INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA Clausole campione

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende: - per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La Garanzia assicurativa viene prestata per i sini- stri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: - durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento pena- le, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali. Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (prove- niente da altra Compagnia o da Europ Assistan- ce), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Poliz- za, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico Sini- stro: - vertenze promoss...
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende: ■ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; ■ per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- rato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: ■ durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; ■ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: ■ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ■ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; ■ le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso: a. In ambito penale: giorno di commissione del reato;
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini dell’operatività delle Garanzie si precisa che: • la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione; • il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico: - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; • trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi; Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell’informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art.374 del Codice di Procedura Penale) di invio a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.376 del Codice di Procedura Penale). • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso: x.xx ambito penale: giorno di commissione del reato; x.xx ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. L’Assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell’Assicurazione stessa; in ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto durante il periodo di validità della polizza e comunque prima della cessazione della stessa. Il fatto generatore del sinistro insorge nel momento in cui una della parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento. Limitatamente alle controversie inerenti a responsabilità contrattuali, sono coperti i sinistri dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. $L ȴQL GHOOȇRSHUDWLYLW¢ GHOOD SUHVHQWH SROL]]D, SHU LQVRUJHQ]D GHO VLQLVWUR VL LQWHQGH; ȏ SHU OȇHVHUFL]LR GL SUHWHVH DO ULVDUFLPHQWR GL GDQQL H[WUDFRQWUDWWXDOL, LO PRPHQWR GHO YHULȴFDUVL GHO SULPR HYHQWR FKH KD RULJLQDWR LO GLULWWR DO risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare xxxxx xx xxxxx o xx xxxxxxxxx.