Common use of LE PARTI Clause in Contracts

LE PARTI. Il contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali parti, ex parte lavoratoris, una delle figure che, come detto nel primo capitolo, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.

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LE PARTI. Il 3.3.3 diniego di rinnovazione o in mancanza dell’esercizio in concreto di tale facolta`. La limitazione di detti motivi non impedisce di considerare del tutto eventuale la rinnovazione del contratto e quindi esclude quella unicita` di durata ultranovennale che e` il presupposto per la prescrizione della forma scritta a pena di nullita` (Cass. 2 giugno 1993, n. 6130, ALC, 1994, 69; FI, 1994, I, 764; VN, 1994, 231). Lo stesso principio espresso dalla ricordata pronuncia – cui xxxx Xxxx. 14 maggio 1997, n. 4258, GC, 1998, I, 2001; FI, 1997, I, 1748; ALC, 1997, 620 – e` stato ripetuto con riguardo al contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali partilocazione alberghiera. Anche in tal caso e` stato posto in rilievo che la durata ultranovennale e` solo eventuale: Dalla normativa di cui agli artt. 27 e segg. legge n. 392 del 1978 non e` dato desumere che la locazione di un immobile adibito ad uso alberghiero abbia sempre e comunque una durata superiore a nove anni, posto che la durata ultranovennale del rapporto e` soltanto eventuale, attuandosi solo in assenza delle ipotesi di xxxxxxx dalla stessa legge specificamente contemplate (Cass. 27 novembre 1993, n. 11771, ALC, 1994, 307). La Suprema Corte – in una decisione gia` ricordata al paragrafo precedente – ha poi confermato il responso di una corte di merito che, negando alla locazione natura di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, aveva ritenuto pienamente valida la stessa, in quanto conclusa dagli amministratori di una comunione muniti di poteri di ordinaria amministrazione. Cio` perche´ un simile contratto configura un atto di straordinaria amministrazione, ex parte lavoratoris, una delle figure che, come detto nel primo capitolo, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/19811572 c.c., definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere al pari di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infattiquello ultranovennale, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto se raggiunga tale durata per effetto della preventiva rinuncia del locatore alla facolta` di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento diniego della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione rinnovazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'artcui all’art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 28 l. eq. can. (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-201429 ottobre 1993, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale10779, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anniFI, 1994, I, 764; vi sono numerosi sportiviALC, ancora considerati dilettanti1994, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi69), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.

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LE PARTI. Il contratto 3.6.1 comune trae origine dal diritto che ciascun compartecipe ha di lavoro sportivo deve prevedere quali particoncorrere all’am- ministrazione della cosa stessa (art. 1105, ex parte lavoratoris1o co., una delle figure c.c.), ma incontra il suo limite nell’obbligo di rispettare la volonta` della maggioranza, con la conseguenza che, come detto nel primo capitoloove questa non possa essere raggiunta, la legge 23 marzo 1981nessuno dei condomini puo` ritenersi autorizzato a proporre azioni giudiziarie di qualsiasi natura tendenti a porre in esercizio il cennato potere di amministrazione (Cass. 26 febbraio 1992, n.91n. 2363, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.lined.). Per quanto riguarda Anche di recente e` stato ribadito che: Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la figura legittimazione (attiva) del lavoratorecomproprietario del bene locato pro parte dimidia, ove risulti l’espressa volonta` contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell’art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell’ordinaria amministrazione della cosa comune (Cass. 13 gennaio 2009, n. 480, GDir, 2009, 11, 53). Occorre, quindi, interrogarsi, sui rimedi spettanti ai comproprietari dissenzienti che, in mancanza di una preventiva deliberazione, non abbiano stipulato la locazio- ne: in particolare, va scrutinata la sorte della locazione conclusa dal comproprietario non soltanto in violazione delle previste regole procedurali, ma anche in contrasto con la volonta` maggioritaria degli altri comproprietari. Secondo la Suprema Corte, il più volte citatovincolo contrattuale rimarrebbe del tutto indenne, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atleticicomproprietari maggioritari non potrebbero in alcun modo agire nei confronti del conduttore facendo valere il proprio diritto dominicale sulla cosa locata: La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 c.c. – attraverso la stipula di una locazione ultranovennale senza il consenso degli altri comproprietari –, senza che agli altri partecipanti, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere gli hanno lasciato la completa disponibilita` della cosa, possa competere azione di continuità nell’ambito xxxxxxxx, e tantomeno di discipline regolate dal CONI…”revindica, nei confronti del conduttore, salvo il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino-locatore, ove la sua attivita` risulti pregiudizievole agli interessi della comunione (Cass. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 19819 novembre 1982, n. 915890, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'artined.). 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta La pronuncia non e` isolata. Essa e` stata infatti ribadita nel caso concretodi una locazione, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, stipulata da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individualecomproprietario per un quarto, punto cardine alla quale i rimanenti comproprietari si erano opposti, giungendo alla stipulazione di tutto un nuovo contratto con il diritto del lavoro; e dall’altro latomedesimo conduttore: il quale, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimentovalidita` ed efficacia del primo contratto, si e` visto condannare al risarcimento del danno ex art. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante1591 c.c. Grazie alla crescente 55 Cassnei confronti del primo locatore (Xxxx. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-201426 maggio 1992, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale6292, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadiined.), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionisticosituazione muta, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessitàpero`, se la maggioranza abbia esternato il proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti dissenso, rendendolo noto al comproprietario che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.intende locare ed eventualmente anche

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LE PARTI. 3.5.1 In altre pronunce, invece, la soggezione del conduttore al divieto convenzionale di locare pare trovare argomento nel rilievo che egli non puo` trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino-locatore (Cass. 6 dicem- bre 1984, n. 6397, RGE, 1985, I, 436; ALC, 1985, 269; AC, 1985, 1008; Cass. 27 gennaio 1997, n. 825, ALC, 1997). La piu` recente delle decisioni e` sintetizzata in una massima che riproduce alla lettera quella estratta dalla piu` antica: Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell’edificio a determinati usi, il condominio puo` chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abu- siva e l’osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il con- duttore non puo` trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore, e cio` alla unica condizione che sia approvata l’operativita` della clausola limitativa, o, in altri termini, la sua opponibilita` al condomino locatore (Cass. 27 gennaio 1997, n. 825, ALC, 1997, 431). Ebbene, la massima trascritta ben puo` essere inquadrata nel deprecabile fenomeno, altrove ricordato (v. § 3.4.1.1), delle « massime mentitorie». Difatti, nella vicenda esaminata, il condominio aveva agito in giudizio nei confronti tanto del condomino- locatore quanto del conduttore, lamentando l’adibizione dell’immobile ad uso vie- tato dal regolamento condominiale. Il conduttore si era difeso negando, appunto, di essere tenuto all’osservanza del regolamento, il che il Tribunale, in primo grado, aveva pienamente riconosciuto, accogliendo la domanda del condominio esclusiva- mente nei confronti del condomino-locatore. Il giudice di appello, ferma quella statuizione, aveva accolto la domanda di manleva spiegata dal condomino-locatore nei confronti del conduttore. Proposto ricorso per cassazione da quest’ultimo, la Suprema Corte, dopo aver citato la massima che precede, ha proseguito: Precisato cio`, la corte d’appello osserva essere destinatario della norma del regola- mento condominiale il solo condomino e non anche il conduttore, il quale non risponde della violazione della norma regolamentare se non nell’ambito del contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali partilocazione, ex parte lavoratorisgiacche´ l’obbligo di rispettare il regolamento viene assunto soltanto verso il locatore e non anche nei confronti degli altri condomini. Pertanto, una delle figure cheF.M. [il conduttore: n.d.a.] non poteva considerarsi tenuto nei confronti del condominio; certamente doveva considerarsi tenuto nei confronti del locatore X., come detto nel primo capitoloavendo il con- duttore accettato, la legge 23 marzo 1981con il contratto di locazione [...], n.91di osservare il regolamento di condominio, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed secondo cui i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro locali potevano essere concessi per il professionista, solo uso di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo artstudio professionale (Cass. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 198127 gennaio 1997, n. 91825, in materia di rapporti tra società e sportivi professionistiALC, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista1997, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi431), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.

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LE PARTI. Il 3.4.1.1 Chiunque abbia la disponibilita` di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (esclusi percio` il ladro, il ricettatore, l’usurpatore di immobili eccetera) puo` validamente concederla in locazione, in comodato o costi- tuirvi altro rapporto obbligatorio (Cass. 17 gennaio 1997, n. 470, RLC, 1997, 55). Sembra infatti richiedersi, qui, un qualche elemento ulteriore, oltre alla disponibilita` materiale del bene: una sorta di legittimazione negoziale, e` che nozione discussa e, con specifico riguardo al contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali partilocazione, ex parte lavoratorisin netta prevalenza respinta (Mira- belli 1972, una delle figure che58 e 182; Xxxxx 1972, come detto 177 ss.; Xxxxxxxxx e Xxxxxxx 1986, 37). Il divario con l’opinione tradizionale appare ancor piu` marcato in questa diversa massima: Sebbene il contratto di locazione abbia natura personale e prescinda dall’esistenza e titolarita`, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilita`, e` tuttavia necessario che tale disponibilita` abbia avuto genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento (Cass. 11 novembre 1994, n. 9491, RLC, 1996, 71). Anche qui sembrerebbe apparentemente emergere ancor piu` netto il tema della legittimazione negoziale connesso ad un meccanismo di derivazione costitutiva: il locatore non potrebbe trasferire il godimento della cosa se non in forza della titolarita` di un diritto sulla cosa, reale o obbligatorio, che comprenda la facolta` di locare. Una impostazione, cioe`, del tutto difforme tanto dall’orientamento prevalente della dot- trina, quanto dalla abituale soluzione della giurisprudenza. Continuando a cercare all’indietro nel primo capitolotempo si rinviene il principio sul quale appare alla lettera modellata la massima per prima menzionata tra quelle « eccentriche» (Cass. 13 luglio 1984, n. 4119, MGC, 1984). E, ancora apparentemente, la legge 23 marzo 1981deviazione dell’indirizzo giu- risprudenziale precedentemente esposto sembra ripetuto in un precedente arresto, n.91con la conseguente precisazione che: Non puo` assumere la qualita` di locatore colui che abbia soltanto la disponibilita` di fatto della cosa stessa (Cass. 25 agosto 1982, individua come sportivi professionisti. Ex parte datorisn. 4714, bisogna invece riferirsi all’art 10 della leggeALC, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.1982, 652; AC, 1983, 271). Per quanto riguarda la figura del lavoratoreProcedendo ancora a ritroso nell’indagine sui repertori, molte altre sono le massime pressappoco dello stesso stampo (Cass. 17 luglio 1973, n. 2093, RFI, 1973, Loca- zione, n. 21; Cass. 20 dicembre 1972, n. 3645, RFI, 1972, Locazione, n. 15; Cass. 26 giugno 1972, n. 2165, RFI, 1972, Locazione, n. 16; Cass. 17 aprile 1970, n. 1107, RFI, 1970, Locazione, n. 13; Cass. 22 ottobre 1969, n. 3455, RFI, Locazione, n. 10; Cass. 5 febbraio 1969, n. 320, RFI, 1969, Locazione, n. 11; Cass. 13 maggio 1968, n. 1508, RFI, 1968, Locazione, n. 12; Cass. 30 gennaio 1968, n. 306, RFI, 1968, Locazione, n. 10; Cass. 8 febbraio 1964, n. 297, RFI, 1964, Locazione, n. 29; Cass. 6 dicembre 1963, n. 3098, RFI, 1963, Locazione, n. 33; Cass. 14 settembre 1963, n. 2614, MFI, 1963, n. 2614; Cass. 6 novembre 1961, n. 2569, RFI, 1961, Locazione, n. 29; Cass. 1o giugno 1953, n. 1665, RFI, 1953, Locazione, n. 76). Ebbene, a ben guardare, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure contrasto sembra da attribuire essenzialmente ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.un

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LE PARTI. Il 3.3.4 travolga il contratto medesimo nella sua interezza ovvero soltanto con riguardo alla durata, ricondotta nei limiti del novennio, cos`ı come – e` stato osservato da alcuni – la locazione ultratrentennale « e` ridotta al termine suddetto», ai sensi dell’art. 1573, 2o co., c.c. L’opinione prevalente – va detto – e` senz’altro nel senso dell’annullabilita` dell’intero contratto e non della sola « eccedenza». Non sembra lasciare spazio a repliche l’au- torevole opinione di lavoro sportivo deve prevedere quali partichi ha ritenuto del tutto ingiustificata la tesi [...] secondo cui la locazione ultranovennale stipulata senza l’osservanza delle limitazioni e delle formalita` prescritte dalla legge per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sarebbero non annullabili, ex parte lavoratorisma riducibili al novennio. L’analogia con la riduzione al trentennio delle locazioni ultratrentennali [...] non sussiste, in quanto questa consiste in una delle figure chelimitazione all’autonomia, come detto nel primo capitolomentre l’annullabilita` tutela un interesse del soggetto (Mirabelli 1972, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.186). Per quanto riguarda la figura del lavoratoreNon dissimile il punto di vista secondo cui le locazione ultranovennali, al pari dei pagamenti anticipati ultrannuali di cui all’art. 1572, 2o co., c.c., sono annullabili in toto e non si riducono al novennio, in difetto di una norma espressa che limiti l’annullabilita` alla sola durata eccedente il più volte citatonovennio, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecco al solo pagamento anticipato oltre l’anno. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate la norma dell’art. 1573, che commina la nullita` parziale (art. 1419) del contratto di locazione ultratrentennale, ha carattere eccezionale rispetto al rapporto principio che il vizio colpisce il contratto della sua interezza (Xxxxx 1972, 176). Altri ancora, oltre a ribadire l’inapplicabilita` in via analogica del congegno previsto dall’art. 1573 c.c., per mancanza del requisito dell’eadem ratio, hanno aggiunto che non varrebbe invocare la massima utile per inutile non vitiatur senza dimenticare l’importanza che ha nella locazione il termine, il quale serve, di lavoro regola, a stabilire il corrispettivo. Non e` possibile scindere in due il consenso che fu necessariamente unico e non potra` esercitarsi l’azione di nullita` se non per il professionistal’intero (Xxxxxxxxxxxx 1947, 233). L’osservazione che precede sposta dunque l’attenzione dalla ristretta questione di applicabilita` per analogia dell’art. 1573 c.c. – che, per la verita`, quale limite imposto all’autonomia dei privati, sembra evidentemente insuscettibile di applicazione ana- logica al caso della locazione ultranovennale stipulata in difformita` dal paradigma legale – a quella piu` generale di applicabilita` al caso in discussione del principio di conservazione del negozio giuridico, di cui alla Legge 23 marzo 1981e` espressione, n.91 come si evince dal oltre all’art. 1419 c.c., in tema di nullita` parziale, il successivo art. 3: “1424 c.c., che disciplina la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto conversione del contratto nullo. Ed invero, non sembra individuabile alcun ostacolo di rilievo con- cettuale all’applicazione delle due menzionate norme al contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”locazione, men- tre altra cosa e` verificare, quanto all’art. Sulla base 1419 c.c., se il segmento della pattuizione attinente alla durata eccedente il novennio possa essere isolato dal contesto dell’ac- cordo considerato nel suo complesso. Sicche´ si e` piu` di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato recente sottolineato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettanti.:

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LE PARTI. Il contratto di lavoro sportivo deve prevedere quali parti3.3.10.1 Cio` che conta evidenziare, ex parte lavoratorisin argomento, una delle figure e` che, come detto nel primo capitolocon riguardo alle societa` commer- ciali, non trova applicazione la legge 23 marzo 1981medesima nozione di straordinaria amministrazione per il resto accolta dall’ordinamento. La distinzione tra atti di ordinaria e straordi- naria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci, n.91dunque, individua come sportivi professionistinon coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle societa`, poteri che, secondo il ripetuto insegna- mento della Suprema Xxxxx (x., x. xx., Xxxx. Ex parte datoris0 maggio 1995, bisogna invece riferirsi all’art 10 della leggen. 4856, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica VN, 1996, 941; Cass. 18 giugno 1987, n. 5353, Soc, 1987, 920; DF, 1987, II, 587), vanno identificati con riferimento all’oggetto sociale e non alla mera rilevanza economica dell’atto: La distinzione tra atti di società per azioni ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (s.p.aartt. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle societa`, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nel- l’« oggetto sociale» – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica –, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conse- guenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della societa` ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o società a responsabilità limitata di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e, percio` esorbitanti (s.r.l.)e contrastanti con) l’oggetto sociale (Cass. Per quanto riguarda la figura del lavoratore, il più volte citato, art. 2 della legge 91/1981, definisce come sportivi professionisti “(…) atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaro, tuttavia, come sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero e proprio dalle figure ad esso collegate, individuate dall’art. 2, come il preparatore atletico, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro per il professionista, di cui alla Legge 23 12 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 19811994, n. 912430 DF, 1994, II, 1054; FI, 1995, I, 1305; GI, 1995, I, 1, 270; Sicche´, qualora vengano in materia questione limitazioni all’ordinaria amministrazione del potere degli amministratori di rapporti tra società societa` commerciali, occorre fare riferimento alla nozione ora menzionata e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione non a quella desumibile dalla dicotomia conservazione- disposizione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e sociale, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti e di società, fornendo differenti soluzioni a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettantipatrimonio amministrato.

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LE PARTI. Cass., sez. III, 19 aprile 1991, n. 4261, RaEquoC, 1992, 59 – Il contratto singolo comproprietario e` legittima- to a dare in locazione la cosa comune e` fondato sull’essenziale presupposto che non esista dissenso con gli altri compartecipanti alla comunione, tro- vando cos`ı la sua ragion d’essere nella presunzione di lavoro sportivo deve prevedere quali particonsenso insita nel comportamento passivo dei comproprietari in relazione ad un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune, ex parte lavoratoris, una delle figure che, come detto nel primo capitolo, la legge 23 marzo 1981, n.91, individua come sportivi professionisti. Ex parte datoris, bisogna invece riferirsi all’art 10 della legge, ovvero una società sportiva che riveste la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o società effettuato dal comproprietario resosi attivo a responsabilità limitata (s.r.l.). Per quanto riguarda tutela dei comuni interessi e cos`ı venuto ad assumere la figura del lavoratoretacito mandatario. Cass., sez. III, 4 giugno 2008, n. 14759, MGC, 2008, 6, 864 – In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti – appresa l’intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l’avvenuta stipulazione del con- tratto – si opponga, rispettivamente, alla conclu- sione del contratto o all’esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dis- senso, resta preclusa la possibilita` di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conse- guenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, e` invalido per carenza di potere, o di valida xxxxxxx`, della parte concedente di disporre per l’intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determi- na la consapevolezza, in quest’ultimo, della man- canza di legittimazione alla stipula dell’atto da parte della minoranza e, quindi, il più volte citatoconcorso, artin malafede, nell’abuso del diritto nell’amministra- zione del bene comune e cio` costituisce fatto illecito generatore del danno di cui e`, pertanto, corresponsabile in solido il conduttore (o affittua- rio) che ha concorso e cooperato nella conclusio- ne del contratto. Cass., sez. III, 22 marzo 2001, n. 4131, GI, 2002, I, 1, 272 – Non sussiste la violazione del- l’art. 1102 c.c. se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune e` preferito un terzo perche´ la predetta norma tutela l’uso diretto di ciascun condomino sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei con- domini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancor- che´ a condizioni meno vantaggiose per il condo- minio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli inte- ressi dei condomini, come invece per le innova- zioni, al potere di scelta della maggioranza. Cass., sez. III, 20 luglio 1991, n. 8110, Ra- EquoC, 1992, 28; ALC, 1992, 55; Cass. 23 giu- gno 1999, n. 6405, ALC, 1999, 789 – Il compro- prietario conduttore dell’immobile in comunione, avendo diritto al godimento dello stesso in pro- porzione della sua quota di proprieta`, non puo` essere condannato al rilascio del bene medesimo agli altri comproprietari, restando, invece, ai co- munisti la facolta` di disciplinare l’ordinaria ammi- nistrazione della cosa comune senza privare alcu- no dei contitolari del bene delle sue facolta` di godimento e, cos`ı, eventualmente, di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all’autorita` giu- diziaria per la nomina di un amministratore. Cass., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929, VN, 2008, 1432; CorG, 2008, 1543; GC, 2008, I, 2737; FI, 2009, I, 1167 – Nel caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprie- tari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, il predetto bene deve essere restituito alla comunio- ne per consentire alla stessa di disporne e, attra- verso la sua maggioranza, di esercitare la facolta` di goderne direttamente o indirettamente. Ne con- segue che il conduttore-comproprietario puo` esse- re condannato al rilascio del bene medesimo in favore della comunione. Cass., sez. III, 2 agosto 1990, n. 7716, ALC, 1991, 72 – Il comproprietario che abbia il godi- mento esclusivo deve corrispondere agli altri, qua- le ristoro per la privazione della legge 91/1981utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, definisce come sportivi professionisti “(…) atletii frutti civili, allenatoricon riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, direttori tecnico sportivi ed i preparatori atleticiiden- tificantesi con il corrispettivo del godimento del- l’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono solo in mancanza di altri piu` idonei criteri di valutazione essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile. Cass., sez. III, 22 giugno 2009, n. 14530, GDir, 2010, 1, 48 – Qualora in un contratto di locazio- ne la parte locatrice sia costituita da piu` locatori, ciascuno di essi e` tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazio- ne, cos`ı come, dal lato attivo, ognuno degli stessi puo` agire nei riguardi del locatario per l’adempi- mento delle sue obbligazioni, applicandosi in pro- posito la disciplina della solidarieta` di cui all’art. 1292 c.c., che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito di discipline regolate dal CONI…”. Appare chiaronon determina, tuttavia, come la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non da` luogo, percio`, a litisconsorzio necessario tra i di- versi obbligati o creditori. Cass. 27 febbraio 1978, n. 1011, AC, 1978, 758 – La coesistenza nello stesso rapporto locatizio di piu` conduttori non esclude che ciascuno di questi sia necessario distinguere l’inquadramento dello sportivo vero tenuto per la medesima prestazione (nella spe- cie: pagamento del canone) con distinta ed auto- noma obbligazione. In tal caso deve ritenersi che essi siano obbligati in solido a norma degli artt. 1292 e proprio dalle figure 1294 c.c., xxxxxx´ si versa in ipotesi di obbligazioni solidali, nelle quali si ha in realta`, non un’obbligazione unica con pluralita` di sog- getti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i piu` debitori, connesse fra loro ed aventi, ciascuna, per oggetto l’identica prestazione. Cass., sez. III, 28 novembre 1987, n. 8872, FI, 1988, I, 1925; GC, 1988, I, 2954; RaEquoC, 1988, 157; ALC, 1988, 48; GI, 1989, I, 1, 186 – Qualora il conduttore di un immobile adibito ad esso collegateattivita` commerciale ceda l’azienda e il contratto di locazione relativo all’immobile in cui essa e` eserci- tata, individuate ma, a seguito della preannunziata opposizio- ne del locatore, anziche´ consegnare l’immobile al cessionario lo restituisca al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facen- dogliene consegna, il conflitto tra cessionario e terzo va risolto in favore del primo, che, essendo subentrato nel rapporto locatizio nella medesima posizione del conduttore cedente quale si configu- rava al momento della cessione, ne ha mutuato anche la situazione di priorita` nel godimento del bene, preferenziale ex art. 1380, 1o co., c.c. Cass., sez. III, 30 luglio 2009, n. 17735, MGI, 2009 – L’occupazione di un immobile di proprieta` del fallito da parte di un terzo, ancorche´ risalente ad epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale, e` inopponibile al fallimento, in difet- to della prova della sua riconducibilita` ad un rap- porto di locazione, non potendo trovare applica- zione in tal caso l’art. 2923, 4o co., c.c. – dettato per l’esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento gene- rale dei beni del fallito – in quanto la certezza in ordine all’anteriorita` della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall’art. 22704 c.c., non esclude la compatibilita` della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato. Cass., sez. III, 4 giugno 0000, x. 0000, XX, 0000, X, 000; FI, 1962, I, 1692 – Dal raccordo delle disposizioni degli artt. 2923, 2643 e 2644 c.c. e dal loro coordinamento non puo` trarsi l’il- lazione che le locazioni ultranovennali trascritte prima del pignoramento della cosa locata siano escluse dal regolamento particolare previsto dal- l’art. 2923 c.c. e rese opponibili incondizionata- mente all’aggiudicatario. Consegue a cio` che la generica disposizione dell’art. 2923, 3o co., c.c., per cui « in ogni caso l’acquirente non e` tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni», riflette tanto l’ipotesi della locazione ultranovennale trascritta posteriormente al pignoramento quanto l’ipotesi della locazione trascritta anteriormente. Cass., sez. III, 20 aprile 1982, n. 2462, GC, 1982, I, 2752 – Poiche´ nel procedimento esecu- tivo e` il pignoramento che pone il vincolo di devoluzione effettiva del patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, in tale momento si cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori pignoranti e ai terzi che dall’esecuzione forzata acquisiscano diritti. Conseguentemente, nel caso di locazione concernente i beni pignorati anteriore al pignoramento, l’adeguatezza del prez- zo che l’art. 2923 c.c. pone, insieme ad altre, come il preparatore atleticocondizione per l’applicabilita` alla particolare situazione del generale principio emptio non tollit locatum va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella della stipulazione del contratto, ovvero della assegnazione del bene. Cass., Sez. U., 18 ottobre 1982, n. 5397, GI, 1983, I, 1, 38; DFP, 1983, 21; DF, 1983, II, 106; Fa, 1983, 578 – La locazione, quando abbia ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione propria del fallito e della sua fami- glia, non integra un rapporto di diritto patrimo- niale compreso nel fallimento del conduttore, se- condo la previsione dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ma un rapporto di natura stretta- mente personale, ai sensi dell’art. 46, n. 1 decreto cit., rivolto al soddisfacimento di un’esigenza pri- xxxxx di vita, il direttore tecnico ecc. Infatti, solo all’atleta si applicheranno le particolari disposizioni dedicate al rapporto di lavoro quale e` indifferente per il professionistafalli- mento, e resta correlativamente sottratto al potere di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91 come si evince dal successivo art. 3: “recesso del curatore; ne consegue la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto nullita` della notificazione dell’atto di contratto intimazione di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”. Sulla base sfratto e di quanto detto, a tutti i soggetti identificati dalla norma, ma espressamente esclusi, poi, dalla disciplina generale ad opera dell’art. 3, si applicheranno le normali regole sul rapporto di lavoro e le interpretazioni ad esse collegate. A riguardo, va nuovamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte: “La L.23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole citazione per la qualificazione convalida, che sia stata effettua- ta dal locatore al curatore del rapporto fallimento, anziche´ al fallito personalmente, conservando quest’ulti- mo, anche dopo la dichiarazione di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art.2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”55. La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del rispetto del principio della c.d. “inderogabilità in peius” della disciplina legale del lavoro subordinato ad opera dell’autonomia individuale, punto cardine di tutto il diritto del lavoro; e dall’altro lato, quella di calibrare l’ambito di applicazione della Legge 23 marzo 1981, n.91 ai cambiamenti organizzativi ed operativi delle varie discipline sportive. Lo sportivo, per diventare professionista, deve altresì rispettare gli altri requisiti già descritti nel primo capitolo, ovvero: l’esercizio a titolo oneroso dell’attività, in modo continuativo e con il riconoscimento della figura da parte della federazione di riferimento. Nel caso in cui l’atleta non riesca, per più motivi, ad acquisire lo status di sportivo professionista, egli sarà considerato un dilettante. Grazie alla crescente 55 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30-07-2014, n. 17374. rilevanza dello sport dal punto di vista economico e socialefallimento, la figura dello sportivo dilettante è comunque mutata nel corso degli anni; vi sono numerosi sportivi, ancora considerati dilettanti, che praticano l’attività sportiva ad altissimi livelli (mondiali, olimpiadi), come professione vera e propria56. Nella maggior parte dei casi tale situazione è dettata dal fatto che la propria federazione qualita` di appartenenza non prevede il professionismo, esempi tipici sono quelli del tennis e del nuoto. La scelta del legislatore del 1981 di disciplinare esclusivamente lo sport professionistico, tralasciando l’attività dilettantistica ha sollevato numerose critiche e perplessità, proprio a causa dell’esclusione di numerosi soggetti che non possono considerarsi professionisti ma, di fatto, esercitano l’attività con continuità e svolgendola come unica o comunque prevalente fonte di guadagno per sé e la propria famiglia. Si è pertanto osservato come, nonostante possano esservi situazioni assolutamente sovrapponibili, la scelta del legislatore di rimettere alle Federazioni il compito di disciplinare il professionismo, ha finito per discriminare alcune categorie di atleti locatario e di società, fornendo differenti soluzioni legittimato a casi analoghi57. A riguardo, parte della dottrina, rifacendosi all’art 3 della Costituzione ha affermato che, nonostante l’assenza della qualifica di professionista della federazione sportiva di riferimento, l’atleta dilettante dovrebbe comunque trovare una tutela quantomeno analogica, nella disciplina della legge 23 marzo 1981, n.91 valevole per gli sportivi professionisti. 56 Basti pensare che alle prime Olimpiadi pensate da Xx Xxxxxxxxx erano ammessi a partecipare soltanto atleti dilettantiresistere in giudizio.

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