Orario di sportello Clausole campione

Orario di sportello. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
Orario di sportello. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso: centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); complessi industriali; manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand); sportelli cambio; posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali). Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di...
Orario di sportello. Art. 123 Intervallo
Orario di sportello. L’indiscriminato prolungamento dell’orario di lavoro e di apertura della banca, certamente non sollecitato nella nostra piattaforma, è stato proposto dall’ABI nel corso della trattativa, come uno strumento per aumentare la produttività aziendale. L’aumento dell’orario di sportello, fermo restando l’orario di adibizione individuale, così come regolamentato dall’ipotesi di accordo, può rappresentare una leva per innalzare la produttività ma anche contribuire alla tenuta occupazionale in un momento di grande ristrutturazione della rete e dei modelli distributivi delle banche. Le aziende potranno fissare l’orario di apertura tra le ore 8 e le 20, coinvolgendo il sindacato in una procedura che si conclude entro 10 giorni. Potranno allargare la fascia di apertura tra le ore 7 e le 22 esclusivamente con un accordo sindacale aziendale. L’articolazione dell’orario sarà definita a livello aziendale e verrà data la E’ bene ricordare che sia l’orario settimanale che l’orario individuale non cambiano, che l’orario di lavoro è continuativo (interrotto solo dalla pausa pranzo secondo le attuali previsioni) e che l’ampliamento dell’orario di sportello non riguarda il sabato. E’ stata battuta la pretesa delle banche di incrementare la produttività attraverso l’aumento individuale dell’orario di lavoro (XXX chiedeva la sospensione della fruizione delle 23 ore della Banca delle ore), favorendo invece una soluzione che offre l’opportunità di un miglior utilizzo delle professionalità e delle strutture oggi esistenti nelle aziende di credito. La relativa Commissione tecnica, senza modifiche al dettato contrattuale, verificherà il coordinamento della nuova norma con le altre previsioni in materia, che restano tali e quali quelle che sono ora. con il Fondo per l’occupazione.
Orario di sportello. A fronte di particolari necessità, evidenziate da singole BCC, in sede locale (Federazione Lombarda) potranno essere stipulati accordi sindacali per la definizione di orari di apertura di sportello che ricomprendano anche l’intervallo di colazione. Ferme restando le previsioni di cui agli art. 122 e 123 del C.C.N.L. di categoria, negli accordi di cui sopra le Aziende garantiranno che durante l’apertura in detti orari siano presenti almeno due addetti, e che vengano disposte le sostituzioni d’organico nei casi di assenza. La presenza durante tale orario sarà su base volontaria. Le richieste di accordo sindacale dovranno pervenire alla Federazione Lombarda entro il 31 ottobre. Le parti si incontreranno in tempo utile affinché gli accordi sottoscritti possano essere operativi dal 1° gennaio 2009; detti accordi avranno una durata massima di 12 mesi e potranno essere rinnovati. Al personale interessato verrà riconosciuta un’indennità pari a € 2,50 per ciascuna giornata prestata in flessibilità. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, sarà posta specifica cura per l’eliminazione di barriere architettoniche al fine di favorire l’accesso dei portatori di handicap. Fuori dai casi anzidetti, le Aziende sono tuttavia invitate a porre allo studio il problema dell’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di cui sopra, nei termini allo stato possibili.
Orario di sportello massimo 6 ore e 30 minuti giornalieri previa comunicazione alle OOSS, supero del limite precedente, per un massimo di 20 giorni annui Adibizione individuale alla cassa Fino ad un massimo di 6 ore giornaliere Possibilità di estendere l'adibizione fino a 6 ore e trenta minuti, previo accordo con il sindacato Turni Due sono le tipologie di attività previste in piattaforma cui poter applicare l’istituto dei turni 24 ORE GIORNALIERE SU INTERA SETTIMANA PER NUMERO LIMITATO DI ADDETTI (PRESIDIO) La proposta chiarisce che per turno si intende qualsiasi prestazione di lavoro che inizia o termina oltre quello extra standard. Gli interessati mantengono le indennità di turno diurne o notturne già previste e si avvantaggiano di un orario ridotto a 36 ore. Per alcune lavorazioni la prestazione è stata estesa all'intera giornata ed alla domenica, limitatamente però ad un numero molto contenuto di addetti, strettamente necessario per garantire un presidio stabile.
Orario di sportello. La durata dell’apertura dello sportello al pubblico è stabilita in un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri fermo restando che, nel corso dell’anno, l’orario di sportello potrà anche eccedere tale limite per un numero di giornate non superiore a 20. I giorni in cui ricorrono le suddette condizioni - che potranno riguardare anche la giornata di sabato - verranno comunicati dalle aziende alle XX.XX. con un preavviso di almeno 10 giorni. Fra l’inizio dell’orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti. La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Orario di sportello. F massimo 6 ore e 30 minuti giornalieri F previa comunicazione alle OOSS, supero del limite precedente, per un massimo di 20 giorni annui Adibizione individuale alla cassa F Fino ad un massimo di 6 ore giornaliere F Possibilità di estendere l'adibizione fino a 6 ore e trenta minuti, previo accordo con il sindacato Turni F 24 ORE GIORNALIERE SU INTERA SETTIMANA F PER NUMERO LIMITATO DI ADDETTI (PRESIDIO)
Orario di sportello. Gli orari di sportello sono fissati dalla Direzione Aziendale, nell’ambito degli orari e dell’intervallo indicato all’articolo precedente, e la loro durata non può comunque essere protratta oltre il limite entro il quale devono essere garantite le normali procedure di apertura e chiusura giornaliera. La R.S.A. ha facoltà di chiedere un incontro per verificare congiuntamente alla Direzione tali tempi di apertura e chiusura. Qualora venga superato il monte ore di cui all’art. 11 (lavoro straordinario) la R.S.A. potrà richiedere un apposito incontro alla Direzione Aziendale per verificare le motivazioni che vi hanno dato luogo e ha facoltà di avanzare proposte.
Orario di sportello. 1. L’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 13.30; il servizio prosegue, per il pubblico presente in sala, fino a un massimo di 15 minuti successivi. Nei giorni di semifestività l'orario di sportello ha termine alle ore 11.15.