Contratto di assicurazione incendio e garanzie complementari, Responsabilità Civile e Tutela Legale
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia
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Modello AMAD0024 Ed.01/2019
Contratto di assicurazione incendio e garanzie complementari, Responsabilità Civile e Tutela Legale
Mutuo Più
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
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Accertamento del danno in “Accordo”: documento in forma di atto con il quale il Contraente e AXA MPS Xxxxx, o suoi incaricati, stabiliscono l’ammontare del danno.
Aggravamento (del rischio): si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio ad AXA MPS Danni. Siccome l’aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per AXA MPS Xxxxx, quest’ultima può recedere dal contratto.
Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato ed AXA MPS Danni. Atto vandalico: atto volontario teso a distruggere o danneggiare senza motivo.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione della Responsabilità Civile Generale: Contratto di assicurazione con il quale AXA MPS Xxxxx si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/RCO), la responsabilità per l’inquinamento, etc.
Assicurazione della Tutela Legale: Contratto di assicurazione con il quale AXA MPS Xxxxx assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’articolo “Prestazioni Garantite”.
Assicurazione Incendio: Contratto di assicurazione con il quale AXA MPS Xxxxx si impegna a indennizzare l’assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dai danni da incendio, o dagli altri eventi garantiti, alle cose assicurate, come meglio precisate in polizza. Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
AXA Assistance: Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Colpa Grave: assenza, nel comportamento di un soggetto, di ogni e qualsiasi diligenza, anche quella minima ed elementare generalmente osservata da tutti.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente in conseguenza dell’azione di uno o più eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
Xxxxx: pregiudizio subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato, in conseguenza di un sinistro.
Danno biologico (o alla salute): danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico, se dovuto, è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.
Danno morale: danno di natura non patrimoniale rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).
Delitto colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale.
Delitto doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Denuncia di sinistro: avviso che l’assicurato deve dare ad AXA MPS Xxxxx a seguito di un sinistro. L’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
Diminuzione del rischio: si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se AXA MPS Xxxxx viene informata dell’avvenuta diminuzione del rischio, la stessa per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
Disdetta: comunicazione che il contraente deve inviare ad AXA MPS Danni, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d’aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non.
Fabbricato (parte muraria): l’intera costruzione edile o la parte di essa adibita a civile abitazione, ufficio, studio professionale, negozio o laboratorio artigiano in uso all’assicurato o concessa in locazione a terzi di cui al contratto di mutuo.
È compresa la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.Sono inoltre comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione assicurata.
Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall’abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni, le cancellate.
Fatto generatore Tutela Legale: la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno.
Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura, illuminazione ed aerazione dei vani di transito costituenti i vani comuni del fabbricato. Franchigia: somma che per ogni sinistro rimane, sempre e comunque, a carico dell’Assicurato e da detrarsi dall’importo indennizzabile a termini di polizza.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può auto-estendersi e propagarsi. Incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA MPS Xxxxx in seguito al verificarsi di evento previsto dalla polizza e da essa garantito. Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Lastre: le lastre di vetro o di cristallo, temperate, di proprietà comune e stabilmente installate, esclusi i lucernai.
Pertinenze: dipendenze (cantina, soffitta, box) recinzioni, cancellate, ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato.
Polizza: l’insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Xxxxx.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”).
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro di Tutela Legale: il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’Assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’assicurato, fermo quanto disposto dall’Art. 17 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia.
Scoperto: percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane, sempre e comunque, a carico dell’Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna; non è considerato scoppio quello provocato da gelo. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite o controversia tra loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Valore di ricostruzione a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore dell’area.
Valore al momento del sinistro: il valore che si ottiene detraendo dal valore a nuovo il degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso ed ogni altra circostanza concomitante.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
Mutuo Più Condizioni di Assicurazione
Incendio, Responsabilità Civile e Tutela Legale
Modello AMAD0024 Ed.01/2019
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I - INCENDIO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione è riferita a: Fabbricati e/o loro porzioni, finiti, in corso di costruzione o di ristrutturazione, aventi strutture portanti, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili; solai, e strutture del tetto comunque costruiti.
AXA MPS Xxxxx, qualora sulla scheda di polizza risulti indicata la relativa somma assicurata, garantisce il risarcimento dei danni diretti subiti dal fabbricato, arrecati da:
1. Incendio.
2. Fulmine.
3. Scoppio o esplosione, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.
4. Fumi, gas, vapori, sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche da enti diversi da quelli assicurati.
5. Bang sonico.
6. Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi.
7. Urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via.
Non sono compresi i danni:
a. causati da usura, logorio o graduale deterioramento;
b. per mancata o difettosa manutenzione, corrosione, ossidazione;
c. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
d. alle lampadine in genere, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata a “primo Rischio Assoluto” fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro;
8. Fenomeno elettrico su impianti elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici al servizio del fabbricato assicurato, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
9. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
10. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo di € 5.000,00 per ogni sinistro;
11. Ricorso Terzi: è assicurato il risarcimento delle somme che il Contraente ed i familiari con lui conviventi siano tenuti a corrispondere – per capitale, interessi e spese – quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza degli eventi assicurati.
L’assicurazione comprende, inoltre, i danni derivanti da interruzione o sospensione – totale o parziale – di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Il risarcimento viene effettuato per una somma pari al 25% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 100.000,00.
Non sono considerati terzi le persone assicurate, gli ascendenti o discendenti, gli affidati od affini delle persone assicurate se conviventi con le stesse.
Non sono risarcibili i danni:
⮚ a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
⮚ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b. di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
c. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti e da eventi atmosferici;
f. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del fabbricato assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 3 – Garanzie Accessorie AXA MPS Danni qualora sulla scheda di polizza risulti indicata la relativa somma assicurata, garantisce il risarcimento dei danni diretti subiti dal fabbricato, arrecati da:
1 - Eventi Atmosferici
AXA MPS Xxxxx risponde dei danni causati al fabbricato assicurato da “eventi atmosferici” che determinano danni esclusivamente per effetto della loro azione diretta e immediata al fabbricato. I danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti. La garanzia è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro.
Non sono risarcibili in ogni caso, i danni dovuti a:
⮚ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d’acqua naturali od artificiali;
⮚ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
⮚ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
⮚ intasamento, traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
⮚ gelo, sovraccarico di neve;
⮚ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
⮚ cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra descritti.
Sono altresì esclusi i danni:
⮚ a fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto;
⮚ a cose mobili all’aperto o contenute in baracche di legno o di plastica, a alberi e piante in genere, a lastre in cemento amianto e in materia plastica rigida per effetto di grandine;
La garanzia è prestata a parziale deroga del comma e) delle Esclusioni.
2 - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
Quando i danni siano causati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Sono compresi anche i danni cagionati dalle forze dell’ordine.
Non sono compresi i danni da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere nonché quelli a vetri, cristalli e insegne. Il pagamento di ciascun indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia fissa di € 500,00.
La garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) e b) delle Esclusioni.
ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 4 - Estensioni di Garanzia
Valide nel caso ricorre uno dei casi sotto elencati:
A. Fabbricati vuoti ed inoccupati
Qualora intervenga un mutamento del rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne avviso ad AXA MPS Xxxxx ed il Contraente a pagare l’aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio.
Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’ Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 c.c.
B. Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
La garanzia è prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimenti combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precisamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito di fumare.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 5 - Condizioni Particolari (Testi di vincolo) A - Clausola di vincolo (Generico)
La presente polizza ed i suoi rinnovi si intendono vincolati a favore della Banca indicata nella scheda di polizza, creditrice per un mutuo ipotecario con ammortamento in anni (vedi Scheda di polizza), per cui in caso di sinistro, non sarà fatto luogo al pagamento dell’indennizzo all’Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso dell’Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz’altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l’indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito.
Nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’Assicurato, la Compagnia ne darà comunicazione inviando l’avviso del premio scaduto al suddetto Istituto mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento.
Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso della Banca suddetta.
B - Dichiarazione di trasferimento del beneficio dell’assicurazione (Generico)
1. Il beneficiario delle garanzie prestate con la polizza sopraindicata è trasferito alla Banca indicata nella scheda di polizza in relazione al rapporto di finanziamento assistito da garanzia reale dalla medesima accordato e per la durata dello stesso;
2. salvo che la Banca dichiari di essere stata integralmente soddisfatta dall’assicurato, tutti i pagamenti spettanti quest’ultimo a norma di polizza, dovranno essere effettuati direttamente, in quanto di sua esclusiva spettanza, alla Banca medesima, che ne rilascerà quietanza in nome e per conto proprio e dell’Assicurato;
3. esclusivamente nei confronti della Banca cui e’ trasferito il beneficio dell’assicurazione non sono opponibili da parte di AXA MPS Danni le eccezioni per inosservanza, da parte dell’Assicurato, delle norme (e patti relativi) di cui agli articoli 1892-1893- 1898-1900-1906-1909-1910-1913-1914-1915 c.c.;
4. le eccezioni di cui al precedente punto 3) sono sempre opponibili all’assicurato, il quale sarà pertanto tenuto a rimborsare immediatamente alla AXA MPS Xxxxx, a semplice richiesta, tutte le somme che avesse versato alla Banca per risarcimenti parzialmente o totalmente non dovuti a norme di polizza;
5. AXA MPS Xxxxx si impegna a notificare alla Banca, all’indirizzo sopra indicato, o a quello successivamente segnalato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata contenente le generalità dell’Assicurato ed il numero di polizza, eventuali proposte di modifiche, storno o disdetta della polizza, mancato pagamento dei premi e/o eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, o circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione e a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca medesima;
6. limitatamente alla copertura assicurativa per i danni derivanti da furto e per quelli del fuoco, del fulminee, degli scoppi e delle esplosioni in genere o simili (gas, termosifone ecc.) ed esclusivamente nei confronti della Banca cui è trasferito il beneficio dell’assicurazione, la garanzia sarà operante fino al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della citata raccomandata, al fine di consentire alla Banca medesima di provvedere direttamente, nel termine sopra indicato, al pagamento del relativo premio di assicurazione. Resta comunque inteso che AXA MPS Xxxxx potrà reclamare i premi scaduti e non pagati soltanto all’assicurato e non alla Banca che rimane estranea ad ogni e qualsiasi rapporto tra l’Assicurato e AXA MPS Danni.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 - Denuncia e obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, deve inviare ad AXA MPS Xxxxx denuncia scritta e circostanziata specificando le circostanze dell’evento, la causa presunta e l’importo approssimativo del danno. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso a mezzo telegramma od altro mezzo veloce.
Inoltre l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Xxxxx secondo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c.
b. presentare denuncia anche all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando AXA MPS Xxxxx ed il numero di polizza;
c. nei dieci giorni successivi, fornire distinta particolareggiata delle cose danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore oltre alla copia autentica della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria;
d. conservare, fino all’accertamento “in accordo” le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità;
e. dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione, tanto di AXA MPS Xxxxx quanto dei Periti da essa incaricati, tutti i documenti, le tracce ed i residui atti a fornire la dimostrazione suddetta ed esibendo, a richiesta di AXA MPS Xxxxx, tutti i documenti ottenibili dall’Autorità in ordine al danno verificatosi.
L’inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 7 - Procedura per la Valutazione Xxx Xxxxx
L’ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Xxxxx, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell’atto di “accertamento in accordo” del danno.
In caso di disaccordo, le parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto.
Art. 8 - Arbitrato I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6 - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro;
c. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l’intero fabbricato;
d. stimare il valore del fabbricato al momento del sinistro applicando alla stima cui al precedente punto c) un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso le parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.
Ogni parte nominerà il proprio Xxxxxx, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’indicazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.
Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d), e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 9 - Ammontare del Danno Risarcibile
Premesso che l’assicurazione è prestata nella formula “VALORE A NUOVO” il valore a nuovo si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, ma con il massimo del doppio del valore del fabbricato stesso secondo la stima di cui al punto d) dell’Art. 8 - Arbitrato.
Le spese di demolizione e dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art. 10 - Assicurazione Parziale
L’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato/Contraente dichiara corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area. Se la polizza assicura singoli appartamenti, l’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato dichiara corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo della porzione di immobile assicurata, compresa la competente quota indivisa dell’intero fabbricato. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al predetto valore di ricostruzione a nuovo, verrà applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’Art. 1907 c.c.
Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo ad alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo non ecceda la somma assicurata in polizza in misura superiore al 20% (venti per cento).
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione
AXA MPS Xxxxx, qualora sulla scheda di polizza risulti indicato il relativo massimale, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o sua porzione, indicato in scheda di polizza, e relative pertinenze.
La garanzia comprende i danni derivanti:
- dalla proprietà di giardini, piante, attrezzature sportive scoperte quali campi da bocce, tennis, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini, di pertinenza del fabbricato assicurato;
- dalla caduta di antenne radiotelevisive di pertinenza del fabbricato assicurato;
- dallo spargimento d’acqua, solo se conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato assicurato;
- a cose di terzi da incendio, scoppio ed esplosione.
Art. 12 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 13 - Delimitazioni ed Esclusioni
Non sono considerati terzi:
a. le persone conviventi con l’Assicurato;
b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra;
c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Sono esclusi i danni:
d. da lavori di ordinaria manutenzione, salvo quelli eseguiti dall’Assicurato in economia, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
e. da caduta di neve o ghiaccio;
f. da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
g. da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi di industrie, commercio, arti o professioni;
x. xx xxxxx;
i. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
j. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo.
k. da interruzione di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
- fare denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Xxxxx, entro 3 giorni dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza; la denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
L’Assicurato deve, inoltre, informare immediatamente AXA MPS Danni, delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la stessa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Art. 15 - Gestione Delle Vertenze
AXA MPS Xxxxx assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di AXA MPS Xxxxx le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA MPS Danni e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
AXA MPS Xxxxx non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE III - TUTELA LEGALE
PREMESSA
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance) – Ufficio Tutela Legale, Via – Xxxxx Xxxxxxx,121 00000 - XXXX, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.
Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni, alle condizioni di assicurazione e nei limiti del massimale indicato nel scheda di polizza, assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’art. 20 - Prestazioni Garantite.
In tale ambito gli oneri indennizzabili sono i seguenti:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00.
Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi dell’Art.26 Gestione del Sinistro e libera scelta del Legale, lettera A);
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con AXA Assistance ai sensi dell’Art.26 - Gestione del Sinistro e libera scelta del Legale, lettera B);
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
• le spese di giustizia;
• gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.
Art. 17 - Insorgenza del Sinistro – Decorrenza della Garanzia
L’Assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell’Assicurazione stessa; in ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto durante il periodo di validità della polizza e comunque prima della cessazione della stessa.
Il fatto generatore del sinistro insorge nel momento in cui una della parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Limitatamente alle controversie inerenti a responsabilità contrattuali, sono coperti i sinistri dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
1) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
2) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
3) le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi sub 1) e 2), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 18 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
AXA MPS Xxxxx non si assume il pagamento di:
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art.541 c.p.p.);
• è inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 19 - Soggetti Assicurati
Il Contraente, prestatario del mutuo indicato in scheda di polizza nonché proprietario del fabbricato o porzione di fabbricato identificata in scheda di polizza, da adibire a civile abitazione, ufficio, studio professionale, negozio o laboratorio artigiano.
Art. 20 - Prestazioni Garantite
Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi inerenti la proprietà del fabbricato assicurato;
2. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico caso assicurativo indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
3. le vertenze con l’Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata;
4. l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni e con un massimale di € 1.500,00 per evento e previa applicazione di una franchigia fissa di € 260,00 per evento;
5. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione;
6. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da AXA Assistance e da AXA MPS Xxxxx per contratti assicurativi che riguardano l’unità immobiliare assicurata.
Art. 21 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati in “Prestazioni Garantite” l’assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
a. derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
b. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art.28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
d. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
e. derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto in “Prestazioni Garantite”;
f. derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali salvo quanto previsto in Prestazioni Garantite”;
g. derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali;
h. per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
i. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
j. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
k. controversie contrattuali con AXA MPS Danni o Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
l. controversie non espressamente indicate nell’art.20 - Prestazioni Garantite.
Art. 22 - Massimale Assicurato
Il massimale assicurato, pari a € 4.000,00, si intende per sinistro e senza limite per anno.
Art. 23 - Estensione Territoriale
Le garanzie prestate con la presente garanzia sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rapp. Generale per l’Italia
Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata AXA Assistance.
Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800.448.346
Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito
x00 00 00 000 000
Numero Fax x00 00 00 00 000
Xxx Xxxxx Xxxxxxx,000 00000 XXXX
In ogni caso deve trasmettere a AXA Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 25 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 26 - Gestione del Sinistro e libera scelta del Legale
A. Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance.
In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B. Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA MPS Xxxxx, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Xxxxx e/o AXA Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, AXA Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a AXA Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.
AXA Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
AXA Assistance così come AXA MPS Xxxxx non sono responsabili dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C. Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, AXA Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, AXA Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia
non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D. Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il
preventivo consenso di AXA MPS Xxxxx. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
AXA Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E. Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS Xxxxx
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o AXA Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o AXA Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
a. in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Xxxxx e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
b. in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da AXA MPS Danni e/o AXA Assistance.
Art. 27 - Recupero di somme
Spettano a AXA Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all’Assicurato.
SEZIONE IV – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 28 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’assicurazione è prestata in base alle indicazioni e dichiarazioni tutte riportate sulla scheda di polizza che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 29 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA MPS Xxxxx al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
Art. 30 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 31 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Xxxxx possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 32 – Buona fede
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni, relative alle suddette caratteristiche costruttive, rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre ché tali omissioni siano avvenute in buona fede.
AXA MPS Xxxxx ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 33 – Colpa grave
AXA MPS Xxxxx risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 34 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 35 – Proroga del contratto e periodo dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 36 – Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, AXA MPS Xxxxx è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 37 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, accentua, sottrae o manomette cose
salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 38 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA MPS Xxxxx provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre il caso previsto dalla lettera d) dell’art. 2 - Esclusioni della Sezione I - Incendio.
Salvo il caso previsto dall’art.1914 c.c., a nessun titolo AXA MPS Xxxxx sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 39 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 40 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
Se non diversamente indicato dal Contraente nel scheda di polizza, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 41 – Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 42 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 43 – Restrizioni internazionali-Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019
. AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA MPS Danni”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
− valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
− utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
− servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici. 5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
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Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Xxxxx, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” , in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all’estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2.
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In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Xxxxx, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA MPS Xxxxx, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Xxxxx avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio .
Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Xxxx Xxxxxxx, 9 – 00000 Xxxx
c.a. Data Protection Officer - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx-xxx.xx
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: axampsdanni@ xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: axampsdanni@ xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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