SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO E 2
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizio di Assistenza domiciliare alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Xxxx Xxxxxxxx
XXXX X. 0000000
XXXXX X. 0: Casa di Riposo “Roma 1 – Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx-XXX 0000000000-
XXXXX X. 0: IMPORTO A BASE DI GARA € 1.816.448,48 (iva esclusa al 22%)
di cui:
€ 1.811.202,58 soggetti a ribasso ed € 5.245,90 (iva esclusa al 22%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Xxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Incaricato di P.O. area anziani
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio di Assistenza domiciliare alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale:
LOTTO N. 2: CASA DI RIPOSO “ROMA 1 RESIDENZA PARCO DI VEIO” – CIG 8731365655
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- l’Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016;
- il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- -il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 e richiamato al punto 6.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2022-2023, approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000;
- xx X.X.X. Xxxxx n. 1305/2004 e ss.mm.ii.;
- il D.U.V.R.I. afferente il presente lotto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 21/12/2021 e terminerà il 20/12/2023, o comunque dalla data di affidamento del servizio per la durata di mesi 24.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno analiticamente specificate ed articolate.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa per il lotto n. 2, al netto del ribasso proposto sia per le prestazioni a corpo che a misura e per il periodo innanzi indicato in € ……………. (………….), oltre a €
…….. (…………) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ove dovuti, ammonta a € ……… ( ) al netto dell’I.V.A.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
Le prestazioni principali e secondarie del presente appalto sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:
Descrizione attività | principale/ secondaria | C P V |
Attività socio-assistenziale domiciliare per la persona anziana | Principale | 85312000-9 |
Attività per il benessere degli ospiti | Principale | |
Attività di trasporto e accompagno | Principale | |
Attività ludico - ricreative, culturali e di socializzazione | Principale | |
Attività di prima accoglienza e monitoraggio con annotazione su apposito registro informatico di tutte le situazioni/operazioni di rilievo che si presentino durante tutte le 24 ore, comprese l’uscita e il rientro degli ospiti nonché le assenze | Principale | |
Messa a disposizione n. 1 pulmino e n. 1 automobile | Secondaria |
Da espletarsi presso la seguente Struttura sita in Roma:
Denominazione Struttura | Ubicazione Struttura | Posti |
Casa di Riposo “Roma 1”- Residenza parco di Veio | Via Xxxxx Xxxxxxxxxxxx,88 Tel. 06/30365207 | 54 |
I locali, gli arredi e le attrezzature concesse in uso da Roma Capitale potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Organismo Affidatario e soltanto per l’espletamento esecutivo delle attività previste dal presente schema di contratto, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.
Il servizio oggetto dell’appalto si rivolge alla cura delle persone anziane, offrendo loro un’assistenza qualificata e personalizzata in grado di conciliare la duplice finalità di promuovere l’autonomia delle persone anziane, valorizzandone le risorse personali e al contempo sostenere gli anziani più fragili con assistenza sociosanitaria integrata all’interno delle strutture.
Pertanto, il presente servizio si pone l’obbiettivo di:
- Attuare gli interventi necessari all’espletamento delle attività di sostegno e recupero dell’autonomia psico-fisica dell’anziano ospite;
- promuovere l’autonomia delle persone favorendo la loro partecipazione attiva e alla organizzazione delle attività delle strutture;
- favorire l’integrazione con le realtà sociali del territorio e della città;
- programmare i tempi e gli orari delle attività della struttura con la massima flessibilità affinché siano assicurate le esigenze degli ospiti;
- sostenere gli anziani più fragili con assistenza sociosanitaria integrata all’interno delle strutture;
- assicurare le attività di prima accoglienza e monitoraggio della permanenza degli ospiti all’interno delle strutture.
Il servizio dovrà essere garantito H 24, per tutti i giorni dell’anno, secondo un preciso orario di lavoro.
L’O.A. dovrà, quindi garantire:
1) xxxx e tempi ottimali di intervento socio-assistenziale, di cura dell'igiene e del benessere personale, da realizzare in modo appropriato e corretto, in un equilibrio che risponda alla specificità dei bisogni, e che rispetti la dignità e i diritti individuali dell'anziano in tutte le sue accezioni;
2) mantenimento e recupero di tutte le potenzialità, anche minime dell'anziano, per un suo eventuale rientro alla propria residenza, ove possibile e per prevenire qualsiasi forma di istituzionalizzazione;
3) un rapporto di "empatia solidale" tra anziano e operatore, che vada oltre al doveroso reciproco rispetto, e che ponga in evidenza l'attenzione all'aspetto relazionale e interpersonale;
4) valorizzazione della persona anziana attraverso una particolare cura dell'aspetto psico -fisico, attivando tutti gli interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilizzazione, all'igiene, alla protezione ed alla socializzazione, sempre nel rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascun ospite;
5) attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente attraverso momenti di socializzazione tra gli utenti stessi, con parenti e conoscenti, promuovendo delle uscite all'esterno in funzione sia del recupero psico- fisico, sia per prevenire un eventuale stato di emarginazione, tramite un servizio aperto all'esterno nella logica della massima integrazione con il territorio;
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare gli obblighi relativi al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli professionali.
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
L’Organismo affidatario s’impegna a inviare l’elenco nominativo degli operatori impiegati con i relativi titoli di studio e anno di conseguimento, le esperienze professionali, documentabili, inerenti le esperienze maturate in servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane, con indicazione delle qualifiche ricoperte, dell’inquadramento contrattuale e delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze, l’iscrizione agli Albi Professionali ove previsti per legge, la qualifica e l’inquadramento contrattuale previsti per lo svolgimento del servizio, il contratto collettivo di lavoro applicato e il monte ore settimanale previsto e monte ore complessivo per i ventiquattro mesi di svolgimento del servizio.
Tutti i dati sopra indicati dovranno corrispondere a quelli indicati in sede di offerta.
Si impegna, altresì, a fornire i relativi curricula e le lettere di referenze elencate nell’offerta.
L’Organismo s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e, ove possibile preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica, pari titoli e con pari esperienza.
Dovranno essere garantite le seguenti figure professionali e prestazioni minime:
RESPONSABILE, Livello E1, Fabbisogno annuale 520 ore ASSISTENTE SOCIALE D2 Fabbisogno annuale 520 ore
ED. PROFESSIONALE, Livello D2, Fabbisogno annuale 2912 ore
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.), Livello C1, Fabbisogno annuale 25688 ore
ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE, Livello B1, Fabbisogno annuale 9880 ore
OP. GINNASTICA, Laureato in Scienze Motorie, Fabbisogno annuale 104 ore PODOLOGO a prestazione a misura max 254 prestazioni annue
Il Responsabile di Gestione/Coordinatore avrà principalmente il compito di individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività assistenziali nonché di garantire l'armonica integrazione delle stesse nei confronti delle diverse articolazioni funzionali dell'organizzazione delle Strutture, modellando l’intensità assistenziale nel rispetto dei piani personalizzati di assistenza, stilati dall’assistente sociale e, sotto il monitoraggio del Responsabile della Struttura per Roma Capitale.
Il Responsabile della Gestione/Coordinatore sarà responsabile della gestione e dell’organizzazione del personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo dagli OO. AA., improntando tale organizzazione alla massima flessibilità, per adeguare efficacemente il servizio ai bisogni socioassistenziali degli ospiti che possono variare nel tempo.
Calendarizzare e Coordinare le riunioni di equipe da effettuarsi almeno 1 volta al mese, per la verifica dell’applicazione dei Piani di Assistenza Individuali, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto fra gli operatori, favorendo lo scambio e il confronto, nonché valutare la compatibilità della permanenza degli ospiti presso la struttura.
Le ore di presenza nelle Strutture richieste dalla S.A. per il Responsabile di Gestione/Coordinatore dovranno essere di almeno n. 10 settimanali (monte ore annuale pari a 520), per il lotto 2, e lo stesso dovrà garantire la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
L’Assistente Sociale avrà principalmente il compito di:
- valutare e adeguare i Piani Assistenziali Individuali alle mutevoli condizioni degli ospiti;
- valutare la compatibilità della permanenza degli ospiti presso la struttura;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività assistenziali e sociali, modulando l’intensità dell’intervento socioassistenziale nel rispetto dei bisogni degli assistiti;
-partecipare alle riunioni mensili di equipe;
-gestione delle attività di Segretariato Sociale, in base alle esigenze degli ospiti.
Le ore di presenza nelle Strutture richieste dalla S.A. per l’Assistente Sociale dovranno essere di almeno n. 10 settimanali (monte ore annuale pari a 520), per il lotto 2.
L’Educatore professionale si occuperà di:
-dare concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza;
- progettare e mettere in atto le attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti;
- Mettere in atto le strategie necessarie per l’integrazione sociale degli utenti, in stretto rapporto con l’Assistente Sociale e con Responsabile della Struttura per Roma Capitale.
-stimolare la partecipazione dell’anziano alle varie attività di socializzazione ed in particolare alle attività motorie per il mantenimento delle capacità funzionali, condotte dall’operatore di ginnastica.
Per il lotto, è richiesto l’impiego di n. 1 Educatore Professionale per n. 38 ore settimanali - full time e n. 1 Educatore per n. 18 ore settimanali - part-time equivalente (monte ore annuale pari a 2912 per il lotto 2).
Il suddetto personale dovrà essere abilitato alla guida dei mezzi messi a disposizione dagli OO.AA. per effettuare il servizio di accompagnamento, di cui all’Art. 11 del presente capitolato, in alternativa o in aggiunta agli O.S.S.
Le attività e il tempo degli interventi saranno coordinati dal Responsabile di Gestione degli OO.AA., sentiti i Responsabili capitolini delle Strutture.
L’O.A dovrà garantire la presenza della figura professionale di Operatore Socio Sanitario – O.S.S è previsto l’impiego per n. 38 ore settimanali per il servizio H 24 per 365 giorni all’anno corrispondente:
- per il lotto 1, per il lotto 2, a minimo 13 Operatori Socio Sanitari Full-Time Equivalente per un monte ore complessivo annuale di n. 25688 considerando la presenza per ogni turno di lavoro (due turni diurni e uno notturno) con un rapporto operatori/ utenti, oltre che le assenze fisiologiche, come di seguito specificato:
per utenti autosufficienti = numero non inferiore a 1/20 diurno -1/40 notturno (rapporto minimo previsto dalla normativa)
per utenti parzialmente autosufficienti = l’intensità assistenziale potrà variare in relazione alle necessità degli ospiti e in base a quanto previsto dai singoli piani personalizzati. Il numero degli operatori dedicato a questi utenti verrà confermato o variato, secondo le valutazioni delle condizioni degli ospiti in base ai Piani di Assistenza Individuali elaborati dagli Assistenti Sociali e organizzato logisticamente dal Responsabile di Gestione.
Il modello flessibile dell’organizzazione del lavoro dovrà adattarsi anche alle altre azioni previste dal presente Capitolato, come accompagnamento, trasporto e socializzazione/animazione, ma in ogni caso senza mai scendere al di sotto del rapporto minimo previsto dalla legge, per gli utenti autosufficienti/parzialmente autosufficienti. Le mansioni dell’O.S.S, in particolare dovrà:
1. supportare ed agevolare l’utente nell’espletamento delle funzioni primarie, igiene personale, vestizione, mobilità ed assunzione dei cibi, in relazione ai diversi gradi di autosufficienza;
2. mettere in atto tutti gli interventi necessari all’espletamento delle attività di sostegno e recupero dell’autonomia psico-fisica della persona anziana;
3. applicare tecniche per la corretta mobilizzazione e per il mantenimento delle capacità motorie dell’utente nell’espletamento delle funzioni primarie e per la prevenzione di sindromi da immobilizzazione e da allettamento negli ospiti parzialmente autosufficienti;
4. saper riconoscere i parametri vitali dell’assistito e percepirne le comuni alterazioni: pallore, sudorazione, etc;
5. riassettare il letto, il comodino e l’armadio personale, individuando soluzioni volte ad assicurarne l’adeguatezza, la funzionalità e la personalizzazione;
6. curare la sistemazione della biancheria personale degli anziani ospiti, controllare i capi per favorirne il riconoscimento;
7. prestare assistenza all’anziano in caso di ospedalizzazione, con cadenza minima settimanale, eventualmente aumentata in caso di rilevata necessità, al fine di assicurare ogni cura di cui necessita, il cambio ed il trasporto della biancheria personale;
8. aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
9. accompagnare l’ospite nelle uscite extra - strutture;
10. eseguire interventi non invasivi di primo soccorso;
11. adottare comportamenti idonei alla prevenzione/riduzione del rischio sia professionale/ambientale che per gli utenti;
12. partecipare a lavori e/o attività di gruppo, limitatamente ai propri compiti;
13. dare comunicazione al Responsabile della struttura, al Responsabile di Gestione, nonché ai renti e/o al personale infermieristico, nell’ambito delle rispettive competenze, di quanto avviene durante il proprio turno di lavoro che abbia rilevanza sugli assistiti e/o sull’ambiente, provvedendo all'aggiornamento del registro giornaliero delle consegne;
14. raccogliere, conteggiare e trasportare la biancheria sporca e prelevare, conteggiare e distribuire la biancheria pulita;
15. pulizia e igiene “dell’unità di degenza” dell’ospite non autosufficiente (letto, comodino e armadio);
16. adottare le procedure ed i protocolli previsti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti speciali;
17. collaborare con il personale sanitario, nello svolgimento dei compiti e delle attività previste in sede di lavoro di equipe;
18. eseguire durante il turno notturno una vigilanza attiva che si concretizzerà nel costante monitoraggio degli utenti, ogni due ore, per verificare la presenza di qualsiasi evento e situazione anomala ed intervenire immediatamente, ove necessario.
Gli OO.AA. dovranno redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una documentazione costantemente aggiornata che comprende:
• registro delle presenze degli ospiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
• cartella personale per ogni singolo utente, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari nonché il Piano personalizzato di Assistenza e le relative valutazioni periodiche;
• il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
• il registro delle consegne giornaliere.
L’Organismo affidatario assicura, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte dell’Amministrazione capitolina, la continuità degli interventi dei medesimi operatori presso la stessa Struttura, stante la particolarità dell’utenza presa in carico, nonché garantisce la sostituzione del personale assente con altro di pari professionalità. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione capitolina.
Il servizio di accoglienza di base e monitoraggio della permanenza degli ospiti dovrà essere espletato dagli Addetti all’assistenza di base, personale inquadrato al livello B1 CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali (o equivalente).
Per tale figura professionale per n. 38 ore settimanali è previsto l’impiego per il servizio H. 24 per 365 giorni all’anno (monte ore complessivo annuale per ciascun lotto di n. 9880, corrispondenti a
n. 5 addetti full-time equivalente,considerando la presenza per ciascuno dei tre turni di lavoro).
Gli OO.AA. dovranno individuare, tra il personale di ciascuna Struttura e prima della stipula del contratto, almeno un O.S.S. referente per la gestione operativa dell’assistenza diretta agli ospiti autosufficienti e, parzialmente autosufficienti, di supporto alle attività del responsabile di Gestione/Coordinatore.
I Referenti, individuati dagli Organismi affidatari, dovranno possedere adeguata esperienza professionale e comprovata capacità organizzativa nell'assistenza agli anziani e dovranno altresì partecipare alle riunioni di equipe mensili.
L’Operatore della ginnastica realizzerà attività motorie adeguate all’età e alle condizioni fisiche degli ospiti che lo desiderano, coinvolgendoli in gruppi omogenei per capacità funzionali. L’attività motoria dovrà essere organizzata in uno spazio dedicato nella struttura (anche all’aperto a seconda delle condizioni climatiche) e ad orari stabiliti. Prima di dare inizio al corso di ginnastica l’operatore spiegherà agli ospiti, con riunioni in gruppi, come la vita attiva accresce il benessere fisico. L’Operatore di Ginnastica dovrà effettuare n. 2 sessioni settimanali di attività motoria per gli anziani di n.1 ora ciascuno, per un monte ore complessivo annuale minimo di n. 104.
Gli Organismi Aggiudicatari, attraverso il Responsabile di Gestione e secondo le direttive del Coordinamento di cui all’art. 7, dovranno impostare l’organizzazione sul lavoro in équipe, con riunioni mensili di confronto e per la verifica dell’applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per monitorare, la compatibilità della permanenza degli ospiti presso la struttura, ed il monitorare il clima lavorativo tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze; alle suddette riunioni mensili di equipe, condotte dal Coordinatore/Responsabile del Servizio, parteciperanno: Il Direttore di struttura dell’Amministrazione, l’Assistente sociale responsabile dei PAI, gli educatori e gli OSS Referenti.
L’Organismo concorrente dovrà presentare in sede di offerta tecnica un documento di impegno a collaborare, per il periodo dell’appalto, a partire dalla data di stipula del contratto, della seguente figura professionale:
a) Podologo con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di abilitazione all’esercizio della professione, ai sensi del D. M 14 settembre 1994, n. 666 L’impegno a collaborare, oltre alle suddette dichiarazioni deve essere corredato dalla indicazione del prezzo delle prestazioni da rendere, nonché dall’impegno di mantenere il prezzo offerto con l’eventuale ribasso, per tutta la durata dell’appalto e che comunque, dovrà rientrare nel seguente importo massimo:
a) Podologo max € 40,00 IVA esclusa a prestazione
Le prestazioni del Podologo, verranno rimborsate, “a misura” come previsto dall’art. 8 del presente schema di contratto, La prestazione podologica verrà rimborsata qualora sia prescritta dal Medico curante in relazione a particolari patologie ed inserito come prestazione assistenziale nel Piano Personalizzato di Assistenza, riferito a ciascun ospite delle due Strutture. Le prestazioni di cui al presente articolo verranno svolte all’interno delle Case di Riposo capitoline.
L’O.A. inoltre, deve garantire la Formazione Professionale per gli operatori realizzando un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l’anno nell’area d’utenza specifica della struttura, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, a favorire l’approccio all’integrazione interprofessionale e, per le strutture che ne necessitano, ad approfondire il particolare aspetto dell’integrazione sociosanitaria, in particolare secondo i più recenti orientamenti della L.R. n.11/2016. Il Responsabile di Gestione per l’O.A. programma i corsi di aggiornamento con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli accreditati, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua.
Per l’Idoneità Professionale degli operatori (ai sensi della DGR 1305/2004 e ss.mm.ii), l’O.A. si impegna a presentare i certificati che attestano che il Responsabile di Gestione e gli operatori della struttura, non sono stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero non hanno procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. L’O.A. e la certificazione sanitaria da parte della ASL. che attesti che gli operatori possiedono idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere.
L’O.A. dovrà garantire condizioni lavorative volte a contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro ed il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all’aspetto motivazionale e Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
L’O.A. deve redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una documentazione costantemente aggiornata che comprende:
• registro delle presenze degli ospiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
• cartella personale per ogni singolo utente, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari nonché il Piano personalizzato di Assistenza e le relative valutazioni periodiche;
• il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
• il registro delle consegne giornaliere.
L’O.A. dovrà provvedere inoltre al monitoraggio del servizio come da offerta tecnica.
Qualora il piano personalizzato di assistenza preveda la prestazione di accompagnamento in ambiente extra – struttura dell’ospite, gli OO.AA. dovrà garantire il trasporto per:
a) piccoli acquisti, visite specialistiche, pratiche burocratiche;
b) accompagnamento presso il medico di medicina generale, per esami diagnostici e visite specialistiche;
c) accompagnamento per disbrigo di pratiche amministrative ai fini pensionistici, esenzioni tributi e altri oneri e quant’ altro si renda necessario secondo le indicazioni dell’Assistente Sociale e del Responsabile di Struttura per Roma Capitale;
d) accompagnamento in luoghi di culto per funzioni o altro, a seconda delle confessioni degli ospiti, per il soddisfacimento di esigenze religiose e spirituali.
11.2.) A tale scopo gli OO.AA., entro 15 giorni dall’inizio dell’affidamento del servizio, metterà a disposizione i seguenti mezzi di trasporto:
-n. 1 pulmino
-n. 1 automobile per ciascuna Struttura.
I mezzi dovranno essere debitamente attrezzati ed abilitati, ai sensi di Legge, con pedana necessaria al trasporto degli ospiti con disabilità e tutti i mezzi messi a disposizione dovranno essere idonei alla circolazione anche in situazioni di restrizione del traffico automobilistico.
L’organizzazione, le priorità e le destinazioni relative al servizio di trasporto saranno di volta in volta valutate dal Responsabile della Struttura per Roma Capitale, interessato il Responsabile della Gestione per gli OO.AA.
Per la realizzazione del servizio di cui al presente articolo, è previsto l’impiego di OSS e/o degli Educatori professionali abilitati alla guida dei mezzi in dotazione a ciascuna Struttura. Il numero delle ore del servizio di trasporto per ciascuna Struttura, nonché la pianificazione settimanale dello stesso, in relazione ai mezzi messi a disposizione dall’Organismo Aggiudicatario dovrà essere competenza del Responsabile di Gestione/Coordinatore, di concerto con le Equipe degli Educatori e dei Responsabili di Struttura per Roma Capitale.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice,come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 6 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub-criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato.
Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative.
Art. 7 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini:
Attività socio-assistenziale per la persona anziana | Principale | Continua |
Attività per il benessere degli ospiti | Principale | Continua |
Attività di trasporto e accompagno | Principale | Disposizione del Responsabile della Struttura per la S.A. |
Messa a disposizione n. 1 pulmino e n. 1 automobile | Secondaria | Entro 15 giorni dalla stipula del contratto |
Attività ludico - ricreative, culturali e di socializzazione | Principale | Secondo il crono programma presentato in sede di offerta |
Attività di prima accoglienza e monitoraggio con annotazione su apposito registro informatico di tutte le situazioni/operazioni di rilievo che si presentino durante tutte le 24 ore, comprese l’uscita e il rientro degli ospiti nonché le assenze | Principale | Continua |
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta dal contraente medesimo in sede di proposta migliorativa. In caso di mancato rispetto della tempistica proposta, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio
dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) entro e non oltre il termine di 10 giorni;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il servizio secondario di “Messa a disposizione n. 1 pulmino e n. 1 automobile per Struttura” omessa a seguito dell’avvio del servizio rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
d) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’ esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 - Contabilizzazione dei servizi a “corpo” e a “misura”
I servizi di cui al presente Capitolato, saranno liquidati in parte “a corpo”, con la definizione di una somma fissa ed invariabile per il perfetto adempimento di tutte le attività previste dal presente Capitolato, ed in parte “a misura”, quali le prestazioni del Podologo, che verranno liquidate “a misura” in quanto trattasi di prestazioni non determinabili univocamente e non esattamente prevedibili nella variazione delle quantità stimate, in fase di progettazione e pertanto, saranno liquidate, ove effettuate. Le prestazioni a misura, saranno liquidate, ove effettuate, nelle modalità descritte dal punto 20 del Capitolato per un totale complessivo massimo per il lotto 2, per 24 mesi pari a € 20.320,00 (iva esclusa), pari a 254 prestazioni annue.
Tutte le altre attività previste dal Capitolato saranno invece contabilzzate “a corpo”, con la definizione di una somma fissa ed invariabile per il perfetto adempimento delle stesse così come previsto dal Capitolato Descrittivo Prestazionale per un totale complessivo di manodopera,sia a corpo che a misura, comprensiva di spese di gestione e dell’utile d’impresa per il Lotto 2 pari a € 1.811.202,58 (IVA esclusa)al netto del ribasso offerto sia per la manodopera a corpo che per le prestazioni a misura.
Le prestazioni a corpo verranno liquidate dietro presentazione di regolare fattura, corredata dalla relazione mensile delle attività svolta.
Le prestazioni a misura, saranno liquidate, ove effettuate, dietro presentazione di fattura relativa alle prestazioni effettuate e, relativamente alle prestazioni del podologo, qualora la stessa risulti prescritta dal Medico curante in relazione a particolari patologie ed inserito come prestazione assistenziale nel Piano Personalizzato di Assistenza riferito a ciascun ospite, per un massimo rimborsabile per il lotto 2,di € 20.320,00 (Iva esclusa) per 24 mesi, pari a 254 prestazioni annue. Per la liquidazione delle suddette prestazioni la fattura dovrà essere corredata da elenco riportante la data della prestazione, il nome e la firma degli ospiti che ne hanno usufruito, nonché dalla prescrizione effettuata dal medico curante, le prestazioni di cui al presente articolo verranno svolte all’interno delle Case di Riposo capitoline.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente a seguito di emissione di regolare fattura le sole prestazioni “a corpo” per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Le prestazioni “a misura” verranno liquidate quando e ove effettuate, nei limiti massimi previsti e nelle modalità di cui al punto 20 del Capitolato.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice ove previsto.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017,Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione all'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto. Verifica di conformità in corso di esecuzione.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Commissione incaricata della verifica di conformità
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità,
In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto...............................(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto...............................(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%,l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e rating d’impresa;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/ e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 15-Subappalto
È ammesso il subappalto, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016, per ciascun lotto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo dell’importo contrattuale. L’affidatario comunica alla S.A., prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidati. Sono altresì comunicate alla S.A., eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16– Tranciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tranciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tranciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla Persona, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità
Approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 e richiamato al punto 6.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2022- 2023, approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 debitamente sottoscritto;
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg.
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4,lett.
a) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.1. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.2. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.3. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.4. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.5. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.6. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.7. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.8. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.9. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.1. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
1. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
2. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tranciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
b) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice,Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 22 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art.110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1,lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 23 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui, una o più case di riposo debbano cessare la loro attività per motivi di ristrutturazione edilizia dell'immobile e/o per ristrutturazione della misura di accoglienza, la S. A. intende avvalersi del diritto di recesso ad nutum, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, in base al quale il committente può recedere dal contratto, anche in corso di esecuzione del servizio, in deroga art. 1373 del codice civile, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, così come disciplinato dall’art. 109 primo comma, del decreto legislativo 50/2016 previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 25 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i serviziricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
A tal fine, il Dirigente terrà conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati dall’X.X.XX. con apposite linee guida ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto dall’art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.
Art.26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti.
Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate a Roma Capitale dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto.
Art. 27 - Risoluzione controversie
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
Art. 28 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto. “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del
D. Lgs.n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 29 – Clausola sociale di assorbimento del personale
Per l’esecuzione del presente appalto, ai fini di garantire il livello occupazionale, l’aggiudicatario, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale indicato nell’elenco depositato presso Roma Capitale, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario.
Il RUP
Xxxxx Xx Xxxxxxxxx Il Direttore di Direzione
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
34 Schema di Xxxxxxxxx - XXXXX 0
00 XX = XXXXXXXXX
XXXXXXXXX C = IT