VALUTAZIONI CONCLUSIVE Clausole campione

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 18. La presente valutazione ha ad oggetto le clausole, descritte al punto II del presente provvedimento, che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato alla Parte che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà, con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 37. Le presenti valutazioni hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato a Globo Vigilanza che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Con due precedenti relazioni, la Corte dei conti ha rilevato, con riguardo alla chiusura della società Stretto di Messina s.p.a., che, inserendo nel bilancio finale della liquidazione i crediti oggetto di controversia, le domande riconvenzionali nei confronti delle parti private possano ritenersi preservate nella loro integrità in capo ai soci. Secondo quanto puntualizzato recentemente dall’Avvocatura generale dello Stato, sul piano giuridico, “la pendenza giudiziale non impedisce, quale regola generale, la conclusione della fase di liquidazione, con subentro, nelle posizioni giuridiche attive e passive della società in liquidazione, dei soci della stessa. I quali, però, una volta intervenuto il bilancio finale di liquidazione e disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, risponderebbero dei debiti sociali nel limite di quanto dai medesimi eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Appare, peraltro, evidente che la determinazione di procedere alla chiusura della liquidazione è atto proprio del commissario liquidatore, anche se compulsato a tale fine dall’assemblea della società”. Non essendo le amministrazioni interessate riuscite nell’intento di addivenire alla soluzione prospettata, la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento normativo che, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo salva la tutela delle posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure in tal senso potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull’attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a due anni dalle sollecitazioni della Corte dei conti, la liquidazione della società resta un tema sospeso, non avendo le amministrazioni competenti assunto, nei fatti, alcuna conseguente iniziativa concreta. Al contrario, ognuna di esse ha prospettato soluzioni differenziate, peraltro tutte allo stato di intenzione, che rischiano, per la loro eterogeneità, di prolungare lo stallo nella definizione della vicenda. Il Ministero dell’economia ha ipotizzato la costituzione di un ulteriore Tavolo tecnico con la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle infrastrutture e l’Avvocatura generale dello Stato per la predisposizione di una norma che fissi tempi certi per la chiusura della Ministero delle infrastruttu...
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 75. Preliminarmente si ricorda come il presente procedimento sia stato avviato ai sensi sia della disciplina nazionale a tutela della concorrenza, per quanto concerne la valutazione del modello contrattuale notificato da Sagit, sia della disciplina comunitaria, con riguardo alla verifica dell’impatto complessivo sul mercato di riferimento dei contratti posti in essere dalle società Sagit, Nestlè, Sammontana e Xxxxxx.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. CONSIDERATO che secondo quanto previsto al comma 1, articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 46. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate dalle società del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A., quale associazione di categoria professionale, a richiedere l’intervento dell’Autorità.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Tenuto conto delle considerazioni svolte sino a questo momento, si possono trarre le prime conclusioni. Le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n.163/2006 devono essere osservate da tutti i soggetti pubblici chiamati ad acquistare beni e servizi (6). Per i “settori speciali” e i “settori esclusi” valgono altre regole che pure sono specificate dal Codice dei contratti. Nel caso di specie certamente non costituisce eccezione alla regola della gara l’obbligo di acquistare una particolare tipologia di beni da fornitori in possesso di un requisito abilitativo consistente nell’iscrizione all’elenco tenuto presso il Ministero della Salute. E’ di tutta evidenza che la normativa di settore assolve prima di tutto ad una funzione di garanzia circa la qualità dei beni da acquistare ma non costituisce
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Sulle questioni preliminari Sulle clausole oggetto di istruttoria
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 24. Preliminarmente ed in via generale si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in recenti pronunce13, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole abusive/vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo - è fondato sul presupposto che “il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 1) Valutazioni preliminari