Common use of Lavoro temporaneo Clause in Contracts

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Avis

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazionenell'Istituto. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" intermedie di cui all'art.22 all'art.24 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale di Istituto ai sensi del punto 2 dell'art.6 dell'art.7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà L'Istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice l'Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuta tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.i. Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si reincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.

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Samples: Verbale Di Accordo Preliminare

Lavoro temporaneo. Il Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordi- nari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell’orario di la- voro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabi- liti per l’ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, non può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che avvenire per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale1° operai comuni. Le prestatrici ed i prestatori Il contratto di lavoro temporaneo impiegate/i può essere prorogato una sola vol- ta per un periodo non superiore al primo, perdurando le fattispecie sopra individuate dalle parti cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavo- ro utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoindetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. In alternativa è consentita Nei casi in cui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la stipula possibilità di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad occupare contemporaneamente un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazionedue lavoratori temporanei. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il Del ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti deve essere data preventiva comu- nicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a ve- rifica annuale tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente CCNLarticolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le lavoratrici ed i lavoratori parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimen- tazione coerente con contratti di fornitura quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.nel settore agricolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, anche nei seguenti:  attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;  sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;  sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;  sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 11 del presente CCNL;  sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico);  sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi;  necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, non può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che avvenire per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale1° operai comuni. Le prestatrici ed i prestatori Il contratto di lavoro temporaneo impiegate/i può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le fattispecie sopra individuate dalle parti cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoindeterminato occupati presso lo stesso su base annua. In alternativa è consentita Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la stipula possibilità di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad occupare contemporaneamente un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazionedue lavoratori temporanei. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il Dal ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente CCNLarticolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le lavoratrici ed i lavoratori parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con contratti di fornitura quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.nel settore agricolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Lavoro temporaneo. Il contratto Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai Consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente c.c.n.l. per tutto il periodo di validità del c.c.n.l. medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dal dall'art. 1, comma 2 dell'art.1 let2, lett. b) e c) ), della stessa, può essere concluso legge n. 196/1997 anche nelle seguenti fattispecienei seguenti: - per particolari punte attuazione di attivitàadempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; - per l'effettuazione sostituzione di servizi definiti o predeterminati nel tempooperai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con R.S.U./R.S.A.; - sostituzione di lavoratori assenti per l'esecuzione l'aspettativa senza assegni di servizi cui all'art. 11 del presente c.c.n.l.; - sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/1992 (Portatori di gravi handicap), ordinanza n. 1675/1989 (Volontariato di protezione civile), D.P.R. n. 309/1990 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/1992 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per le loro caratteristiche richiedano l'impiego allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; - necessità non programmabili e/o non prevedibili di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello localecalamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. Le prestatrici ed i prestatori La fornitura di lavoro temporaneo impiegate/i non può avvenire per le fattispecie sopra individuate dalle parti qualifiche comprese nei livelli 1º impiegati e 1º operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non potranno superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle R.S.U., R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali stipulanti il presente c.c.n.l., indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/1997. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Associazione utilizzatrice con rapporto legge n. 196/1997 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo. ALLEGATI Tabella minimi retributivi nazionali conglobati mensili Impiegati 6º 152 42,22 1.709,02 56,30 1.765,32 5º 133 36,94 1.488,54 49,26 1.537,80 4º 122 33,89 1.369,42 45,19 1.414,61 3º 115 31,94 1.286,73 42,59 1.329,32 2º 108 30,00 1.213,46 40,00 1.253,46 1º 100 27,78 1.122,03 37,04 1.159,07 Operai 5º Sup. spec. 123 34,17 1.382,77 45,56 1.428,33 4º Spec. 116 32,22 1.301,61 42,96 1.344,57 3º Qualificati sup. 111 30,83 1.245,44 41,11 1.286,55 2º Qualificati 108 30,00 1.216,16 40,00 1.256,16 1º Comune 100 27,78 1.122,03 37,04 1.159,07 Rapporto di lavoro a tempo indeterminatodeterminato - Retribuzioni orarie dal 1º dicembre 2010 Spec. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato Super 8,18 2,57 10,75 0,75 Specializz. 7,70 2,41 10,11 0,70 Qualif. Super 7,37 2,31 9,68 0,67 Qualificato 7,20 2,26 9,46 0,66 Comune 6,64 2,08 8,72 0,61 Tabella delle retribuzioni in atto nella Sezione dell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso vigore dal 1º dicembre 2010 Livello Paga conglobata al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.31 dicembre 2009 Aumenti 1º dicembre 2010 Salario integrativo regionale Totale nazionale conglobato

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura Le prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196possono essere utilizzate, oltre che oltreché nei casi previsti dal dall'art. 1, comma 2 dell'art.1 let2, lett. b) e c) della stessa), può essere concluso legge n. 196/97 anche nelle seguenti fattispecienei seguenti: - per particolari punte esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di attivitàcui alle disposizioni di legge; - per l'effettuazione sostituzione di servizi definiti o predeterminati nel tempolavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; - sostituzione di lavoratori assenti per l'esecuzione l'aspettativa senza assegni di servizi che cui all'art. 47 del presente CCNL; - sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per le loro caratteristiche richiedano l'impiego parte dell'orario di professionalità lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossico-dipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione speleologico); - attività straordinarie connesse al lancio di nuovi prodotti o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% campagne promozionali; - sostituzione delle lavoratrici e o dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoche usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi. In alternativa è consentita la stipula di contratti di La fornitura di lavoro temporaneo sino ad non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli esclusi dall'Accordo interconfederale 5.10.95 sul CFL. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione2 lavoratori temporanei. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il Dal ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, od RSA o, in loro assenza mancanza, alle OOSS organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso agli stessia tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97 e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.successive modificazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di for- nitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL mede- simo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servi- zio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui al- l’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell’orario di la- voro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Porta- tori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione ci- vile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi sta- biliti per l’ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, non può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che avvenire per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità qualifiche com- prese nei livelli 1° impiegati e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale1° operai comuni. Le prestatrici ed i prestatori Il contratto di lavoro temporaneo impiegate/i può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le fattispecie sopra individuate dalle parti cause che lo hanno giustifi- cato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoindetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. In alternativa è consentita Nei casi in cui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la stipula possibilità di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad occupare contemporaneamente un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazionedue lavoratori temporanei. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il Del ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, od RSA o, in loro assenza mancanza, alle OOSS XX.XX. territoriali firmatarie del stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica an- nuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessitem- poraneo nel settore agricolo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 6 152 € 42,22 € 1.709,02 € 56,30 € 1.765,32 5 133 € 36,94 € 1.488,54 € 49,26 € 1.537,80 4 122 € 33,89 € 1.369,42 € 45,19 € 1.414,61 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione115 € 31,94 € 1.286,73 € 42,59 € 1.329,32 2 108 € 30,00 € 1.213,46 € 40,00 € 1.253,46 1 100 € 27,78 € 1.122,03 € 37,04 € 1.159,07 5 Sup. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.spec. 123 € 34,17 € 1.382,77 € 45,56 € 1.428,33 4 Spec. 116 € 32,22 € 1.301,61 € 42,96 € 1.344,57 3 Qualiificati sup. 111 € 30,83 € 1.245,44 € 41,11 € 1.286,55 2 Qualificati 108 € 30,00 € 1.216,16 € 40,00 € 1.256,16

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro