Common use of Lavoro temporaneo Clause in Contracts

Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell'Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Le Aziende utilizzatrici, fatti salvi i divieti previsti dalla legge 196/97, art. 1, comma 3 della L. 196/1997 il 4, possono fare ricorso ai a contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali previsti dalla legge n. 196/97: − oltre che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'articolo 1 dal comma 2, lettere art. 1, lett. b) e c)) della legge stessa; − anche nelle fattispecie e alle condizioni di seguito riportate: − per l'assunzione di nuovi servizi o l’introduzione di nuove tecnologie; − per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti produttivi aziendali o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale; − per far fronte a picchi di attività non prevedibili o ricorrenti a cadenze regolari, della Legge 196/97o indotte da altri settori aziendali; − per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo, anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizioaventi carattere eccezionale od occasionale; − per la sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati lavoratori temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, inidonei a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a picchi di attività e flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse. Non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per figure professionali di operai ed impiegati di inquadramento inferiore al livello B del sistema di classificazione, per i quali non è prevista la stipulazione di contratti di formazione e lavoro relativi a professionalità elevate e/o intermedie. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate al precedente punto b) non potranno superare l’8% dell'organico aziendale da calcolarsi, come media su base annua, rispetto ai lavoratori occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo per almeno 5 prestatori di lavoro purchè non risulti superato il totale dell'organico a tempo indeterminato presente in ferieAzienda. Per le causali previste all’ultima linea del precedente punto b), previo accordo le Aziende potranno impiegare prestatori di lavoro temporaneo fino al 20% dell’organico aziendale da calcolarsi con RSU/RSA; • sostituzione le stesse modalità del paragrafo precedente. Qualora i lavoratori con rapporto temporaneo siano coinvolti direttamente nei progetti o nelle azioni che danno luogo nei programmi aziendali, concordati con le R.S.U., al salario variabile, vengono individuati, in sede aziendale, così come definito dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23.07.93, e nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato. Gli oneri retributivi, assistenziali, previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'impresa fornitrice. L'impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni temporanei, pertanto l'Azienda utilizzatrice deve comunicare all'impresa fornitrice le circostanze di cui all'articolo 11 fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7, legge n. 300/70 e dell'art. 59 del presente CCNL; • sostituzione . Le Aziende utilizzatrici sono tenute, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa cui saranno impegnati. I lavoratori assenticon rapporto temporaneo hanno diritto ad esercitare presso le Aziende utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. L’Azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla R.S.U., anche soltanto per parte dell'orario o in mancanza alle XX.XX. competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati. In caso di lavoromotivate ragioni di urgenza tale comunicazione è effettuata entro il terzo giorno successivo alla stipula dei contratti di fornitura. Una volta all'anno, per aspettative o permessi usufruiti in forza il tramite della Federazione, le Aziende utilizzatrici forniscono alle XX.XX. nazionali di disposizioni settore il numero e i motivi dei contratti di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati conclusi, la durata degli stessi, il numero e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificatola qualifica dei lavoratori interessati. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore assunti con i contratti di lavoro utilizzatore cui agli artt. 19 e 20, relativamente alle percentuali previste all’ultimo capoverso dell’art. 19 e alle fattispecie consentite all’8% all’art. 20, non possono potranno complessivamente superare il 1525% dei lavoratori dell’organico aziendale. Le Parti si impegnano a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a verificare l'andamento dell'istituto dopo un numero inferiore a due resta la possibilità anno dalla data di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il stipula del presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti

Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art. 1. Lettera B e C della legge 196/1997 può essere concluso, comma 3 della L. 196/1997 anche per rapporti part-time, anche nei seguenti casi: • necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, aspettativa, congedo o partecipazione a corsi di formazione; • punti di intensa attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai contratti normali assetti produttivi aziendali; • esecuzione di fornitura un’opera, di prestazioni un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; • per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionali- tà e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che pre- sentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; • personale con mansioni di “tutor” o comunque addetto alla formazione ed istruzione interna dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e degli apprendisti non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali; • personale addetto all’adeguamento dei programmi infor- matici aziendali; • per coprire posizioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operanonon ancora stabilizzate. Le prestazioni Il numero dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo tempora- neo che possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'articolo 1 utilizzati nelle ipotesi di cui al prece- dente comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, anche nei seguenti: • attuazione non può superare il 10% di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; • sostituzione di operai media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nonché nell’azienda; in fase di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire stesura verrà definita l’elevazione al 12% per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annuaazien- de del centro sud come previsto dalla normativa comunitaria. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a sia di un numero inferiore infe- riore a due 5 resta ferma la possibilità dell’azienda di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia utilizzare sino 5 contratti di lavoro temporaneo nel settore agricolotemporaneo. A livello aziendale si potranno individuare ulteriori ipotesi e/o maggiori percentuali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché oltrechè nei casi previsti dall'articolo dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico l’organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa l’aspettativa senza assegni di cui all'articolo all’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario dell’orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione l’ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Dal Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SSXX.XX. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.. CONGLOBATI MENSILI Impiegati Liv. dal 1.8.2006 Euro dal 1.1.2007 Euro 6° 1.524,16 1.558,35 5° 1.327,37 1.357,15 4° 1.221,24 1.248,64 3° 1.147,41 1.173,15 2° 1.082,19 1.106,46 1° 1.000,60 1.023,05 Operai a tempo indeterminato Euro Euro Super 1.233,20 1.260,86 Spec. 1.160,77 1.186,80 Qual. Super 1.110,67 1.135,59 Qual. 1.084,66 1.108,99 Com. 1.000,60 1.023,05

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori

Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura for- nitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimomede- simo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché oltrechè nei casi previsti dall'articolo dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico l’organico in servizioservi- zio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa l’aspettativa senza assegni di cui all'articolo al- l’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario dell’orario di lavorola- voro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori Porta- tori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civileci- vile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente li- mitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti sta- biliti per l'ultimazione l’ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese com- prese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificatogiustifi- cato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato indetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Dal Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SSXX.XX. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale an- nuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo tem- poraneo nel settore agricolo.. 6 152 € 42,22 € 1.709,02 € 56,30 € 1.765,32 5 133 € 36,94 € 1.488,54 € 49,26 € 1.537,80 4 122 € 33,89 € 1.369,42 € 45,19 € 1.414,61 3 115 € 31,94 € 1.286,73 € 42,59 € 1.329,32 2 108 € 30,00 € 1.213,46 € 40,00 € 1.253,46 1 100 € 27,78 € 1.122,03 € 37,04 € 1.159,07 5 Sup. spec. 123 € 34,17 € 1.382,77 € 45,56 € 1.428,33 4 Spec. 116 € 32,22 € 1.301,61 € 42,96 € 1.344,57 3 Qualiificati sup. 111 € 30,83 € 1.245,44 € 41,11 € 1.286,55 2 Qualificati 108 € 30,00 € 1.216,16 € 40,00 € 1.256,16

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti