Quote sindacali Clausole campione

Quote sindacali. 19. Le aziende effettueranno le trattenute delle quote sindacali dei lavoratori per conto dei sindacati interessati, in base a delega rilasciata dai lavoratori stessi.
Quote sindacali. 1. La Società effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati interessati, in base a delega rilasciata dal lavoratore.
Quote sindacali. Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli tele-radiogiornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali desti- nate alle Associazioni regionali di stampa, nell’importo dalle stesse notificato. Le aziende verseranno alle Associazioni di stampa destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
Quote sindacali. 1. L’ANAS effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati interessati, in base a delega rilasciata dal lavoratore.
Quote sindacali. In applicazione all’Art 82 del vigente C.C.N.L., le aziende tratterranno le quote sindacali su delega rilasciata dal lavoratore interessato e indicate dall’organizzazione sindacale, pari una percentuale su paga base e contingenza al 31 dicembre di ogni anno per 14 mensilità. Tale cifra sarà comunicata dalle O.O.S.S. stipulanti il presente contratto alle direzioni aziendali. Restano in vigore le prassi vigenti per l’accredito, o il versamento delle quote alle singole organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Quote sindacali. 1. L’Ente gestore associato alla Federazione Provinciale Scuole Materne e per mezzo della stessa provvede ad applicare la trattenuta delle quote sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega, debitamente firmata dal lavoratore, valevole per tutti gli Enti gestori delle scuole equiparate aderenti alle varie Associazioni. Gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia equiparate non federate o aderenti ad altre Associazioni provvedono direttamente ad applicare le trattenute delle quote sindacali secondo le stesse modalità previste per le scuole dell’infanzia equiparate federate.
Quote sindacali. 1. L'ufficio SASN competente si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.
Quote sindacali. Ai sensi dell`art.38 del C.C.N.L. 29/01/2000 e` confermata la facolta` attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festivita` e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformita` ai criteri e con le modalita` stabilite dall`Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell`Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.
Quote sindacali. Art. 7 4
Quote sindacali. È in facoltà degli operai edili di cedere alle XX.XX. stipulanti il presente contratto un contributo da prelevarsi sulle spettanze versate in loro favore presso la Cassa Edile, mediante delega sottoscritta dagli stessi operai, convalidata dalla XX.XX. beneficiaria e presentata alla Cassa Edile; quest’ultima, dopo aver effettuato la trattenuta sulle somme accantonate a favore dei lavoratori cedenti, provvederà ai relativi versamenti a favore delle XX.XX. beneficiarie. Il contributo in parola viene confermato nella misura dello 0,72% sulla retribuzione imponibile dichiarata in Cassa Edile, corrispondente, in via convenzionale, al 5,07% sulla somma accantonata presso la stessa cassa. Eventuali variazioni della percentuale di accantonamento presso la Cassa Edile, ferma restando la percentuale da applicare sulla retribuzione imponibile, comporteranno l'automatico adeguamento da parte della Cassa Edile della misura convenzionale sopra indicata. Ogni variazione alla misura della trattenuta da calcolare sulla retribuzione imponibile è di competenza delle XX.XX., che la determineranno congiuntamente e ne daranno tempestiva comunicazione alla Cassa Edile. Per quanto concerne la riscossione delle deleghe sindacali si demanda all'apposita convenzione sottoscritta tra le XX.XX. e la Cassa Edile.