Rimprovero scritto Clausole campione

Rimprovero scritto. E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.
Rimprovero scritto. In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
Rimprovero scritto. E’ un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Rimprovero scritto. Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulterior- mente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospen- sione di durata non superiore ad 1 giorno.
Rimprovero scritto. 9. Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione
Rimprovero scritto. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
Rimprovero scritto. (CENSURA)
Rimprovero scritto. Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Rimprovero scritto. 1. Recidiva in mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali;

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  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • Polizza assicurativa L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della servizio. L’appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto . A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto , prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: • polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioniI/00) per sinistro e per persone;la copertura deve essere esente franchigia., Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L'attività di ricerca si incentra su tematiche relative allo sviluppo di dispositivi per la produzione e l'accumulo di energia dagli aspetti sintetici dei materiali utilizzati a un'estesa caratterizzazione chimico-fisica. La produzione scientifica è di eccellente qualità, originale e condotta con rigore e innovazione. La candidata ha collaborato con importanti gruppi internazionali e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. L'impatto della produzione scientifica complessiva, valutato anche sulla base dei principali indicatori bibliometrici, è ottimo; l'apporto individuale della candidata dimostra una personalità scientifica dotata di più che buona autonomia. Il giudizio è, pertanto, ottimo.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Copertura assicurativa La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.