La determinazione a contrarre Clausole campione

La determinazione a contrarre. 1. Le procedure di gara devono essere precedute dalla determinazione a contrattare secondo quanto previsto dall’art.192 del D. Lgs n.267 del 18/8/00 e dal Codice dei Contratti.
La determinazione a contrarre. Per il Ministero della difesa43, tutte le procedure di gara, anche quelle negoziate, sono precedute dalla determina a contrarre o dall’atto autorizzativo per le procedure sottosoglia, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il Ministero dell’istruzione riferisce44, al contrario, che non sempre le procedure sono precedute dalla determina a contrarre, come nel caso degli acquisti ripetitivi sotto i 40 mila euro. Inoltre, alcuni uffici, soprattutto nel caso di acquisti in economia, 42 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 43 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. 44 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. riportano la determina in maniera semplificata nel provvedimento con cui viene assunto l’impegno di xxxxx. Il Ministero della difesa riferisce45 che la richiesta al Sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog) del codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (Cig) è generalizzata. In base all’importo o all’oggetto e, quindi, al regime giuridico di riferimento (d.lgs. n. 50/2016 o d.lgs. n. 208/2011), si procede alla richiesta del Cig o dello Smart Cig. Nel primo caso, in cui è previsto il versamento della contribuzione ad Anac, la stazione appaltante paga tramite il Mav che Anac emette periodicamente. Le contribuzioni dovute dalle imprese vengono versate, per le procedure aperte o ristrette, entro la data della gara e, per quelle negoziate, prima della stipula. Il Ministero dell’istruzione comunica46 che il Cig viene sempre chiesto sul sistema Simog; il versamento del contributo avviene in conto tesoreria o conto corrente bancario, generalmente entro i termini previsti da Anac, a fronte della pubblicazione del bollettino di pagamento sul sistema del servizio riscossioni; talora il pagamento è stato sollecitato da Anac, senza, peraltro, che siano state attivate sanzioni. Entrambi i Ministeri riferiscono47 che tutti i bandi di gara indicano il Cpv di riferimento. 45 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. 46 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 47 Note n. 19502 del 7 marzo 2018 e n. 13151 del 27 aprile 2018. Per il Ministero della difesa48, il responsabile unico del procedimento è sempre indicato; nella maggior parte dei casi, prima dell’avvio della procedura, contestualmente alla decisione di acquisto in sede di determinazione a contrarre, coincidendo, di norma, con il capo divisione competente alla gestione della commessa o delegato a operare. Viene nominato con atto del dirett...
La determinazione a contrarre. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile d’Area o di settore, che ai sensi dell’articolo 192 DLgs. 267/00, deve indicare:
La determinazione a contrarre. Il Ministero degli affari esteri si è lentamente adeguato alla necessità di provvedere alla determina a contrarre per ogni affidamento. Infatti, solo a “partire dal 2013 - in concomitanza con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 e del d.p.r. n. 62/2013, in particolare l’art. 9, sui principi di trasparenza e di tracciabilità degli iter decisionali - tutti gli uffici hanno avviato un percorso di graduale adeguamento, che può considerarsi compiuto già a partire dall’inizio del 2014, sia per le procedure sopra soglia, sia per quelle in economia, sia per quelle ex artt. 57 e 17 del d.lgs. n. 163/2006. Fanno eccezione solo le spese non soggette agli obblighi di tracciabilità e le spese incardinate in procedure Consip (es., adesione a convenzioni, adesioni a contratti quadro). L’avvio delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi è, quindi, sempre preceduto dalla determina a contrarre, a firma del responsabile della spesa. La forma della determina è rappresentata da un decreto che individua tutti gli elementi richiesti dall’art. 11 del codice: contenuto dell’affidamento, modalità dello stesso, durata del contratto, limite di spesa (e base d’asta), criterio di selezione, specifiche del servizio/fornitura richiesta e, nella quasi generalità dei casi, responsabile del procedimento. In alcuni casi, gli elementi giungono ad ulteriore livello di dettaglio (es., cauzione, indicazione di specifiche clausole contrattuali, approvazione lettera d’invito o bando). Dove non si indica il responsabile del procedimento, lo stesso coincide con il capo dell’unità organizzativa competente per la spesa (ufficio di I o di II livello)”76. 75 Nota n. 16270 dell’8 marzo 2016. 76 Nota n. 41239 del 29 febbraio 2016. La stessa nota segnala, “per la sua specificità, una procedura particolare della Dgri (Ufficio III). Al fine di determinare i coefficienti di sede per il calcolo dell’indennità corrisposta al personale in servizio all’estero (Ise), l’Ufficio - come espressamente previsto dall’art. 171 del d.p.r. n. 18/1967 - si avvale di dati statistici sul costo della vita all’estero forniti da agenzie specializzate a livello internazionale. L’acquisizione del servizio viene effettuata mediante procedimento di spese in economia e ricade nell’ambito degli incarichi conferibili ex art. 23 del d.p.r. n. 18/1967, previe intese con il Ministero dell’economia e delle Tuttavia, l’Ucb, oltre il lento adeguamento nell’adozione della determina a contrarre, rileva, spesso, una “non completez...

Related to La determinazione a contrarre

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: