Istruttoria delle domande Clausole campione

Istruttoria delle domande. 8.1 Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
Istruttoria delle domande. Sulle domande presentate è effettuata un’istruttoria amministrativa-formale e un’istruttoria tecnica. L’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande è effettuata dalla Camera di Commercio competente e è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. L’istruttoria tecnica con la valutazione di merito delle proposte (misure A, B e C) verrà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation, costituito da almeno 4 componenti (1 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, 1 di Unioncamere Lombardia - con la funzione di Presidente, 1 della Camera di Commercio di Milano e 1 di Finlombarda), eventualmente supportati per la pre-istruttoria tecnica da Finlombarda e da altre strutture opportunamente individuate. Coerentemente con le indicazioni del piano regionale anticorruzione e in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 4754 del 28/01/2016, la DG Università, Ricerca e Open Innovation verificherà prima della nomina del Nucleo o in caso di eventuali sostituzioni, attraverso l’acquisizione di dichiarazione sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che i Componenti del Comitato non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I- Titolo II – Libro secondo del Codice penale e l’assenza di conflitto di interesse. Per le misure A e B, la valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri predeterminati definiti nelle apposite schede delle singole misure. Per la misura C, l’istruttoria tecnica consiste nella verifica della coerenza del progetto presentato in Fase 1 con una delle aree di specializzazione della strategia regionale (S3) e nella verifica della valutazione da parte della Commissione Europea relativamente al raggiungimento della soglia minima totale (threshold) delle proposte presentate in fase 1: l’elenco delle domande ammissibili è riportato in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla UE e, in caso di parità, avranno la precedenza le domande che hanno ottenuto il punteggio più alto prioritariamente per il criterio relativo all’“Impact”, secondariamente al...
Istruttoria delle domande. 1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria.
Istruttoria delle domande. La Sezione Politiche e mercato del lavoro procederà ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del trattamento della cassa integrazione in deroga e di adottare gli appositi atti dirigenziali di autorizzazione entro il 31/12/2021. Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia gli elenchi delle aziende potenziali beneficiarie all’INPS per la verifica della compatibilità finanziaria. Le imprese possono procedere alla sospensione dei lavoratori anche prima della verifica della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS, che invece deve precedere il provvedimento di autorizzazione regionale. Resta fermo che in caso di mancata autorizzazione al trattamento da parte di Regione o di incapienza delle disponibilità finanziarie, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Le autorizzazioni al trattamento di cassa integrazione in deroga saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte di INPS, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. L’elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all’INPS per gli adempimenti di competenza. I provvedimenti di autorizzazione potranno essere trasmessi in SIP (sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa integrazione in deroga, solo a seguito della comunicazione da parte di INPS dei codici di intervento convenzionali. L’erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto da parte di INPS. Il provvedimento di autorizzazione sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli interessati. Il provvedimento di diniego sarà notificato agli interessati.
Istruttoria delle domande. 1. Stante la necessità di erogare il contributo con celerità, vista la finalità, i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nell’istanza saranno SUCCESSIVI alla liquidazione del contributo. L’elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
Istruttoria delle domande. Le attività svolte dall’Agenzia quale soggetto gestore sono le seguenti:
Istruttoria delle domande. Per l'istruttoria delle domande di rilascio delle licenze si applicano i seguenti criteri. Il Responsabile del procedimento, verificata la domanda, comunica all'interessato, a seconda dei casi, l'avvio del procedimento o la richiesta di documentazione integrativa; in quest'ultimo caso, il termine di conclusione del procedimento rimane interrotto fino ad avvenuta integrazione. Per le attrazioni che risultino già in esercizio, si prescinderà dalla verifica da parte della C.C.V.L.P.S. purché risultino comunque già approvate o dal Ministero o dalle Commissioni di vigilanza di altri comuni o province e ciò sia comprovato da idonea documentazione. In detto caso il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda Per le strutture e attrazioni di primo impiego, dichiarate tali dal richiedente, sotto la sua responsabilità, l'ufficio promuove la preventiva verifica dei requisiti di sicurezza da parte della C.C.V.L.P.S.. A tal fine, qualora l'attrazione non debba essere messa in esercizio nel territorio comunale, il richiedente sarà invitato a mettere comunque l'attrazione a disposizione per tale controllo, in un'area del territorio comunale, indicata dall'Amministrazione Comunale, da scegliere, preferibilmente, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio dello Spettacolo Viaggiante, che siano libere in quel momento. Allo stesso modo, si procederà nel caso di attrazioni nuove, per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale Per le attrazioni per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale, la messa in esercizio delle stesse è subordinata all'avvenuta integrazione dell'elenco; pertanto, in caso di esito favorevole della verifica, lo stesso verrà comunicato al dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i successivi adempimenti di competenza. La consegna della licenza verrà effettuata solo dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto inserimento nell'elenco di cui sopra.
Istruttoria delle domande. 4.1. E’ facoltà per il Comune affidare ad A.T.C. la predisposizione del bando per l’assegnazione, la ricezione delle domande, l’istruttoria delle domande presentate. In tal caso l’A.T.C. provvederà alle incombenze di legge, anche richiedendo agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nelle domande e successivamente alla trasmissione delle medesime con la documentazione acquisita, alla Commissione preposta per la formazione della graduatoria. Pertanto, qualora il Comune lo ritenga, competeranno all’A.T.C. le funzioni di cui agli artt. 5 e 6 L.R. 17/2/2010 n. 3 o quelle altre, secondo normativa vigente, subordinanti le formazioni delle graduatorie, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti per l’assegnazione.
Istruttoria delle domande. 10.1 A seguito della ricezione di tutta la documentazione prevista nell’Avviso, SFIRS registra in ordine cronologico le domande presentate in via telematica e svolgerà, fino ad esaurimento delle risorse stanziate 8 per ciascuna “finestra”, l’attività di istruttoria per la selezione dei beneficiari, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, alla valutazione tecnico-economica-finanziaria e della sostenibilità sul mercato dell’iniziativa imprenditoriale oggetto della domanda di contributo rimborsabile. 0.Xx SFIRS in primo luogo procede alla verifica di ammissibilità delle istanze nel corso della quale si procederà ad accertare i seguenti elementi: • il rispetto del termine di presentazione delle domande previsto dall’Avviso; • l’osservanza delle modalità di presentazione delle domande previste dall’Avviso; • la sottoscrizione di tutta la documentazione presentata in conformità a quanto disposto dall’Avviso.
Istruttoria delle domande. I Servizi Sociali di ciascun Comune, ricevute le domande dai competenti uffici protocollo effettuano la prima verifica documentale e le inviano in formato digitale a mezzo PEC alla Fondazione Polisolidale che prosegue attraverso i suoi professionisti qualificati l’istruttoria relativa alle fasi tecnico specialistiche, ovvero presa in Comune di Sinnai Comune di Burcei Comune di Maracalagonis carico, la valutazione dei bisogni, definizione della proposta di ore da attribuire e la formulazione del progetto. Al termine dell’istruttoria tecnica la Fondazione Polisolidale a mezzo PEC trasmette l’esito ai Comuni unitamente al report allegato al presente atto contenente tra l’altro (definiti per ogni beneficiario): la data di avvio del servizio, il numero delle ore assegnate (in fase di primo avvio le ore assegnate non saranno più di 3), i giorni di erogazione del servizio, l’educatore incaricato e la previsione di spesa.