ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI I.P. PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 :
CIG 781472858
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI I.P. PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 :
Fornitura di Materiale Elettrico
per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 2019-2022
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E PRESTAZIONALE
ALLEGATO “A”
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: p.i. Xxxxx Xxxxxx
Responsabile del Procedimento: p.i. Xxxxx Xxxxxx
PARTE I
-
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO 4
CAPITOLO I
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4
ART. 2 - DEFINIZIONI 4
ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
ART. 5 - INDIPENDENZA DA ALTRE FORNITURE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA -
“MePA” 6
Art 5.1 Forniture per Manutenzione Straordinaria 6
Art 5.2 Mercato Elettronico - “MePA” 6
CAPITOLO II
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 6 - PERSONA REFERENTE DEL FORNITORE 7
ART. 7 - PERSONA REFERENTE DEL COMMITTENTE E PERSONE ABILITATE AGLI
ORDINATIVI 7
ART. 8 - COMUNICAZIONI 7
ART. 9 - ORDINI DI FORNITURA E CONSEGNA DEI MATERIALI 7
Art 9.1 Ordini di Fornitura 7
Art 9.2 Consegna dei materiali 7
Art 9.3 Luogo di consegna 8
Art 9.4 Documento di Trasporto 8
Art 9.5 Mancata disponibilità di magazzino 8
Art 9.6 Tempi di consegna 8
ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE 9
ART. 11 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE 9
ART. 12 - CONTABILITÀ - FATTURE - PAGAMENTI 10
Art 12.1 D.U.R.C 10
Art 12.2 Contenuto delle fatture elettrocniche 10
Art 12.3 Tempi di pagamento delle fatture 10
Art 12.4 Verifica delle fatture 10
Art 12.5 Divieto di sospensione del servizio 11
Art 12.6 Tracciabilità dei flussi finanziari 11
ART. 13 - CONTO FINALE 11
ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 11
ART. 15 - PREZZI CONTRATTUALI 11
Art 15.1 Invariabilità degli sconti 12
Art 15.2 Revisione dei prezzi 12
Art 15.3 Prezzo del rame 12
Art 15.4 Nuovi prezzi 12
CAPITOLO III
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 13
ART. 17 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 13
CAPITOLO IV
CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA 15
ART. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ 15
Art 19.1 Obblighi previdenziali ed assicurativi 16
Art 19.2 Copertura assicurativa - Responsabilità per danni 16
Art 19.3 Garanzia sui materiali forniti, ritiro e smaltimento 16
ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ADEMPIMENTI D.Lgs n.
81/2008 ....................................................................................................................................... 17
ART. 21 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI - VERIFICHE 17
ART. 22 - SPESE 17
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 24 - SUBAPPALTO 18
ART. 25 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL’ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI
CONTRATTI 18
ART. 26 - RECESSO 19
ART. 27 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE 20
ART. 28 - PENALITÀ 20
ART. 29 - DEPOSITI CAUZIONALI 20
PARTE II
- 22
PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI
CAPITOLO V
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 30 - PRESCRIZIONI GENERALI 22
Art 30.1 Tipologia dei materiali 22
Art 30.2 Certificazioni ed omologazioni 23
Art 30.3 Richiesta di documentazione tecnica ed assistenza sull’impiego dei materiali 23
Art 30.4 Accertamenti 23
CAPITOLO VI
ELEMENTI FINALI
ART. 31 - RINVIO alla NORMATIVA VIGENTE 23
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 24
ART. 33 - ALLEGATI 24
ART. 34 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 24
PARTE I
-
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO
CAPITOLO I
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO
Gli articoli dal n°1 al n°4 fanno riferimento alla Manutenzione ordinaria, il n°5 alla Manutenzione straordinaria
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo ha per oggetto la fornitura del materiale elettrico di volta in volta occorrente per gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti dei fabbricati e delle aree pubbliche di competenza comunale, in proprietà o in concessione amministrativa della società Maranello Patrimonio S.r.l.
I materiali oggetto dell’accordo sono indicati nel documento allegato “Modulo Offerta”, nel quale sono altresì indicate le case produttrici dei prodotti.
Con la stipula dell’Accordo, l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito denominato “Fornitore”, si impegna a stipulare uno o più Contratti Specifici/Discendenti con la società Maranello Patrimonio (di seguito: “Committente”) durante il periodo di durata del medesimo Accordo, ai sensi degli artt. seguenti.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di Maranello Patrimonio Srl nei confronti del Fornitore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione dei Contratti Specifici. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun Contratto Specifico in nessuna misura.
ART. 2 - DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini e alle espressioni definite in altre clausole del presente Accordo Quadro, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini e le espressioni definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’accordo quadro, destinatario dei singoli Contratti Specifici.
Committente: la società Maranello Patrimonio S.r.l.
Accordo Quadro: il presente accordo, inclusi gli allegati (che formano parte integrante e sostanziale del medesimo), concluso tra il Committente ed il Fornitore il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative ai Contratti Specifici che potranno essere stipulati durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso, sia per quanto riguarda i prezzi che le caratteristiche tecniche e la qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente capitolato.
Contratto Specifico/Discendente: singolo contratto di fornitura stipulato nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, identificante prezzi e caratteristiche specifiche di fornitura nei
limiti del presente Accordo Quadro. In nessun caso i Contratti Specifici potranno avere ad oggetto forniture di natura diversa da quelle di cui al presente Accordo Quadro.
Codice CIG: Il codice identificativo attribuito dal SI.MO.G. (Sistema di Monitoraggio delle Gare).
Allegato: ciascun documento allegato all'Accordo Quadro e/o ad un Ordine di Servizio.
Codice dei Contratti Pubblici: il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").
Ordine di Fornitura o Ordinativo: l'ordine emesso dal Committente per richiedere al Fornitore l’espletamento di una fornitura.
Corrispettivi: i prezzi offerti in sede di gara per le tipologie di materiale indicate nel Modulo Offerta.
Forniture: le prestazioni di cui all’art. 2 del presente contratto.
Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”): svolge per il Committente la funzione di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali; accerta l’effettivo inizio dell’esecuzione contrattuale e ogni altro termine di svolgimento; irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti. Assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Direttore dell’Esecuzione del contratto (“DE”): nominato dal RUP, svolge funzioni di natura tecnica e amministrativo/contabile. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali. Accerta (in termini di quantità e qualità) la prestazione effettivamente svolta prima di effettuare il pagamento.
Firma il Verbale di Avvio dell’Esecuzione della Fornitura insieme al legale rappresentante del Fornitore.
Persona Abilitata all’Ordinativo: persona incaricata dal Committente per la comunicazione di Ordinativi al Fornitore.
ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stato stimato per il quadriennio 2019-2022 come segue:
Importo Quadriennale a base d’asta pari a Euro 78.000,00 (settantottomila/00) + I.V.A.
Tale importo sarà determinato in via definitiva annualmente nei singoli Contratti Specifici attuativi dell’accordo quadro, previa assunzione del relativo impegno di spesa. Ciascun singolo Contratto Specifico indicherà le tipologie dei materiali e le modalità attuative richieste.
Il valore dell’accordo non impegna l’amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza, se non vi siano anche le relative necessità operative, senza che per ciò il Fornitore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei soli materiali forniti. Il Fornitore rimane al contrario vincolato a eseguire ogni Contratto Specifico per il relativo importo stabilito.
Si rimanda in particolare a quanto esplicato all’Art 5.2 .
L’importo di gara è stimato sulla base del periodo di durata dell’Accordo Quadro e non sulla durata dei Contratti Specifici.
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno del Committente ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte del Committente nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro.
ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro avrà durata massima di mesi 48 (quarantotto) naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, salvo l’eventuale conseguimento dell’importo contrattuale prima della scadenza temporale suddetta.
Raggiunto l’importo contrattuale fissato, l’accordo quadro s’intenderà risolto.
Il Committente potrà posticipare la data di inizio dell’Accordo Quadro e l’affidamento delle forniture, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale.
Il Committente potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine dell’Accordo Quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’Accordo stesso.
Il Committente potrà altresì anticipare la data di inizio dell’Accordo e l’affidamento delle forniture, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando il termine finale e l’ammontare dell’Accordo Quadro.
ART. 5 - INDIPENDENZA DA ALTRE FORNITURE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - “MePA”
Il presente Accordo Quadro -ai sensi dell’ART. 1 - si riferisce ed applica alle sole forniture relative alle attività di manutenzione ordinaria del Committente.
Art 5.1 Forniture per Manutenzione Straordinaria
Per forniture di tipo straordinario il Committente si riserva pertanto la facoltà di fornirsi, indipendentemente dai contenuti del presente Accordo Quadro, sia presso il Fornitore sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria, indipendenti da quanto contrattualmente vigente all’interno dei Contratti Specifici.
Si precisa che l’importo dell’Accordo Quadro non sarà comunque modificato in quanto le forniture straordinarie trovano copertura finanziaria indipendente e sono da intendersi quindi in aggiunta e non in sostituzione di quanto previsto nell’Accordo..
Art 5.2 Mercato Elettronico - “MePA”
Nell’ambito delle forniture di manutenzione ordinaria il vigente obbligo di consultazione del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (“MePA”) troverà applicazione, per i materiali di consumo non urgente e programmabile, qualora le offerte su tale piattaforma d’acquisto risultassero più convenienti rispetto a quanto offerto dal Fornitore nel presente Accordo. Al contrario di quanto esplicitato all’Art 5.1 , le eventuali acquisizioni di materiale tramite MePA saranno pertanto in sostituzione di quanto inizialmente previsto nell’Accordo Quadro.
CAPITOLO II
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 6 - PERSONA REFERENTE DEL FORNITORE
Il Fornitore deve nominare un referente dell’attività e comunicarne il nominativo al Committente. Il Referente costituirà l’interfaccia per ogni esigenza sia tecnica che amministrativa nei confronti del Committente.
ART. 7 - PERSONA REFERENTE DEL COMMITTENTE E PERSONE ABILITATE AGLI ORDINATIVI
Il referente da parte del Committente per ogni esigenza sia tecnica che amministrativa nei confronti del Fornitore è il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Il Committente dovrà comuncare in forma scritta al Fornitore, per ogni Contratto Specifico, l’elenco delle Persone Abilitate agli Ordini di Fornitura
I singoli ordinativi di fornitura - eseguiti secondo le modalità descritte all’Art 9.1 avranno efficacia e validità contrattuale solo se comunicati al Fornitore da parte di Persona Abilitata all’Ordinativo da parte del Committente.
ART. 8 - COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto al successivo ART. 9 - Tutte le restanti comunicazioni relative ad aspetti amministrativi, tecnici e contrattuali avverranno esclusivamente in forma scritta, utilizzando l’indirizzo di posta o casella di posta elettronica certificata, compresi nel territorio italiano, che ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
ART. 9 - ORDINI DI FORNITURA E CONSEGNA DEI MATERIALI
Art 9.1 Ordini di Fornitura
Gli Ordini di Fornitura (o Ordinativi) potranno essere comunicati al Fornitore, esclusivamente da parte delle Persone Abilitate del Committente, sia in forma scritta (tramite Email o PEC) che in forma verbale, restando intesa la facoltà del Fornitore di richiedere l’ordinativo in forma scritta qualora per l’importo o per la tipologia dei materiali con esso richiesti o per altri motivi lo ritenga necessario. Gli ordini verbali saranno di norma esplicitati al Fornitore presso il luogo di fornitura (magazzino) del Fornitore stesso.
Qualsiasi Ordinativo effettuato per iscritto (tramite Email o PEC) si intenderà efficacemente e validamente eseguito all’emissione della relativa ricevuta di consegna se trasmesso per mezzo di messaggio di posta elettronica ordinaria o PEC.
Il Committente nell’Ordinativo stabilirà la casa costruttrice tra quelle previste in capitolato, la tipologia ed il quantitativo del materiale. In deroga alla casa costruttrice richiesta, la Ditta potrà fornire materiale equivalente anche diverso da quello contemplato nell’ordine, esclusivamente previo benestare preventivo del Committente.
Art 9.2 Consegna dei materiali
Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.
Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal Fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Nelle operazioni di consegna dei materiali il Fornitore sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
Art 9.3 Luogo di consegna
Il Fornitore deve organizzare il servizio di fornitura di materiale elettrico provvedendo a rendere disponibile il materiale ordinato presso un proprio magazzino sito obbligatoriamente nell’area del Comune di Maranello oppure, in alternativa il luogo di consegna sarà identificato dal “Magazzino Comunale “ sito in Xxx Xxxxxxx xx0 Xxxxxxxxx.
Il Fornitore in sede contrattuale dovrà comunicare al Committente l’ubicazione e gli orari di apertura del proprio magazzino per il ritiro e consegna delle merci.
Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente a carico del appaltatore.
Art 9.4 Documento di Trasporto
Ogni consegna, anche in presenza di un solo articolo, dovrà essere accompagnata da apposito Documento Di Trasporto che riporti:
• l’identificazione e la data dell’ordine emesso dal Committente e la Persona Abilitata ordinante;
• la distinta del materiale consegnato indicando marca, codice, specie e quantità dei
singoli beni forniti;
• i prezzi applicati per ogni elemento consegnato;
• il Codice CIG di riferimento;
• il nome e cognome in stampatello di chi ritira il materiale;
• la firma in calce di chi ritira;
• la destinazione della merce.
Art 9.5 Mancata disponibilità di magazzino
In caso di non disponibilità a magazzino di tutto o parte del materiale indicato in un Ordinativo e qualora non ne risulti possibile la consegna nei tempi richiesti dal Committente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione al Committente in forma scritta.
Il Fornitore si impegna altresì a proporre in tal caso al Committente materiali sostitutivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche dei materiali non disponibili, purché il prezzo non sia superiore a quello a questi ultimi relativo.
Il Fornitore provvederà in seguito, in forma scritta o verbale, a comunicare al Fornitore la sopravvenuta disponibilità di materiali eventualmente non presenti in precedenza.
Art 9.6 Tempi di consegna
La fornitura del materiale sarà articolata in diversi prelievi, a seguito di Ordini di Fornitura.
La frequenza, la periodicità, l’entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze dei servizi del Committente.
I materiali occorrenti verranno richiesti mediante Ordini di Fornitura che potranno essere:
immediati, urgenti, ordinari o programmati.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo immediato dovrà avvenire entro e non oltre 2 ore dalla richiesta effettuata anche telefonicamente e riguarderà occasionalmente
materiali necessari per riparazioni urgenti.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo urgente dovrà avvenire entro 24 ore dalla data di trasmissione via mail o consegna a mano dell’ordine. Per tali ordini quale data di
ricezione farà fede la data apposta dall’incaricato del Committente congiuntamente con il consegnatario del Fornitore all’atto della presa in carico del materiale richiesto.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo ordinario dovrà avvenire entro 3
giorni feriali dalla data di trasmissione dell’Ordine. Per tali ordini quale data di consegna farà fede la data apposta dall’incaricato del Committente congiuntamente con il consegnatario del Fornitore all’atto della presa in carico del materiale richiesto.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo programmato dovrà avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell’Ordine. Per tali ordini quale data di consegna
farà fede la data apposta dall’incaricato del Committente congiuntamente con il consegnatario del Fornitore all’atto della presa in carico del materiale richiesto.
ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.
L’accettazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa.
E’ in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.
Saranno respinte le consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità del Committente medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.
Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna non esonerano comunque il Fornitore alla sostituzione di quei materiali che presentino per vizio occulto difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento della loro messa in opera.
ART. 11 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE
Il Committente si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto e di contestarlo entro i 20 giorni lavorativi successivi alla data della ricezione.
Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il Fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro un termine analogo a quello previsto per la fornitura.
Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o il Fornitore, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, il Committente avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Nessun onere potrà essere imputato al Committente per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.
In caso di mancata fornitura, il Committente potrà rivolgersi ad altra ditta e l’eventuale maggior costo sarà a carico dell’aggiudicatario.
ART. 12 - CONTABILITÀ - FATTURE - PAGAMENTI
Condizione necessaria per la liquidazione delle fatture è che il Fornitore all’avvio della fornitura consegni al Committente, anche su supporto informatico, i cataloghi ed i listini prezzi originali delle case produttrici indicate nel Modulo Offerta, vigenti alla data della gara.
Senza tali listini non si procederà alla liquidazione del materiale fornito.
Art 12.1 D.U.R.C.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.
Ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC.
Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento, alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
Art 12.2 Contenuto delle fatture elettrocniche
E’ richiesto che il Fornitore emetta una fattura singola (magari accorpando più DdT) per ogni utilizzo (esempio IP, Scuola Materna xxx, Municipio, Scuola, ecc ….. ) indichi in fattura elettronica:
• il riferimento ad ogni Documento di Trasporto relativo al materiale contabilizzato nella
fattura stessa;
• la natura ed i quantitativi dei materiali prelevati, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata e l’importo netto;
• il numero della determina di aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro;
• il Codice CIG.
• indicazione dei del regime IVA in scissione dei pagamenti
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore
Art 12.3 Tempi di pagamento delle fatture
Salvo diverse condizioni espressamente riportate nei singolo Contratti Specifici, i pagamenti saranno effettuati a 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione della fattura regolarizzata fiscalmente, previo riscontro da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto della congruenza del fatturato con le forniture effettuate.
Art 12.4 Verifica delle fatture
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto autorizza il pagamento delle fatture del Fornitore solamente a seguito di personale verifica della congruenza di quanto fatturato con le forniture effettivamente effettuate e della regolarità della fornitura ai sensi del presente Accordo Quadro.
Nel caso in cui in sede di riscontro emergessero delle carenze il Committente provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta comunque diritto del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art 12.5 Divieto di sospensione del servizio
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi di fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.
Art 12.6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati al Committente entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall’avvio del servizio o della fornitura.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena- della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 13 - CONTO FINALE
Il Conto Finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro un mese dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.
ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso entro un mese dal termine delle prestazioni contrattuali. Il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio sarà redatto ai sensi della normativa vigente.
ART. 15 - PREZZI CONTRATTUALI
Il Committente pagherà solamente il materiale elettrico ordinato e ricevuto, considerando i relativi prezzi come remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo (compreso il RAE) che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.
La Ditta, partecipando alla gara al momento della presentazione del Modulo Offerta dovrà pertanto prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa Ditta per garantire e assicurare il servizio di fornitura di materiale elettrico richiesto con il presente Capitolato, per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro, senza poter accampare oneri aggiuntivi.
Art 15.1 Invariabilità degli sconti
Per tutta la durata dell'Accordo Quadro ai materiali acquistati si applicheranno gli sconti
offerti in sede di gara.
Tali percentuali di sconto possono essere diverse per ogni listino-materiali indicato nel Modulo Offerta, ma si intendono applicate per tutti i prodotti presenti nel singolo listino.
Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara. Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art 15.2 Revisione dei prezzi
Per tutta la durata di ogni singolo Contratto Specifico si applicheranno i prezzi previsti nei listini vigenti alla data della sottoscrizione del Contratto medesimo, decurtati degli sconti offerti in sede di gara.
Il Fornitore dovrà, pertanto, comunicare al Committente in forma scritta qualsiasi variazione che intervenga sui listini delle case produttrici.
Art 15.3 Prezzo del rame
Preso atto dell’estrema variabilità dei prezzi di vendita dei produttori e distributori di cavi elettrici dovuta alle giornaliere oscillazioni della quotazione della componente rame, i prezzi di vendita dei cavi elettrici saranno di volta in volta stabiliti per ogni singola fornitura applicando lo sconto offerto dal Fornitore in sede di gara al listino di riferimento più recente.
Il Fornitore dovrà, pertanto, trasmettere al Committente in forma scritta il listino di riferimento utilizzato per la specifica fornitura, nel quale siano inequivocabilmente identificabili sia la validità temporale sia i prezzi dei singoli materiali oggetto della fornitura stessa. Saranno ammessi unicamente listini ufficiali della casa produttrice identificata come riferimento nel Modulo Offerta (“La Triveneta SpA”).
Art 15.4 Nuovi prezzi
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario l’acquisto di un prodotto non presente nel listino vigente alla data di sottoscrizione del Contratto Specifico, tale materiale sarà pagato con il prezzo del listino vigente alla data dell’ordine decurtato dello sconto applicato in sede di gara per la stessa casa costruttrice.
E’ prevista, , la determinazione in contradditorio tra il Fornitore ed il Committente dei prezzi relativi a materiali non presenti nell’elenco del Modulo Offerta e che risultino, per caratteristiche e tipologia, non assimilabili con altri presenti nell’elenco stesso.
CAPITOLO III
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Oltre a quanto prescritto nella Lettera di Xxxxxx, la Ditta partecipante alla gara dovrà presentare documentazione comprensiva di:
• Copia del presente Capitolato sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore,
intendendo con tale sottoscrizione la completa conoscenza ed accettazione da parte del Fornitore di ogni condizione contenuta nel Capitolato stesso.
• L’offerta economica dovrà essere presentata mediante compilazione del Modulo Offerta allegato al presente Capitolato, riportando nella colonna “C”, per ogni riga della tabella (identificante un Listino Prezzi di un produttore), lo sconto percentuale offerto.
• La compilazione di ogni singola riga del Modulo Offerta è obbligatoria ed essenziale: con la sottoscrizione del Modulo la Ditta offerente si impegna, in caso risulti aggiudicataria dell’Accordo Quadro, a fornire al Committente il materiale appartenente ad ogni listino prezzi presente nel Modulo Offerta per l’intera durata dell’Accordo Quadro.
ART. 17 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Accordo Quadro verrà aggiudicato ad una sola Ditta offerente, in base al maggior ribasso finale offerto.
La ditta partecipante dovrà presentare il Modulo Offerta allegato al presente capitolato, compilato in conformità alle modalità elencate nel precedente ART. 16 -
L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che raggiungerà il valore di sconto finale più alto, ottenuto calcolando la media ponderata dei valori delle singole percentuali di sconto applicate alle percentuali di stima di acquisto indicate nella colonna “B” del Modulo Offerta.
Tali stime di acquisto hanno valore indicativo e sono finalizzate unicamente al calcolo del ribasso percentuale finale (sconto finale): in nessun modo potranno essere ritenute vincolanti per il Committente durante l’attuazione dei Contratti.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Esempi di calcolo:
Offerta della Ditta “ALFA”:
A | B | C |
CASA PRODUTTRICE - LISTINO | % DI ACQUISTO STIMATA | % DI SCONTO OFFERTA |
Marca UNO | 30% | 15% |
Marca DUE | 60% | 12% |
Marca TRE | 10% | 20% |
Offerta della Ditta “BETA”:
A | B | C |
CASA PRODUTTRICE - LISTINO | % DI ACQUISTO STIMATA | % DI SCONTO OFFERTA |
Marca UNO | 30% | 13% |
Marca DUE | 60% | 13% |
Marca TRE | 10% | 22% |
Calcolo media ponderata ditta “Alfa”:
sconto finale= ( 15 x 30 + 12 x 60 + 20 x 10 ) / (30+60+10) = 13,70 %
Calcolo media ponderata ditta “Beta”:
sconto finale= ( 13 x 30 + 13 x 60 + 22 x 10 ) / (30+60+10) = 13,90 %
La Ditta “Beta” risulta aggiudicataria dell’Accordo.
CAPITOLO IV
CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA
Il primo Contratto Specifico sarà stipulato a seguito della Determinazione di Aggiudicazione Definitiva dell’Accordo Quadro. Fanno parte integrante di ogni Contratto Specifico anche il presente Capitolato, come sottoscritto dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta, e l’offerta economica presentata nel Modulo Offerta.
La stipula di ogni singolo Contratto Specifico è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC).
L’avvio della fornitura decorrerà dalla data di stipula del Contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, dalla data del Verbale di Avvio dell’Esecuzione della Fornitura.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dal Committente, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART. 19 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ
E’ a carico del Fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché delle condizioni fissate dal Committente in occasione dell’attivazione dei Contratti Specifici. Il Fornitore inoltre si assume sempre e comunque l’obbligo del rispetto della normativa vigente applicabile.
Fermo restando tutto quanto espressamente indicato al precedente CAPITOLO II, dall’ART.
6 - all’ART. 12 - il Fornitore si impegna a rispettare quanto al presente articolo.
Art 19.1 Obblighi previdenziali ed assicurativi
Il Fornitore garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri. Il Fornitore è obbligato ad attuare verso i propri dipendenti le condizioni retributive e normative non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni di cui alle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni contratto collettivo successivamente stipulato per quella categoria e applicabile nella località. L’obbligo sussiste anche dopo la scadenza del contratto collettivo e sino alla loro sostituzione.
L’appaltatore è obbligato a rispondere della osservanza di quanto previsto al presente subarticolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
Il Fornitore si impegna ad esibire su richiesta del Committente la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Art 19.2 Copertura assicurativa - Responsabilità per danni
Con la stipula del Contratto Specifico il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del contratto, il Committente richiede una adeguata copertura assicurativa integrativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare al Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la Committenza), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Il Fornitore assume altresì l’obbligo di garantire al Committente la disponibilità piena delle forniture e di mantenerle estranee ed indenni avanti a pretese o azioni di terzi.
Art 19.3 Garanzia sui materiali forniti, ritiro e smaltimento
L’accettazione delle singole forniture di materiale non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa.
E’ in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi delle forniture con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.
Sono inoltre a carico del Fornitore, senza costi aggiuntivi per il Committente, il ritiro e lo smaltimento in ragione di uno contro uno delle apparecchiature usate (a condizione che la stessa sia equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura venduta) elettriche e/o elettroniche (RAEE) oggetto del presente appalto di fornitura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 151 del 27/05/2005 e ss.mm.ii.
ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ADEMPIMENTI D.Lgs n. 81/2008
Il Fornitore deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
In ogni caso il Fornitore garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del DLgs. N. 81/2008, impegnandosi a collaborare, in combinato con le Aziende interessate alla fornitura.
Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.
Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.81/2008.
Trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi standard relativi alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
In ogni caso il Fornitore sarà tenuto a fornire al Committente tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione delle collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione del Contratto Specifico.
ART. 21 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI - VERIFICHE
Il Committente, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell’Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Il Committente potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal Fornitore.
Resta comunque fermo che il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Committente:
• ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta;
• ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.
ART. 22 - SPESE
Sono a carico del Fornitore tutte le spese derivanti dalla stipula dei Contratti, ivi comprese quelle di registrazione.
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Specifici.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al Committente il diritto a risolvere il contratto e l’Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora l’Azienda del Fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a
mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura ed una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubbliche forniture ed all’autorizzazione dell’Ente appaltante.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 36 e 37 del medesimo decreto.
ART. 24 - SUBAPPALTO
Il Concorrente dovrà indicare nell’Offerta la quantità e la qualità delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare a terzi, specificando:
a) se intende avvalersi dell'istituto del sub appalto;
b) le parti del contratto che intende sub appaltare;
c) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
Il subappalto è ammesso fino alla percentuale massima complessiva del 30% dell’importo contrattuale.
È fatto assoluto divieto al Fornitore, a seguito dell’avvio del Contratto Specifico, di subappaltare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro se non preventivamente autorizzato dal Committente, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Al Committente dovrà essere consegnata copia del contratto di subappalto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 25 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL’ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI
Qualora il Committente rilevi gravi deficienze e/o difformità rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, previa contestazione con raccomandata A/R o PEC, potrà sospendere il servizio di fornitura fermo restando il risarcimento, da parte del Fornitore, di eventuali danni subiti dal Committente.
Perdurando l’assuntore nell’inosservanza di pattuizioni di contratto, dopo il secondo richiamo scritto e l’applicazione delle relative penali, il Committente avrà la facoltà di considerare risolto il contratto a suo insindacabile giudizio e di rivalersi sulle somme non liquidate per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, salvo sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti dal Committente derivanti da colpa o negligenza del Fornitore.
Il Committente si riserverà di procedere alla successiva aggiudicazione della ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria della gara d’appalto.
In materia di risoluzione contrattuale sono fatti salvi tutti i casi previsti dal Codice Civile.
Il Committente si riserva di risolvere l’Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:
• mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente Capitolato;
• indisponibilità del Fornitore alla stipula dei Contratti Specifici;
• qualora vengano contestate al Fornitore gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA,.
Il Committente si riserva altresì di recedere dall’Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni nei seguenti casi:
• abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’at. 1453 del Codice Civile.
• in caso di cessione o cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell’art. 83 e 80 del D.Lgs. n. 50/16;
• qualora il Fornitore non proceda all’aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’ART. 21 - del presente capitolato;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• il Fornitore ceda il contratto;
• il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione del Committente.
Il Committente, nei limiti delle autorizzazioni di cui all’Accordo Quadro, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo Contratto Specifico ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
• il Fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
• il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del Contratto;
• il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del Committente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
• il Fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
• il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Committente;
• il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni.
ART. 26 - RECESSO
Il Committente potrà recedere, anche parzialmente, dall’Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
ART. 27 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE
Tutte le controversie tra le parti - così durante l’esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.
ART. 28 - PENALITÀ
Qualora, nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il Committente si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta: il Committente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al Fornitore. L’importo della penale applicata verrà detratto dal compenso spettante al Fornitore nella prima fattura utile o mediante escussione della eventuale cauzione definitiva. Al Fornitore potrà altresì
essere richiesto di emettere nota di accredito per l'importo della penale.
Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo.
• Ritardata ricezione del materiale.: tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: € 40,00 per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno; € 80,00 dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali verranno applicate in funzione della tipologia dell’ordine a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto.
• Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e non autorizzate: si applicherà una penale pari al 50 % dell’importo rilevato dal listino del materiale consegnato al netto del ribasso d’asta e dell’IVA.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal Committente. In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla
propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.
ART. 29 - DEPOSITI CAUZIONALI
Fermo restando quanto previsto dall’ART. 19 - e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto una cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice la Ditta è obbligata a costituire una fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante si dovesse avvalere della cauzione, potrà richiedere all’appaltatore il suo reintegro e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro ai sensi dell’ART. 25 - del presente Capitolato.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione dell’accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
Ai sensi dell’Art. 235 del Regolamento degli Appalti (D.P.R. 05/10/2010 n. 207) si procederà allo svincolo della cauzione definitiva in seguito all’approvazione del C.R.E. di cui all’ART. 14 -
PARTE II
-
PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI
CAPITOLO V
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 30 - PRESCRIZIONI GENERALI
Art 30.1 Tipologia dei materiali
Con il presente appalto la Società Maranello Patrimonio S.r.l. intende acquistare il materiale elettrico di volta in volta occorrente per gli interventi di manutenzione di tipo ordinario degli impianti elettrici e speciali dei fabbricati e delle aree pubbliche di competenza comunale, in proprietà o in concessione amministrativa della società Maranello Patrimonio S.r.l.
Per forniture di tipo straordinario Maranello Patrimonio S.r.l. si riserva pertanto la facoltà di fornirsi, indipendentemente dai contenuti del presente Accordo Quadro, sia presso la Ditta aggiudicataria dell’Accordo sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria, in maniera indipendente pertanto da quanto contrattualmente vigente all’interno dei Contratti Specifici attuativi dell’Accordo Quadro.
Intrinseca conseguenza della tipologia di attività per la quale i materiali oggetto del presente appalto verranno utilizzati è la impossibilità di una loro esatta identificazione a priori, sia come caratteristiche tecniche prestazionali che come quantitativi.
Le tipologie dei materiali potranno essere appartenenti al seguente elenco, fornito a scopo esemplificativo e non esaustivo né in alcun modo vincolante:
- tubi e canali in plastica o metallo;
- scatole per frutti, derivazioni e transito;
- apparecchi di comando e prese;
- conduttori di qualsiasi tipo o sezione;
- plafoniere per interni e per esterni e proiettori;
- corpi illuminanti per illuminazione di sicurezza e relativi componenti di ricambio ;
- quadri elettrici e materiali vari di cablaggio;
- interruttori ed apparecchiature di protezione e comando di qualsiasi tipo o potenzialità;
- tasselli, fascette, muffole, nastri, minuterie;
- trasformatori, utilizzatori elettrici;
- lampade per illuminazione civile e loro accessori;
- lampade per illuminazione pubblica e loro accessori;
- relè, orologi astronomici o a cavalieri, sensori crepuscolari;
- materiale vario per illuminazione per esterni;
- attrezzi ed utensileria per elettricisti;
- pile, accumulatori, UPS;
- componenti e apparati e materiali per impianti televisivi, sia terrestri che satellitari;
- componenti e apparati e materiali per impianti di citofonia;
L’allegato Xxxxxx Offerta riporta l’elenco dei diversi listini prezzi dei vari produttori, identificati come riferimento per l’elaborazione dell’Offerta Economica.
Fermo restando tutto quanto previsto dal presente Capitolato, in merito alle caratteristiche delle forniture si rimanda a quanto indicato ai precedenti ART. 9 - ed ART. 15 - . In particolare si rimanda all’Art 15.4 per la definizione contrattuale di eventuali materiali non presenti nell’elenco contenuto nel Modulo Offerta.
Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell’ordine.
Art 30.2 Certificazioni ed omologazioni
Per tutti i componenti per i quali è prevista l'omologazione secondo le prescrizioni vigenti dovranno essere forniti gli estremi dei relativi certificati. I componenti per i quali non sia più reperibile l'omologazione dovranno essere sostituiti con componenti nuovi dotati di adeguati certificati, oppure su richiesta del Committente il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale lo stesso indichi e garantisca la rispondenza dell'apparecchio ai requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.
Art 30.3 Richiesta di documentazione tecnica ed assistenza sull’impiego dei materiali
In ogni momento, in relazione a materiali già acquistati o per valutare l’acquisto di materiali non ancora acquistati, il Committente avrà diritto a ricevere tempestivamente dal Fornitore idonea documentazione tecnica in merito ad ogni articolo, materiale e componente (schede tecniche, manuali d’uso e manutenzione , ecc..), oltre che a ricevere -presso la sede del Fornitore- assistenza ed istruzione per il corretto impiego dei materiali da parte del personale dipendente del Fornitore o di altra ditta da esso incaricata.
Art 30.4 Accertamenti
Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.
CAPITOLO VI
ELEMENTI FINALI
ART. 31 - RINVIO alla NORMATIVA VIGENTE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato o regolato nel bando o nel disciplinare di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.
In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per le Contabilità Generale dello Stato di cui al X.X. 00 Xxxxxx 0000 n. 827, al D.lgs
n. 50/2016 e successive modificazioni (”Codice dei Contratti Pubblici”), al D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 (“Regolamento degli Appalti”), al D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 (“Testo Unico degli Enti Locali”), al Codice Civile, alla legge 127/2007, al D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 ed alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
•Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
•Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante e l’Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
•Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
•Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
•Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante e dell’Agenzia in sede giudiziaria
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.
La relativa richiesta va rivolta: Maranello Patrimonio srl con sede in Piazza Libertà 33 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) – Pec istituzionale: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx;
Agenzia Intercent-ER, Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: xxx-xxxx@xxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
ART. 1 - ALLEGATI
L’Allegato “Modulo Offerta” costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Il Responsabile del Procedimento cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell’Accordo Quadro.
Il Direttore della Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione dell’Accordo stesso.
In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione contrattuale al Committente.
Ai fini del presente Accordo Quadro è nominati: Responsabile Unico del Procedimento: p.i. Xxxxx Xxxxxx
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: p.i. Xxxxx Xxxxxx
Qualsiasi precisazione potrà essere richiesta a:
p.i. Xxxxx Xxxxxx
tel 0536 / 24 00 54 - 338 / 75 112 38