Indennità di turno Clausole campione

Indennità di turno. Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.
Indennità di turno. Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un assegno annuo lordo pari a € 781,00 a titolo di indennità di turno. In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 781,00 a titolo di assegno assorbibile. Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino l'applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino dell'assegno annuo lordo di € 781,00 di cui al primo comma del presente articolo. Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2000 e in servizio alla data del 1º giugno 2000 – già destinatari della norma prevista al punto 3 (“Assegni”), Allegato 2 del CIA RAS 2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL. Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via definitiva l'erogazione dell'attuale assegno di euro 1401,39. Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento della prestazione a part–time.
Indennità di turno. L’indennità di turno viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art.b 13 D.P.R. 268/87 e dall’art. 22 del CCNL 14/9/2000. L’indennità di turno compete al personale inserito in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’Ente. L’indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno, e viene corrisposta il mese successivo a quello di effettuazione sulla base di un prospetto riepilogativo delle giornate effettive di servizio.
Indennità di turno. (art. 23, comma 5, C.C.N.L. 21/05/2018)
Indennità di turno. È una indennità giornaliera di € 4,30 erogata al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni.
Indennità di turno. Ai sensi dell’art. 54 del CCRL 01/08/2002, nelle strutture ove è previsto un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore consecutive, è erogabile l'indennità di turno al personale dipendente che, avendo un orario turnificato, si alterna, nell’arco del mese, con altro personale dipendente, in un equo avvicendamento dei turni antimeridiani pomeridiani e, se previsti, notturni, a seconda delle esigenze organizzative o di servizio.
Indennità di turno. 1) Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
Indennità di turno. Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di € 0,26 per ciascuna giornata di presenza. Per le società SEA, Alisud e Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.a., l'indennità di cui al presente articolo si intende assorbita nella corrispondente indennità aziendale già in atto.
Indennità di turno. 1. L’indennità di turno di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 21/05/2018 compete alle condizioni e nei limiti disciplinati dal medesimo art. 23.
Indennità di turno. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 76 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.