DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO Clausole campione

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, ...
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per la partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno della presentazione delle offerte. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee Uni CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari al 10% dell’importo base complessivo, con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 6.3), dovrà essere presen- tato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provve- dimento di aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Da presentare ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo (€ 1.240.000,00) a base di gara di cui all’art. 5 del presente capitolato e costituito nelle forme consentite dalle disposizioni di cui alla legge 10.6.1982 n. 348 e dal D.M. 123/04, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario che sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tale deposito cauzionale potrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi: • tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un’Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 385/93; • tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95; • mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; Nelle cauzioni presentate dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: • escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; • alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: > ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, avere validità per almeno 180 giorni; > essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara; > in caso di costituenda riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.lgs.vo n.163/2006, è necessaria la costituzione di una cauzione provvisoria in misura pari al 2% dell’importo posto a base di gara, a mezzo assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale di Barletta o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo all’uopo autorizzato. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’ Associazione aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della cauzione definitiva.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. I Partecipanti, a pena di esclusione, dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) a favore di Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., costituito, alternativamente mediante:
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. L’impresa dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale posto a base d’asta della gara. Valore stimato totale dell’appalto (Euro) Deposito cauzionale 2% (Euro) € 1.435.000,00 € 28.700,00 La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 93 del D. Lgs. del 50/2016:
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. L’Impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all’offerta, l’attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di € 3.829,32 secondo le modalità indicate nel bando di gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito all’Impresa aggiudicataria dopo la costituzione della cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, mentre alle imprese non aggiudicatarie sarà restituito entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% del valore complessivo a base d’asta dell’appalto. La cauzione provvisoria può essere costituita in forma reale mediante deposito in numerario o titoli ovvero in forma personale mediante fideiussione, bancaria o assicurativa. La fideiussione, bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, dopo l’avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all’aggiudicatario allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, di cui al bando di gara, ridotto del 50% in applicazione dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, poiché la presente gara prevede l’obbligo per i concorrenti di possedere la certificazione del sistema di qualità. Ciascun concorrente deve pertanto presentare, a pena di esclusione dalla gara, l’attestazione della costituzione di detto deposito cauzionale che può avvenire mediante: