazzata (intera strada o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore piazza); -€ 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l’accordo del personale dei servizi comunali e/o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data senza tempestiva comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoResponsabile dell’Ufficio Tecnico. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstanon idoneo servizio, sarà applicata dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di cui all’art. 20 ultimo comma (verifiche e controlli) e fatte salve le cause di rescissione del contratto, si applicherà a carico dell’impresa una penale di 100 per 500,00, oltre al recupero relativo al servizio contestato. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’ente sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata. Art. 21 - Esecuzione d’ufficio Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel altro caso in cui si verifichino altri disservizi l’appaltatrice disattenda la specifica richiesta formulata dal Comune lo stesso potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o inadempimenti a terzi, i lavori necessari per cause imputabili ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le sanzioni di cui al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleprecedente art.17, commisurata alla gravità dell’inadempienza gli oneri effettivi e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per gli eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni sostenuti.

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Penalità. Poiché i termini Qualora la Ditta affidataria non osservi le prescrizioni contenute nella presente convenzione, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione/inadempienza che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste, l'Azienda Ulss potrà applicare nei confronti della Ditta affidataria le seguenti penalità : - in caso di esecuzione delle prestazioni e impiego di consegna delle monografie devono intendersi essenzialipersonale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, l’Ateneo, nel verrà applicata una penale di € 250,00 ad intervento; - in caso in cui la di mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare del servizio verrà applicata una penale, penale pari a € 250,00 per ogni giorno chiamata inevasa; - in caso di ritardo rispetto ulteriori inadempienze relative al servizio potrà essere applicata una penale da Euro 250,00 ad Euro 500,00. Lo stesso Dirigente Veterinario del S.V. contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a sette giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale. r.r.. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta affidataria tramite raccomandata La Ditta affidataria dovrà emettere nota di consegna offerto accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di gara, pari liquidazione delle fatture in corso al 1% dell’importo momento del ricevimento della nota di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importoaccredito. L’Ateneo ha inoltre Dopo due contestazioni scritte l’Ulss si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionerecedere dalla convenzione. Resta salva la facoltà dell'Ulss, avvalendosi anche in caso di un soggetto terzodisservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso al Fornitore tutti gli oneri saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna carico della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta affidataria.

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Samples: trasparenza.aulss9.veneto.it

Penalità. Poiché In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di €. 1.000,00 e fino ad un massimo di €. 15.000,00. Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i termini criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di esecuzione forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle prestazioni penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di consegna costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneopenalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel caso momento in cui la mancata effettuazione viene disposto il pagamento dei servizi, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoreessendo insufficienti, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto l'ammontare della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzopenalità viene addebitato sulla cauzione. In tal caso al Fornitore saranno applicatetali casi, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 10 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordinedella relativa comunicazione. QualoraLe penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di controlli effettuati dall’Ateneorelazione motivata del competente responsabile dei servizi del committente. Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, risulti che i volumi deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale il Fornitore sarà tenuto a fornirli committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate. Non possono essere abbandonate penalità applicate in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti relazione ad inadempienze determinate per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza di forza maggiore non debitamente e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannitempestivamente notificate all'Amministrazione.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di esecuzione una qualsiasi delle prestazioni prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casotassativo. Qualora il Fornitore Concessionario non provveda all’invio entro i termini previstiil termine prescritto il Comune, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore valutate la differenza tra il prezzo di copertina pagato natura e la percentuale gravità dell’inadempimento, le circostanze di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstafatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalepenalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il Concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e trasmissione delle stesse al Comune di Bagnacavallo di cui all’articolo 6, viene applicata una penale di € 300,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per il Concessionario di provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nel caso di comportamenti configuranti, comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto. Nelle ipotesi regolate dal presente articolo, sono fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.

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Samples: www.comune.bagnacavallo.ra.it