Obblighi di tracciabilità Clausole campione

Obblighi di tracciabilità. L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il ...
Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall’accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
Obblighi di tracciabilità. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Obblighi di tracciabilità. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare, si impegna a:
Obblighi di tracciabilità. Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare: - a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; - a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
Obblighi di tracciabilità. 1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
Obblighi di tracciabilità. L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Obblighi di tracciabilità. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. LepidaScpA può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Obblighi di tracciabilità. L’appaltatore assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal decreto legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217 del 17.12.2010.
Obblighi di tracciabilità. 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il Contraente si impegna ad assumere gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione ad Adopera S.r.l. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento (subappaltato- re/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.