Licenziamento Clausole campione

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
Licenziamento. Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
Licenziamento. Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti dei lavora- tori dipendenti, il licenziamento non può effettuarsi che per «giusta causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», in- tendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempi- mento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, il suo regolare funzionamento e l’organizzazio- ne del lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, per mez- zo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoratore con la speci- ficazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al prece- dente comma è inefficace. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia ri- volto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla moti- vazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamen- to della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavora- trice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, ce...
Licenziamento. 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
Licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Licenziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Licenziamento. Art. 97 – Normativa – ex art. 2119 Cod. Civ.
Licenziamento. 1 La Società può risolvere il rapporto di lavoro:
Licenziamento. Il decreto ha previsto per l’apprendistato di 1° tipo che costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (attestato dall’istituzione formativa).