Validità dell’assicurazione Clausole campione

Validità dell’assicurazione. L'assicurazione prestata con la presente polizza è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze - prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante la validità della polizza. Le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide (salvo patto speciale scritto) “a primo rischio".
Validità dell’assicurazione. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - data e luogo ove l’Assicurato si é recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - generalità dell’Assicurato; - dati identificativi del veicolo usato.
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida in quanto:
Validità dell’assicurazione. L’Assicurazione è valida a condizione che la circolazione del Veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida a condizione che: • il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore; • vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’obbligo della cintura di sicurezza.
Validità dell’assicurazione. Condizioni di indennizzabilità:
Validità dell’assicurazione. (“CLAIMS MADE”) - RETROATTIVITÀ
Validità dell’assicurazione. L’assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste; l’assicurato dovrà segnalare al Servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’assicurazione mostrando di essere in possesso di regolare skipass, comprovante la facoltà di utilizzo dell’area sciabile in cui si trova, oltre a tutti i documenti che gli verranno richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell’intervento, se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio sia in possesso dell’assicurazione, il nome dell’assicurato e l’identità dello stesso. Qualora non sia stata acquistata contestualmente allo skipass, l’assicurazione è valida solo se è stata acquistata prima dell’inizio giornaliero dell’attività oggetto di contratto.
Validità dell’assicurazione. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti sui quali il Contraente si impegna registrare: ▪ data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio; ▪ generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio; ▪ numero chilometri percorsi; ▪ dati identificativi del veicolo (ove possibile). Tali registri od altri documenti, tenuti dal Contraente, dovranno essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. In caso di particolari categorie, quali ad es. amministratori, dirigenti, etc., per i quali si adottassero particolari procedure amministrative, la Contraente metterà a disposizione della Società, se richiesto, la relativa documentazione disponibile.
Validità dell’assicurazione. (“Claims made”) - Retroattività - L’assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni avvenuti non prima della data di retroattività convenuta e a condizione che l’Azienda Sanitaria e/o la Persona Assicurata ne faccia regolare denuncia agli Assicuratori nel corso del periodo di durata di questo contratto. La data di retroattività convenuta è il 31 luglio 2001.