Delegazione di pagamento Clausole campione

Delegazione di pagamento. E’ un prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro al Finanziatore (art. 1269 e 1723 2° comma del Codice Civile), previo conferimento da parte del Cliente, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa al Finanziatore cessionario. La cessione è “pro solvendo”, in quanto il Cliente risponderà dell'eventuale inadempimento del datore di lavoro. A garanzia del prestito, il Cliente si obbliga a stipulare polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo beneficio del Finanziatore, contro il rischio morte e a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per tutte le condizioni assicurative relative alla copertura rischio morte si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: l’impossibilità del Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il prestito è a tasso fisso, la possibilità per il Finanziatore di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 Codice Civile, ovvero dichiarare risolto ex art. 1456 Codice Civile il contratto nelle ipotesi di mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal contratto. Per il regime dei costi e spese pro tempore vigenti si rinvia alle condizioni contrattuali e al modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituisce il frontespizio del contratto.
Delegazione di pagamento. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Delegazione di pagamento. Il Tesoriere, su richiesta, garantisce i pagamenti delle rate dei mutui, con apposite delegazioni, con addebiti sul conto di AUSL BO e/o AOSP BO.
Delegazione di pagamento. 1) Il Tesoriere, a seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi a mutui e prestiti di cui all’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
Delegazione di pagamento. 1 A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi ai mutui e prestiti in genere, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
Delegazione di pagamento. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi ai mutui, il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria ed a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere (ad esempio per insufficienza di fondi) quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde pertanto in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto del mutuo. Fermo restando il principio che è vietato il pagamento di mandati provvisori, il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelle relative a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il mese in corso; devono altresì riportare l’annotazione “a copertura del sospeso n……” rilevato dai dati comunicati dal tesoriere.
Delegazione di pagamento. Premesso che è in essere una convenzione stipulata tra ITALCREDI S.p.A. e MEF , la quale prevede una riduzione di 7,5 punti percentuali in meno per qualunque tipo di importo rispetto al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito da MEF ai sensi di legge 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizione in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” Per gli associati al circolo tale riduzione sarà portata: • a 8 punti percentuali per durate fino a 60 mesi • a 8,5 punti percentuali per durate da 72 a 120 mesi Le su indicate condizioni saranno valide fino al 01/03/2017 Note: trattamenti personalizzati e di particolare riguardo saranno riservati agli amministrativi dello Spett.le Xxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX (XX) › Xxx 00000 Via X. Xxxxxxx - Fax 0000.000000
Delegazione di pagamento. 1. I mutui, i prestiti obbligazionari e spese di investimento possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario, ovvero con la cessione di contributi attribuiti dallo stato o dalla regione ed accettati dagli istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello stato o della regione.
Delegazione di pagamento. 4.1. A partire dai pagamenti dovuti nell’anno 2014 e fino all’anno 2021, il Comune di Empoli ha la facoltà di autorizzare l’Autorità Idrica Toscana a liquidare di anno in anno, direttamente a favore di Publiservizi, una quota del canone annuo spettante al Comune fino a concorrenza dell’importo annuo indicato al precedente articolo 2.2, maggiorato del tasso di inflazione programmata.
Delegazione di pagamento. L’Ente garantisce il pagamento dei canoni della locazione finanziaria che tempo per tempo matureranno a fronte del presente contratto in virtù di delegazione di pagamento al Tesoriere ai sensi dell’art. 206 TUEL, rilasciata con atto sostanzialmente conforme all’allegato . sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. L’atto di delega sarà notificato al Tesoriere con oneri e spese a carico dell’Ente entro i 10 giorni successivi alla stipula del presente contratto, fornendo opportuna evidenza al Soggetto Finanziatore della notifica effettuata. Il piano di ammortamento definitivo sarà consegnato dall’Ente al Tesoriere al momento dell’entrata in decorrenza della locazione finanziaria.