Osservazioni Clausole campione

Osservazioni. Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore. Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. A tal fine, si è stabilito che la selezione e la nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. Per le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo le modalità di scelta di cui all’art. 6 comma 7 della lp. 17/1993. Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti che rientrino nell’ambito di applicazione della lp. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 34.
Osservazioni. Ai sensi del 3 comma, il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori possano richiedere di essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore. Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006. Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione: - per l’affidamento di lavori, applicazione genera...
Osservazioni. Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
Osservazioni. Tenuto conto che l’art.6 del D.L. è stato di immediata applicazione sin dal 13 settembre 2014, e, nella parte innovata dalla legge di conversione, dal giorno 11-11- 14, va da sè che quanto finora fatto ed eseguito dagli avvocati e dagli Uffici dello stato civile, sulla scorta della normativa suddetta, resta valido ed efficace posto che la legge di conversione nulla dice per gli accordi precedentemente raggiunti con l’assistenza di un avvocato, ormai trascritti nei registri dello stato civile. E’ anche ipotizzabile che l’accordo sia stato sottoscritto, ad esempio, il giorno 8 novembre 2014, e presentato al Comune nel termine di 10 giorni, ad esempio, il 13 novembre. Tenendo conto che in data 11-11-2014 è entrata in vigore la legge di conversione n.162 del 10-11-14 che traccia un iter diverso rispetto a quello indicato dal D.L. n.132, si è posto il quesito se l’ufficiale dello stato civile potesse ugualmente procedere alla trascrizione dell’accordo, munito della certificazione di cui all’art.5 del D.L. n.132, oppure se fosse stato necessario acquisire il nullaosta del Procuratore della Repubblica, così come richiesto dal primo periodo del secondo comma dell’art.6 dello stesso D.L. nella stesura risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione. Al riguardo, poichè l’atto costitutivo dell’accordo di negoziazione assistita è stato posto in essere in vigenza della normativa dell’art.6 del D.L. testo originario, che non prevedeva alcun nullaosta del Procuratore della Repubblica, ed avendo detto accordo natura costitutiva di effetti, ne deriva che a detta fattispecie non potrà estendersi retroattivamente la nuova disciplina ( tempus regit actum). Il principio secondo cui "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento" , è di ordine generale (art.11, primo comma, disp. prel. cod.civ). Per cui, l’ufficiale dello stato civile ben avrebbe potuto procedere alla trascrizione di quell’accordo, anche perchè la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa. A conclusione di questo tema, si osserva che la innovazione introdotta dalla legge di conversione rafforza l’intento di snellimento dell’attività della giustizia, posto che è stata attribuita agli avvocati pure la competenza sulle separazioni e sui divorzi ( e sulle modifiche alle condizioni di separazioni e divorzi) anche in presenza di figli minori, ecc.. La partecipazione degli organi giudiziari è marginale sia nelle forme del nulla...
Osservazioni. Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei consideranda della direttiva, particolarmente utili al fine di comprendere la ratio delle disposizioni e superare eventuali difficoltà interpretative. Il comma 2 enuncia i principi ispiratori delle procedure ad evidenza pubblica. Il comma 3 dispone l’adeguamento automatico degli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria alle revisioni effettuate dalla Commissione europea. Con riferimento al regime di diritto transitorio, occorre distinguere a seconda dell`oggetto delle disposizioni normative: le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione, anche con riferimento alle attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della legge (6 gennaio 2016); le disposizioni sul contenuto e sulle modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse; le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; infine, le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e ai contratti conclusi nella vigenza della normativa previgente.
Osservazioni. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della lp. 16/2015 qualora sussista un “interesse provinciale”. Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell’elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla lp. 5/2009). I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch’essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.
Osservazioni. Le definizioni non coincidono con quelle presenti nel codice; vi è però coincidenza dal punto di vista sostanziale (lotto quantitativo/lotto funzionale e lotto qualitativo/lotto prestazionale). Si segnala come le lavorazioni omogenee, appartenenti ad una singola categoria SOA, possano formare oggetto di un lotto qualitativo.
Osservazioni. La norma presuppone la definizione di appalto di forniture, che, ai sensi del codice, è un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice).
Osservazioni. L’articolo è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della lp. 6 luglio 2017, n. 8.
Osservazioni. Il comma 1 riguarda i compiti dell’ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB. L’obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all’art. 2 della lp. 16/2015, e precisamente per quelli dell’art. 6/bis comma 4 della lp. 17/1993).