Penali per difformità della reportistica Clausole campione

Penali per difformità della reportistica. Qualora il fornitore produca la documentazione richiesta in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato o dagli indirizzi formulati dal Direttore dell’esecuzione il Direttore dell’esecuzione applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo sino al momento in cui la documentazione inizierà ad essere prestata in modo conforme alle disposizioni contenute in capitolato o agli indirizzi formulati dal Direttore dell’esecuzione della fornitura, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Penali per difformità della reportistica. Qualora il fornitore produca la reportistica richiesta in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato o dagli indirizzi formulati dal Direttore Tecnico dell’esecuzione, quest’ultimo applicherà una penale pari a 50 euro per ogni giorno naturale e consecutivo dal momento della comunicazione di difformità sino al rilascio della reportistica corretta. Il Direttore dell’esecuzione del singolo Ateneo, qualora riscontrasse nella reportistica di cui all’art. 6.9 dati non conformi alle risultanze delle U.O. applicherà una penale pari a 50 euro per ogni giorno naturale e consecutivo conteggiato dal momento della comunicazione di non conformità sino al rilascio della reportistica corretta.