ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE Clausole campione

ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE. Le armature speciali, comprese quelle a cassa chiusa, occorrenti per gli scavi di fondazione o per gli scavi per la posa di tubazioni, da compensarsi con il relativo prezzo unitario, debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e saranno utilizzate esclusivamente dietro espresso benestare della D.L. Le caratteristiche meccaniche e geometriche degli elementi costituenti le armature dovranno essere supportate da una relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, a cura ed a spese dell’Impresa. I tipi, le modalità di utilizzo, posa e rimozione degli elementi costituenti le armature degli scavi dovranno essere conformi a quanto prescritto nella relazione di cui al precedente capoverso, oltre che a quanto prescritto dal costruttore. L’Impresa resta la sola responsabile dei danni cagionati a persone od a cose per l’uso non corretto di tali dispositivi. La protezione degli scavi con armature speciali sarà contabilizzata a superficie di scavo protetta, in proiezione verticale. E' compreso inoltre ogni onere e spese per l'esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo, a mano o meccanico, per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento.
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE. 10) Paratie o Casseri in Legname per Fondazioni "
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE. ART. C - 8
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE. Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d’arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo o lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell’Appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, fino a che il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengano sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell’Appaltatore. Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).