Pausa pranzo Clausole campione

Pausa pranzo. Ai lavoratori con un turno superiore alle 6 ore giornaliere è garantita una pausa pranzo non inferiore a mezz'ora. Ai lavoratori che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Pausa pranzo. 1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 1 ora, ed è concordata tra i lavoratori e l'Impresa in funzione delle esigenze di servizio.
Pausa pranzo. Art. 60 – Lavoro straordinario................................................................................................................
Pausa pranzo. Qualora la prestazione di servizio ecceda le 6 ore continuative, il dipendente ha diritto ad una pausa obbligatoria di almeno 30 minuti e per un massimo di 120 minuti, finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto (qualora intervenissero norme od accordi contrattuali superiori che dispongono diversamente, le parti si impegnano a riconsiderare la regolamentazione alla luce di dette norme). Ferme restando le prioritarie esigenze di copertura del servizio con particolare riferimento al personale addetto ai servizi al pubblico, la pausa potrà essere fruita nel periodo dalle 13:00 alle ore 15:00.
Pausa pranzo. Xxxxxxx Xxxx, presidente del comitato aziendale dell’azienda Boxmark Il collega Xxxxxxxx Xxxxxx, ÖGB [Confederazione dei sindacati austriaci], Stiria del sudest, segnala che c’è già stato un incontro e uno scambio di esperienze fra Slovenia e Stiria, in cui i colleghi sloveni hanno manifestato grande interesse per la struttura esistente in Austria.
Pausa pranzo. La pausa per la fruizione del pasto spetta in caso di prestazioni giornaliere effettivamente rese di durata pari o superiore a 6 ore (o alle stesse equiparate, quali i riposi giornalieri per l’allattamento, il permesso giornaliero di 2 ore ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, ecc.). La pausa è sempre obbligatoria in caso di prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 7,12 ore (in caso quindi di effettuazione di ore di lavoro straordinario o comunque eccedenti l’orario ordinario). E’ facoltà del dipendente richiedere di non fruire della pausa pranzo in caso di prestazioni lavorative giornaliere pari o inferiori alle 7 ore e 12 minuti. La pausa per la consumazione del pasto deve essere fruita in un arco temporale compreso fra le 12,30 e le 14,30. Per il personale “turnista” (v. art. 21 del presente CCIE), in ogni caso, la pausa mensa deve essere inserita all’interno dell’orario di lavoro. La durata della pausa per la fruizione del pasto è stabilita in sede di contrattazione decentrata locale da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 2 ore per l’articolazione oraria “mattutina”. Per l’articolazione oraria “pomeridiana” e per il turno pomeridiano, invece, la pausa è fissata in 30 minuti. La pausa pranzo deve essere attestata con il passaggio del badge in uscita ed in ingresso, in caso di fruizione del pasto all’esterno dello stabile dove insiste la struttura di appartenenza. Diversamente, la pausa fruita all’interno dello stabile non richiede attestazione ed è attribuita automaticamente per la durata di 30 minuti. Resta, comunque, ferma la possibilità di fruire di una pausa pranzo più lunga (ove consentita) previa attestazione della stessa.
Pausa pranzo. 1°) La pausa pranzo è riconosciuta e deve essere effettuata unicamente dai lavoratori con rapporto di lavoro part time superiore alle 5 ore giornaliere.
Pausa pranzo operatori portano i bambini a lavarsi le mani negli spogliatoi (a turno), e vanno a prendere i sacchetti del pranzo e li portano nel campo base. Si fa mettere asciugamano per terra (distanza almeno due metri tra uno e l’altro) e si fanno sedere i bambini e ad ognuno si da il sacchetto. Si disinfettano le mani dei bambini. Finito di mangiare si butta la spazzatura nei sacchetti plastica, indifferenziata e carta. Si disinfetta a tutti le mani nuovamente. • 13.30 - 14.00 4° ATTIVITA’ /POSTAZIONE: • 14.00 -15.00 5° ATTIVITA’ /POSTAZIONE • 15.00 -16.00 6° ATTIVITA’ /POSTAZIONE • 16.00 -17.00 USCITA e DIARIO - Ad ogni gruppo verrà assegnato un orario specifico per riprendere i figli, in un arco temporale di un’ora per evitare assembramenti. Mentre i bambini aspetteranno il proprio turno di uscita, si farà scrivere loro il diario di “Altum Park estate 2020” raccontando le esperienze più significative della giornata.
Pausa pranzo. L’ Impresa è tenuta a garantire la pausa pranzo al proprio personale entro un tempo massimo di 1 ora compreso gli spostamenti ( indicativamente all’ interno del periodo 12,00-14,00 ) e comunque da svolgersi secondo la necessità operativa indicata dalla Committente. Per tale motivo l’Impresa dovrà individuare ed utilizzare i luoghi per il ristoro e la mensa collocati nelle vicinanze dei punto di intervento.
Pausa pranzo. Dopo massimo 6 ore consecutive di lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori effettuare una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 75 minuti. La pausa deve essere ordinariamente usufruita nell’arco temporale che va dalle ore 13.00 alle ore 14.15. Un diverso arco temporale per l’effettuazione della pausa può essere contrattato in sede locale in funzione delle esigenze di servizio (con particolare riguardo a quelle dell’utenza), della tipologia di orario di lavoro prescelta dai lavoratori della struttura, nonché in relazione alla disponibilità di servizi di ristoro e alla dislocazione dell’ufficio nell’ambito del tessuto urbano. In nessun caso la fruizione della pausa pranzo potrà essere fatta coincidere con i 30 minuti finali del profilo orario personale previsto per la propria giornata lavorativa. Qualora la pausa venga fruita all’esterno della sede di lavoro, essa dovrà essere tracciata attraverso gli ordinari strumenti automatici di controllo, mediante timbratura del badge magnetico, sia all’uscita che al ritorno in ufficio. Se invece l’intervallo viene fruito all’interno della sede di lavoro, la procedura presenze/assenze imputerà automaticamente 30 minuti di assenza a titolo di pausa pranzo. Restano ferme le condizioni previste dall’articolo 98 del C.C.N.L. per l’attribuzione del buono pasto. Alla luce del combinato disposto dell’articolo 8 del D.Lgs n. 66 dell’8/04/2003, dell’articolo 2113, 1° comma, del codice civile e degli articoli 33, comma 5, e 40 del C.C.N.L. l’effettuazione della pausa deve considerarsi l’oggetto di un obbligo per il datore di lavoro, nonché un diritto indisponibile posto a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e, di conseguenza, non rinunciabile dallo stesso. Anche per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, in caso di prestazioni lavorative superiori alle 6 ore continuative, dovrà essere effettuata obbligatoriamente la pausa pranzo, non inferiore a 30 minuti.