Penali per inadempimenti Clausole campione

Penali per inadempimenti. 2.1 periodici print e print + online - Per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti dal presente capitolato si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
Penali per inadempimenti. Nel corso dell’appalto verranno applicate le seguenti penali: - nel caso in cui l’Appaltatore non rimuova un soggetto prestante attività in cantiere e/o per l’Appaltatore entro il termine fissato nel presente contratto, a seguito di richiesta dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente sull’importo delle situazioni provvisorie dei lavori; - l’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, in coerenza con la documentazione presentata in sede di offerta, dovrà provvedere a finalizzare ed a consegnare a Xxxxx.Xx i documenti di cui all’art. 10 del CSA. Una volta che la DL avrà approvato detti documenti, la DL procederà con l’Appaltatore all’emissione del verbale di mobilitazione. Nel caso che, il verbale di mobilitazione non venga emesso, per cause imputabili all’Appaltatore, entro 75 (settantacinque) giorni dalla stipula del Contratto verrà applicata una penale di € 150,00, da trattenersi direttamente sull’importo delle situazioni provvisorie dei lavori; - per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli Ordini di Servizio emanati dalla Direzione dei Lavori verrà applicata la penale di € 1.500,00, da trattenersi direttamente sull’importo delle situazioni provvisorie dei lavori; - per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell’aggiornamento del Programma Lavori Esecutivo (PLE) di cui all’art. 18.1 del CSA, verrà applicata una penale, dell’ammontare di € 500,00, da trattenersi direttamente sull’importo delle situazioni provvisorie dei lavori; - per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle modalità e controllo dell’esecuzione delle singole attività di cui all’art. 18.1 verrà applicata la penale di € 150,00, da trattenersi direttamente sull'importo delle situazioni provvisorie dei lavori; - per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla DL per il rispetto degli obblighi di cui all’art. 18.2 del CSA, verrà applicata una penale pari a € 250,00 restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali; - qualora la Direzione Lavori riscontri una non conformità relativa a fasi di lavorazione e/o prodotti, dichiarati conformi dall’Appaltatore, che comporti lo scarto, la demolizione, la riparazione od il declassamento di materiali o di parti di opera o di impianto, fermo rest...
Penali per inadempimenti a. Per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti dal presente capitolato si applicherà una penale di € 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
Penali per inadempimenti. Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verrà applicata la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Per la mancata consegna alla Committente. e/o alla Direzione Lavori, secondo quanto indicato dal presente C.S.A. della seguente documentazione ⮚ comunicazione settimanale al D.L. (entro il mercoledì successivo), di cui al punto 30 Art.16; ⮚ report mensile; ⮚ relazione relativa alla verifica bimestrale dello stato delle infrastrutture ed opere connesse oggetto dell’appalto entro 10 giorni dalla fine di ogni mese verrà applicata la penale di Euro 200,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. L’ammontare delle penali relative ai termini parziali nonché le relative spese di assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dall’importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento, quelle relative al termine finale nonché le relative spese di assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dal credito dell’impresa in sede di conto finale mediante trattenuta sulla fattura relativa allo stato finale. Dopo l’applicazione di n.3 (tre) penali nel corso del primo anno o del secondo anno contrattuale la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).