Imballaggio Clausole campione
Imballaggio. L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.
Imballaggio. L’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Regolamento CE 1272/2008 | cd “CLP”). In particolare, nei casi in cui sia richiesto, i contenitori e gli imballi devono essere omologati ai sensi del vigente Accordo ADR sul trasporto su strada di merci pericolose. L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione e trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati senza fuoriuscite accidentali, emissioni nocive o trasudazioni. Sull’imballaggio esterno, oltre alle informazioni obbligatorie previste per legge, dovrà essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni: • nominativo del referente per la consegna indicato nell’ordine di fornitura; • contrassegno dell’affidatario; • nome dei prodotti contenuti, loro caratteristiche di pericolosità e quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione del collo devono essere apposte sull’imballaggio in lingua italiana (possibilmente anche in inglese) e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. 6.9.
Imballaggio. Le forniture devono essere imballate in scatole o casse resistenti o con altro sistema che assicuri la perfetta conservazione del contenuto e impedisca che venga danneggiato o deteriorato. Gli imballaggi, pallet ecc., compreso il contenuto, non devono superare il peso di 500 kg. Salvo disposizione contraria delle condizioni particolari o del capitolato d'oneri (allegato I), i pallet sono considerati imballaggio a perdere e non devono essere restituiti. Ogni scatola deve essere munita di un'etichetta su cui devono figurare in caratteri ben leggibili i seguenti dati: - nome dell'amministrazione aggiudicatrice e indirizzo di consegna; - nome del contraente; - descrizione del contenuto; - data di consegna; - numero e data del contratto; - numero di codice assegnato dalla Commissione all'articolo. Il fatto che le forniture non siano imballate conformemente alla presente clausola è considerato un difetto di conformità ai sensi della clausola II.4.11, lettera e).
Imballaggio. < I principi inerenti all‘imballaggio sono disciplinati nel capitolo 11 dei requisiti generali
Imballaggio. Il mittente deve provvedere a sua cura all'imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio. I danni che eventualmente derivassero all'automezzo od al carico da imballaggio inidoneo graveranno sul mittente. Il mittente deve provvedere a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenirne l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro Gli attrezzi di carico (pallets - paretali - bancali - ecc.) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell’imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara, da indicarsi separatamente, viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione.
Imballaggio. L’imballaggio dei vari paesi è il seguente: - India: balle da 90 a 500 pelli a seconda del peso per le pelli secche e salate secche; sacche o barili per quelle salamoiate; - Plata, Brasile, Centroamericana, Sud America, Africa: pelli salate fresche in pacchi, ma occasionalmente sciolte alla rinfusa: pelli secche sciolte alla rinfusa, ad eccezione dei pesi leggeri che vengono confezionati in balle; - Australia: pelli salate secche e sciolte, pelli salamoiate in pacchi, vitelli in barile; - Cina: in balle pressate; - Sudafrica: pelli secche e salate secche in balle; pelli salamoiate sciolte; - Etiopia, Arabia, Eritrea, Somalia, Giava, Mombasa, Europa: in balle.
Imballaggio. L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:
Imballaggio. È incluso nei prezzi dei Prodotti l'imballaggio monouso ed esso non sarà accreditato se restituito. L'imballaggio multiuso non è incluso nel prezzo del Prodotto, ma sarà accreditato se restituito senza indebito ritardo ed in perfette condizioni a spese del Cliente e conformemente alle istruzioni di Danfoss.
Imballaggio. Imballaggio (es. cellophanatura) in materiale plastico biodegradabile31.
Imballaggio. Tutte le forniture di prodotti ordinati che prevedono un imballaggio devono essere predisposte in modo tale che il corriere non possa sottrarsi alla propria responsabilità a fronte di un imballaggio inadeguato. Una dichiarazione di esclusione di responsabilità in tal senso può, in ogni caso, avvenire esclusivamente sotto la responsabilità del fornitore.
