EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L’assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di “SINISTRO IN SERIE”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’ASSICURAZIONE ha efficacia dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella POLIZZA, se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, ovvero dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento del PREMIO. Qualora il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI non paghino il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l’ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, fermo restando l’obbligo di pagamento del PREMIO o delle rate di PREMIO alle successive scadenze. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005. Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. La presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell’Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’ Assicurazione o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l’ Assicurato si avvale. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell’ Assicurazione per cui la garanzia non sarà operante nei confronti del soggetto di cui sopra per gli atti o i fatti posti in essere dopo la perdita dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi. Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Responsabilità Civile L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall’Assicurazione l’obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione del contraente nell'Albo professionale del relativo Registro, Ordine o Collegio ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo al contraente la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata all’iscrizione dell’Assicurato nell’Albo del relativo Ordine, nel Collegio, nel Consiglio, nel Ruolo o nel Registro, ove previsto. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di Assicurazione della presente Polizza, la cancellazione, la sospensione o la radiazione dagli Organismi predetti determina la risoluzione del contratto.