Rapporti di lavoro in corso Clausole campione

Rapporti di lavoro in corso. 1. I rapporti di lavoro dei Dipendenti di Banca 24-7, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell’operazione, proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con UBI Banca, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti e dei patti individuali; pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI Banca sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso Banca 24-7, ivi compresi i periodi effettuati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, purché di durata superiore a 6 mesi continuativi presso aziende del Gruppo. Fermo quanto previsto al precedente punto 1, UBI Banca riconoscerà ai Dipendenti Banca 24 – 7 oggetto di conferimento, e a condizione che ne risultino già destinatari al momento del passaggio, l’ “Assegno ex SILF”.
Rapporti di lavoro in corso. Dal trasferimento di ramo d’azienda IT conseguirà il passaggio da UBI Leasing a UBI Centrosystem di tutte le attività, i diritti e gli obblighi inerenti al ramo ceduto, ivi compresi quelli attinenti ai rapporti di lavoro col Personale in carico al ramo d’azienda stesso alla data del loro trasferimento, che attualmente ammontano a 9 unità. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBI Leasing, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a UBI Centrosystem. Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza del trasferimento di ramo d’azienda, UBI Centrosystem subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione.
Rapporti di lavoro in corso. L’operazione avverrà mediante cessione da UBI Banca a RBC Dexia - da attuarsi in data non anteriore al 28 febbraio 2010 - del ramo d’azienda di cui alle premesse, unitamente alle Risorse che risulteranno in servizio presso il ramo stesso alla data del trasferimento. In relazione a quanto precede: I rapporti di lavoro dei dipendenti di UBI Banca di cui sopra proseguiranno a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, con RBC Dexia, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio; pertanto, il servizio che sarà prestato presso RBC Dexia sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso UBI Banca, con le precisazioni di cui al presente Accordo. RBC Dexia riconoscerà a tutti i dipendenti interessati dalla procedura di trasferimento del ramo d’azienda il complessivo trattamento contrattuale nazionale (CCNL per i dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali). La cessionaria si impegna, con le precisazioni di cui al presente Accordo, a mantenere la retribuzione individuale annua (RAL) negli importi rilevabili al giorno precedente la data di efficacia giuridica dell’operazione, riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la Cessionaria medesima, in un’ottica di armonizzazione amministrativa. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBI Banca, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a RBC Dexia. UBI Banca provvederà ad evadere, nei tempi tecnici necessari, le eventuali richieste di anticipazione del TFR maturato alla data del trasferimento, pervenute dai dipendenti ricompresi nel ramo entro il 31.01.2010, quale anticipazione straordinaria senza vincolo di finalità. Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento di ramo d’azienda oggetto del presente accordo, RBC Dexia subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della Cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione. Per i dipendenti interessati dal trasferimento del ramo d’azienda in oggetto, UBI Banca terrà a proprio il carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all’intero esercizio 2009 e pro quota per il periodo di servizio prestato nel 2010 ...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: