SMART WORKING Clausole campione

SMART WORKING. L’istituto dello Smart working, regolamentato nell’Accordo Integrativo 12.11.2014 e da successivi accordi applicativi, è stato disciplinato in una specifica normativa, Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Legge sul lavoro agile), ed è stato oggetto di ulteriori specifiche regolamentazioni da parte dell’INAIL. In virtù di quanto suesposto, ed in considerazione della conclusione in ambito aziendale del lungo e consolidato periodo sperimentale, sono maturate le condizioni e le necessità per effettuare alcune modifiche e interventi sul modello operativo di funzionamento dello Smart working che sono state successivamente inserite in uno specifico accordo, sottoscritto in data 18.1.2018 che è parte integrante della presente intesa, e in un nuovo regolamento aziendale. Con il presente paragrafo le Parti intendono confermare i concetti e le previsioni dell’Accordo 18.1.2018, ed in particolare: ‐ il sostanziale mantenimento dell’impianto contrattuale precedentemente condiviso; ‐ gli interventi correttivi effettuati rispetto alle nuove disposizioni di legge e rispetto alle emergenti esigenze operative/organizzative poste alla base delle variazioni dall’Azienda, quali: alcune specifiche relative ai temi della sicurezza, la natura ed i contenuti dell’accordo individuale (i riferimenti per i tempi di riposo, l’esercizio del potere direttivo, le modalità relative alla disconnessione, le modalità di recesso), alcune note interne di natura regolamentare/gestionale.
SMART WORKING. Rientra nell’attività in smart working l’attività lavorativa svolta in tutto il periodo di emergenza Covid-19, in smart working da remoto, contraddistinta da un basso disagio lavorativo e organizzativo, che comporta l’utilizzo di proprie attrezzature informatiche, connessioni internet e quant’altro necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle attività individuate nei progetti individuali formalmente approvati dai dirigenti; Si conviene quindi che il compenso è proporzionato: al periodo di effettivo servizio prestato dal dipendente in smart working nel periodo che va dal 08 marzo 2020 al 31 luglio 2020. L’importo da erogare sarà conteggiato, dopo la rilevazione delle effettive presenze nel sistema di rilevazione delle presenza in modo proporzionale tra le diverse voci.
SMART WORKING. Le parti riconoscono l’importanza di individuare forme di lavoro flessibili che consentano ai dirigenti, ove possibile, un adeguato contemperamento delle proprie esigenze di vita e lavoro. A tal proposito, i dirigenti adibiti a mansioni che la Struttura sanitaria ritiene compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, potranno richiedere di aderire a forme di lavoro agile ai sensi della legge 81/17 e s.m.i. Su richiesta delle XX.XX., la Struttura sanitaria fornirà un’apposita informativa annuale circa l’utilizzo dell’istituto.
SMART WORKING. Le parti concordano che lo Smart Working, così come normato dall’accordo sindacale del 12 aprile 2016, e successive integrazioni, sottoscritto dalle stesse Parti è da considerarsi come strumento prioritario per ridurre eventuali disagi, derivanti dalla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi e dei processi lavorativi, anche in ottica di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei collaboratori interessati. Eventuali situazioni particolari potranno essere oggetto di verifica congiunta, su richiesta di una delle Parti.
SMART WORKING. Le Commissioni Welfare aziendali valute- ranno, definita un’eventuale area di speri- mentazione, la normativa applicabile e la possibilità di un accordo di regolamenta- zione.
SMART WORKING. FIRMATO ACCORDO SULLO SMART WORKING PER I DIPENDENTI ANAS
SMART WORKING. 9162 10251 4125 4312 14 19 6 8 2018 2019 2020 2021 NUMERO ACCORDI LAVORATORI COINVOLTI
SMART WORKING. Si introduce anche nel CCNL l’articolo dedicato alla modalità di prestazione lavorativa denominata Smart working. L’adozione di tale modello di lavoro sarà oggetto esclusivamente di esame congiunto con la RSU aziendale.
SMART WORKING. L'istituto dello Smart Working, disciplinato dal capo II della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Legge sul lavoro agile) sarà applicato ai lavoratori con qualifica di impiegati, per come previsto dalle norme della contrattazione nazionale e/o accordi nazionali vigenti in materia, e se ritenuto necessario dall'Azienda, previa informativa alle Rsa e/o alle XX.XX. firmatarie.