Piani di sicurezza Clausole campione

Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani ste...
Piani di sicurezza. 1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, come previsto dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza.
Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 .
Piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
Piani di sicurezza. I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: — eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; — un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Piani di sicurezza. (per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)