Istruttoria delle domande. 8.1 Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
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Istruttoria delle domande. 8.1 Il Ministero entro 30 60 giorni dal ricevimento della domanda di accesso dalla chiusura del bando accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
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Samples: www.politicheagricole.it, www.galdauniarurale2020.it
Istruttoria delle domande. 8.1 Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso dalla chiusura del bando accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
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Samples: www.minotariccoinforma.it