Obblighi generali dell’appaltatore Clausole campione

Obblighi generali dell’appaltatore. 1. L'esecutore è tenuto:
Obblighi generali dell’appaltatore. 1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio, così come dettagliato all’art. 2, nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
Obblighi generali dell’appaltatore. 6.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel disciplinare e nel capitolato di gara, nell’offerta presentata, nel presente contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa.
Obblighi generali dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, l’Appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L'Appaltatore è inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
Obblighi generali dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. La società contraente si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. Il Legale Rappresentante dell’operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell’attività della Società medesima, è dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa. La Società, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto. L’appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
Obblighi generali dell’appaltatore. 1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato agli art.4 e 5 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Obblighi generali dell’appaltatore. 1 L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal responsabile dell’Ufficio Trasporti. 2 Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti: - la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale; - il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio; - le spese per carburante; - le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi; - il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati; - la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 20 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune; - qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio; - sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88; - corsi di formazione ed informazione obbligatori per la sicurezza e la salute dei lavoratori in attuazione del D.Lgs. 81/2008; - tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative; - l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio; - l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di...
Obblighi generali dell’appaltatore. Art. 7 – Obblighi generali per la sicurezza Art. 8 – Oneri a carico dell’Appaltatore Art. 9 – Xxxxxxxx e garanzie assicurative
Obblighi generali dell’appaltatore. L’appaltatore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, ed in particolare: – DGR 2 dicembre 2002, n. 46-7923 Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte – MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIRETTIVA 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione – MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CIRCOLARE 17 giugno 1998, n. 3652. Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. (Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti) – D.G.R 26 maggio 1997, n. 85-19500 “Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e percorsi ciclabili in sede urbana ed extraurbana” – D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada – DPR. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento previsto dal nuovo codice della strada – D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – CONSIGLIO MINISTRI DETERMINAZIONE n. 22/2003 del 10 dicembre 2003 OGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la Segnaletica stradale – D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione delle legge 109/1994”
Obblighi generali dell’appaltatore. 1. L’appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto disposto dal presente capitolato, nella normativa di settore e nei regolamenti comunali vigenti in materia di delibere di Consiglio Comunale adottate in materia, avendo particolare riguardo ai termini di prescrizione dell’attività accertativi;