Pagamento Clausole campione

Pagamento. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Pagamento. Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto. Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno...
Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazi...
Pagamento. Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in due rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura, per un importo pari al 50% per ciascuna rata. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fo...
Pagamento. Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni. In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello d'interesse legale. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto. Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Pagamento. 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 26% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del lotto (Ammontare dovuto).
Pagamento. Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà liquidato per il 50% entro 15 giorni dalla firma del presente contratto, il rimanente al completamento dei lavori.
Pagamento. Il cliente pagherà tutte le Tariffe nella valuta indicata in fattura. Tutte le Tariffe sono dovute entro 30 giorni dalla data della fattura. Google non ha alcun obbligo di fornire più di una fattura. I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario devono includere i dati bancari forniti da Google.
Pagamento. I pagamenti a vverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge, fermo restando che non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli n. 4 – 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Palermo L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all’Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione. Le singole fatture dovranno essere intestate al Settore committente che curerà gli adempimenti relativi al pagamento. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti all'Amministratore, Procuratore o Direttore decaduto qualora la de cadenza non sia sta comunicata tempestivamente.