Ulteriori prescrizioni Clausole campione

Ulteriori prescrizioni. 1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
Ulteriori prescrizioni. I) Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
Ulteriori prescrizioni. Le integrazioni progettuali proposte dall’aggiudicatario saranno oggetto di approvazione. Conseguentemente, con decorrenza da tale data, il tecnico che ha predisposto e firmato tali integrazioni dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale di pari importo relativa alle stesse. (Si ricorda che, nel caso vi siano più progettisti, dovrà essere indicato il soggetto incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche al quale sarà intestata la polizza assicurativa di cui sopra . Le integrazioni proposte con l’offerta al progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante dovranno essere compiutamente coordinate con il suddetto progetto esecutivo. L’impresa aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni proposte con l’offerta.
Ulteriori prescrizioni eseguito l’accesso, il custode invierà, a mezzo PEC, una sintetica comunicazione a tutti i creditori e depositerà una breve relazione al GE denominata “relazione preliminare custode”, il cui contenuto è sopra descritto; successivamente, procederà a depositare una relazione al Giudice dell’esecuzione entro e non oltre sette giorni prima dell’udienza, nel corpo della quale evidenzierà, se vi sono stati mutamenti rispetto a quanto descritto nella relazione preliminare ( tra cui: risultanze dell’accesso e stato occupazionale, sempre in ordine alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni da parte degli occupanti, finalizzata alla eventuale emissione dell’ordine di liberazione); il custode accerterà, interpellando l’amministratore del condominio, l’importo medio annuo delle spese condominiali e l’ammontare delle spese condominiali dovute per l’anno in corso e per quello precedente (trattandosi di spese per le quali rispondono anche gli acquirenti in solido); nelle ipotesi in cui sia emesso ordine di liberazione, il custode provvederà a estrarre copia autentica dello stesso ed a curare gli adempimenti successivi previsti nel provvedimento del Giudice; il custode giudiziario provvederà a verificare che la perizia di stima e l’ordinanza di vendita unitamente alle foto in formato digitale siano disponibili on line sul sito internet indicato nell’ordinanza di vendita, controllando l’esattezza dei dati, segnalando immediatamente al provider eventuali anomalie ( ivi comprese eventuali violazioni della privacy), con richiesta di tempestivo intervento; in concomitanza con la pubblicazione dell’inserzione sul giornale indicato nell’ordinanza di vendita, il custode, anche avvalendosi di un proprio collaboratore, affiggerà un cartello “VENDESI” presso il portone di ingresso dell’immobile; il custode non rivelerà ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate, né a maggior ragione fornirà i loro nomi; in occasione delle visite il custode dovrà essere in grado di fornire a tutti i richiedenti una copia integrale della perizia di stima, nonché della planimetria e dell’ordinanza di vendita; il custode inoltre, dovrà evidenziare agli interessati con quale modalità è stata delegata la vendita, se in modalità analogica o in modalità telematica. Nel caso di vendita con modalità analogica, il custode dovrà: fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di acquisto precisando, in particolare, che tale offerta dovrà essere sottoscritt...
Ulteriori prescrizioni. Si prescrive inoltre:
Ulteriori prescrizioni. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni: la presente Lettera di Xxxxxx si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto; l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Ulteriori prescrizioni. La mancata produzione dei documenti sopra specificati ovvero la non conformità dei medesimi a quanto prescritto darà luogo all’esclusione dalla presente Procedura di vendita. Fermo restando quanto appena stabilito, PI e FS, in caso di carenze di elementi formali dell’istanza si riservano la facoltà di ricorrere al soccorso istruttorio; in particolare in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della Documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione relativa all’Offerta economica, assegnano al Partecipante un termine entro il quale sia resa, integrata o regolarizzata la necessaria documentazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il Partecipante sarà escluso dalla Procedura. In ogni caso, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si informa che Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. si avvarranno dell'esecuzione di indagini reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità e/o di solidità patrimoniale e finanziaria in capo ai Partecipanti e/o terzi nominati, per come meglio di seguito sarà descritto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. considerano ostativo alla sottoscrizione dell'atto di compravendita - in via di autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano le attività negoziali delle società proprietarie – il ricorrere delle cause di esclusione, in via di analogia con quanto previsto all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. nonché la sussistenza della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008, e potranno trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali – dall'esecuzione delle suddette indagini reputazionali. Si precisa che i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono causa ostativa alla stipula dell'atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna ...
Ulteriori prescrizioni. La mancata produzione dei documenti sopra specificati ovvero la non conformità dei medesimi a quanto prescritto, darà luogo alla esclusione dalla procedura di vendita.
Ulteriori prescrizioni. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni: le offerte saranno valide per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data del termine di scadenza per la loro presentazione;
Ulteriori prescrizioni. Saranno ammesse IMPRESE RIUNITE ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, con le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate all’art. 92 del DPR 207/2010. Le imprese riunite, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, oltre alla dichiarazioni indicate ai punti 1.A) e 1.B) del paragrafo “Presentazione dell’offerta” riferite a ciascuna impresa, dovranno produrre scrittura privata autenticata (in originale o in copia notarile) con la quale viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo. Qualora esse non producano il mandato collettivo, l’offerta economica deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio e la dichiarazione indicata al punto 1.A) del presente disciplinare dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata nell’istanza come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Le imprese riunite in associazione orizzontale dovranno qualificarsi ed eseguire i lavori nel rispetto delle percentuali previste all’articolo 92, comma 2 del DPR 207/2010. I consorziati, per conto dei quali i CONSORZI di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 dichiarano di concorrere, devono dichiarare in sede di offerta a pena di esclusione il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06, mediante la compilazione delle Parti 2 e 3 del Modello di dichiarazione predisposto dall’Ente. La Parte 2 dovrà essere prodotta singolarmente da tutti i direttori tecnici e dai seguenti soggetti dell’impresa consorziata: per Impresa individuale: titolare; per Società in nome collettivo: tutti i soci; per Società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari; per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e, ricorrendo il caso, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Saranno ammesse Imprese aventi sede in un altro Stato della U.E. alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06: l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle imprese italiane nella presente gara ed il possesso dei requisiti tecnico-economici di cui al DPR 207/2010, saranno accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tutti i documenti e...