Common use of Lavoro temporaneo Clause in Contracts

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale ai sensi del punto 2 dell’art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenell’Istituzione. Le Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art. 7 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitariadi tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice dall’Istituzione utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenell’Istituzione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 all’art.21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art. 7 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'artL’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle XX.XX. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla rappresentanza sindacale unitariastipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:interessate/i.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto L’utilizzazione di prestatori di lavoro temporaneo avviene in conformità delle norme della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni e modifiche. Possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lett. b) e c) della stessaa quanto previsto dalla legge, può essere concluso anche nelle per le seguenti fattispecie: - per particolari punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; - quando l’assunzione abbia luogo per l’effettuazione l’esecuzione di servizi un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempotempo e che non possono essere attuati ricorrendo ai normali assetti organizzativi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; - per l’esecuzione di particolari attività o servizi che che, per le la loro caratteristiche richiedano specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente impiegate, o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello sul mercato del lavoro locale; nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dall’organizzazione del lavoro della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi i divieti espressi dalla legge; per assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente; in tutti gli altri casi previsti da eventuali successivi accordi tra la Xxxxx Xxxxx Xxxxx e le rappresentanze sindacali aziendali. Le prestatrici ed i I prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i impiegati per le fattispecie sopra individuate dalle parti ipotesi su elencate non potranno complessivamente superare per ciascun trimestre la media del 8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice nella Luiss Xxxxx Xxxxx con rapporto contratto di lavoro a tempo indeterminatoindeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0. 5%. In alternativa alternativa, è consentita la stipula stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato . La Xxxxx Xxxxx Xxxxx comunica preventivamente alle R. S. A. il totale dei numero di contratti di fornitura del lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi temporaneo da stipulare e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il i motivi del ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” temporaneo. Xxx ricorrano ragioni di cui all’arturgenza e necessità, la predetta comunicazione dovrà essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici Ogni dodici mesi la Xxxxx Xxxxx Xxxxx comunicherà, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i lavoratori con motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche delle erogazioni derivanti dal livello conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il prestatore di contrattazione locale ai sensi lavoro temporaneo è tenuto a svolgere l’attività lavorativa in base alle disposizioni impartite dalla Xxxxx Xxxxx Xxxxx per l’esecuzione e la disciplina del punto 2 dell’artrapporto di lavoro. 7 Egli è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:contratto collettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione occupate/i dalla Sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenella Sezione dell’Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. seguenti:……………… Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale aziendale ai sensi del punto 2 dell’art. 7 dell’art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione La Sezione dell’Associazione comunicherà preventivamente alle RSU o alla RSA, od in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente la Sezione dell’Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitariadi tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. Le parti, in mancanzaconsiderazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, alle associazioni territoriali convengono di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:reincontrarsi, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto “libero professionale” , a quello di “collaborazione coordinata e continuativa” e al “lavoro ripartito”, nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenell’Istituzione. Le Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art. 7 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitariadi tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:interessate/i. In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenell’Istituzione. Le Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art. 7 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitariadi tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lettdell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice dall’Istituzione utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazionenell’Istituzione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della Legge legge 24 giugno 1997 n. 196n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 all’art.21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art. 7 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'artL’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle XX.XX. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla rappresentanza sindacale unitariastipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, ovvero alle rappresentanze aziendali ela durata degli stessi, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:interessate/i.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge L. 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lett. 1, lettere b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente dall’istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno po- tranno superare per ciascun trimestre la media del 8dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice dall’istituzione utilizza- trice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato indeter- minato in atto nell'Associazionenell’istituzione. Le Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 1, comma 4 4, lett. a) della Legge L. 24 giugno 1997 1997, n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale di istituzione ai sensi del punto 2 4 dell’art. 7 5 del presente CCNL ccnl nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'artL’istituzione comunica preventivamente alle Rsu, od in loro assenza alle XX.XX. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica territoriali firmatarie del presente ccnl, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, stipula del contratto in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:questione.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94